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Ordinanza — n. 24173/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed due to procedural notification errors and missed statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24173/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the heirs failed to file the petition within the strict twenty-day limit following valid notification. Although the appellants argued the notification was invalid due to delays in postal delivery, the Court confirmed the notification was properly effected via PEC to the defense attorney's registered address. Consequently, the deadline expired on November 14, 2017, rendering the late filing of November 16, 2017, procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 16 sexies D.L. 179/2012: A cassation appeal is inadmissible if filed after the twenty-day period following valid notification to the defense attorney's PEC address, as the notification date controls the deadline regardless of subsequent postal delays.

Parole chiave

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cassation appeal improcedibility notification deadline PEC notification procedural time limit deposito tardivo ritardi procedurali termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
15351/2017), è da tale data c he decorreva il termin e di venti giorniaccordato dall’art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso.
Art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012
40758/2021) che una notificazione è validamente effettuata all'indirizzo Pec del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012 - come convertito dalla legge n.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R.
art. 369 c.p
15351/2017), è da tale data c he decorreva il termin e di venti giorniaccordato dall’art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 40758/2021
Questa Corte ha ulteriormente chiarito (Cass. n. 40758/2021) che una notificazione è validamente effettuata all'indirizzo Pec del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art.
Cass. n. 12876/2018
114 del 2014 - non potendosi configurare un diritto della parte a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato (Cass. n. 12876/2018).
Cass.n. 2460/2021
È stato anche chiarito che le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile sono valide indistintamente tanto se l’indirizzo è estratto dal registro INI-PEC, quanto dal Reginde (Cass.n. 2460/2021).
Cass. n. 15351/2017
eseguita il 25 ottobre 2017 (anteriormente rispetto alla data della notificazione nel domicilio fisico: Cass. n. 15351/2017), è da tale data c he decorreva il termin e di venti giorniaccordato dall’art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25878/2017 R.G. proposto da: FORMA COSIMO, FORMA SALVATORE, PINNA GAETANO GONARIO, PINNA GIOVANNA, PINNA SALVATORA MARIA, PINNA TINA, PORCU GAETANO GONARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VI ARRIGO BOITO 31, presso lo studio dell’avvocato DIAZ MARTA ELENA ANGELA (DZIMTL78E59I452T) rappresentati e difesi dagli avvocati PES TERESA (PSETRS61E50I452D), DIAZ PIETRO NATALE (DZIPRN43T25E377H) -ricorrenti- contro PINNA SALVATORE, PINNA GIOVANNA, PINNA PASQUALA, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati FANTI ALBERTO (FNTLRT66L13I580L), MURGIA MARIA GIOVANNA (MRGMGV48B65F979G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI SASSARI n. 122/2017 depositata il 24/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro, che aveva accolto la domanda di petizione ereditaria promossa da Pinna Salvatore, Pinna Giovanna e Pinna Pasquala, quali eredi di Porcu Giuseppe nei confronti di Pinna Coi Lucia, che è stata condannata al rilascio, in favore degli attori, di un terreno sito nel Comune di Sarule. Per la cassazione della sentenza gli eredi di Pinna Coi Lucia hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi.

Pinna Salvatore, Pinna Giovanna e Pinna Pasquala hanno resistito con controricorso, con il quale hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso, in quanto depositato decorsi oltre ventri giorni della notificazione. RAGIONI DELLA DECISIONE L’eccezione dei controricorrenti è fondata. Essi hanno depositato copia conforme del ricorso per cassazione notificato a mezzo Pec il 25 ottobre 2017, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata , estratto dagli indici nazionali degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). La notificazione si è perfezionata alle ore 18:26:58 dello stesso giorno.

Risulta che inpari data il ricorso per cassazione è stato avviato per la notificazione presso il domicilio eletto. La spedizione, effettuata separatamente per ciascuno dei tre intimati, è avvenuta il giorno successivo. I tre plichi, non recapitati, sono stati depositati presso l’ufficio postale il giorno 27 ottobre e sono stati ritirati il 31 ottobre 2017, prima della maturazione della compiuta giacenza. Questa Corte ha ulteriormente chiarito (Cass. n. 40758/2021) che una notificazione è validamente effettuata all'indirizzo Pec del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012 - come convertito dalla legge n. 221 del 2012, e modificato dall'art. 47 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito a sua volta dalla legge n. 114 del 2014 - non potendosi configurare un diritto della parte a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato (Cass. n. 12876/2018).

È stato anche chiarito che le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile sono valide indistintamente tanto se l’indirizzo è estratto dal registro INI-PEC, quanto dal Reginde (Cass.n. 2460/2021). eseguita il 25 ottobre 2017 (anteriormente rispetto alla data della notificazione nel domicilio fisico: Cass. n. 15351/2017), è da tale data c he decorreva il termin e di venti giorniaccordato dall’art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso. La scadenza del detto termine coincideva perciò con il giorno martedì 14 novembre 2017, essendo conseguentemente tardivo il deposito infine effettuato il 16 novembre 2017 (v. attestazione della cancelleria).

Conclusivamente il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il