Cassation court dismisses appeal regarding VAT refund claim, ruling partial appeal inadmissible due to failure to challenge primary reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal filed by Fulvio Castelli against the Court of Appeal's decision regarding a VAT refund claim. Castelli argued that the lower court failed to address his claim that the opposing party had already paid the disputed amounts, but the court found this argument insufficient because it only challenged a secondary, reinforcing reason while ignoring the primary basis for the decision. The court held that when a judgment rests on multiple distinct rationes decidendi, the appellant must challenge all of them to avoid inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; When a judgment is based on multiple distinct rationes decidendi, each sufficient to support the outcome, the appellant must challenge all of them, and failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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e avvocato - Ripetizione iva e ORDINANZA ritenuta d'acconto sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20653/2017) proposto da: CASTELLI Fulvio (C.F.: CST FLV 55E30 A028Q), rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 86, presso lo studio dell'Avv. Valerio Bartocci; - ricorrente - contro CATARA Bruno (C.F.: CTR BRN 44H26 C351P), elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre n. 76, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cirvilleri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 341/2017, pubblicata il 27 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott.
Cesare Trapuzzano; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.- Con comparsa in riassunzione notificata in data 8 gennaio 2007, Catara Bruno conveniva, davanti al Tribunale di Catania, Castelli Fulvio, chiedendo che fosse accolta la domanda riconvenzionale volta all'accertamento del suo diritto di ripetere le superiori somme indebitamente trattenute dal convenuto, con la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento dell'importo di euro 3.624,82. Esponeva, al riguardo, la parte istante: che aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 695/2006, emesso il 23 marzo 2006 dal Giudice di Pace di Catania, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'Avv.
Fulvio Castelli, della somma di euro 579,47, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento monitorio; che l'opposizione si fondava sui seguenti motivi:
1) inesistenza del credito vantato dal ricorrente, non avendo l'opponente mai conferito il dedotto incarico professionale all'Avv. Castelli né avendolo, quest'ultimo, ma eseguito;
2) assoluta erroneità delle somme richieste, atteso che l'Avv. Castelli, pur avendo dedotto di avere eseguito solo prestazioni professionali stragiudiziali, aveva tuttavia applicato le tariffe forensi in materia giudiziale;
3) compensazione del credito - e domanda riconvenzionale - poiché, in ogni caso, il presunto credito vantato dall'Avv. Castelli doveva essere compensato con il maggior credito vantato dall'opponente nei suoi confronti, avendo quest'ultimo pagato, per ben due volte, l'importo di euro 1.830,36, a titolo di iva, e l'importo di euro 1.794,46, a titolo di ritenuta d'acconto, su somme versate dall'opponente all'Avv. Castelli per il pagamento di altre prestazioni professionali, per il complessivo importo di euro 11.857,82, donde la sussistenza, in capo al Catara, del diritto di ripetere, dall'Avv.
Castelli, la somma di euro 3.624,82; che all'udienza del 9 novembre 2006 il Giudice di Pace adito, rilevato che la richiesta di compensazione e contestuale domanda riconvenzionale di accertamento del credito opposto in compensazione eccedeva la propria competenza per valore, ordinava la separazione delle cause e rimetteva la decisione relativa alla compensazione e alla domanda riconvenzionale davanti al Tribunale di Catania, sospendendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi a sé. Si costituiva in giudizio Castelli Fulvio, il quale resisteva alla domanda e deduceva: che la domanda riconvenzionale spiegata doveva ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 36 c.p.c., atteso che la domanda principale trovava il suo fondamento nel decreto ingiuntivo n. 695/2006, emesso dal Giudice di Pace di Catania per mancato pagamento di prestazioni professionali, mentre la domanda riconvenzionale trovava il suo fondamento in altro e diverso rapporto giuridico, che aveva dato luogo all'emissione, da parte del Giudice di Pace di Catania, del decreto ingiuntivo n. 1634/2005, passato in giudicato, perché non opposto nei termini di legge; che conseguentemente non sussisteva alcuna relazione di dipendenza tra le due domande; che, in ogni caso, il Catara non era titolare di alcun credito nei confronti dell'opposto.
Nel corso del giudizio era disposta la riunione con altro giudizio riassunto, all'esito dell'opposizione proposta davanti al Giudice di Pace di Catania in ordine al decreto ingiuntivo n. 696/2006, emesso il 23 marzo 2006, per l'importo di euro 748,71, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento monitorio, sempre relativo a prestazioni professionali di cui l'Avv. Castelli chiedeva il pagamento al Catara. Il Tribunale adito, con sentenza n. 3547/2011, depositata il 12 dicembre 2011, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'Avv.
Castelli a corrispondere, a titolo di ripetizione dell'indebito, in favore di Catara Bruno, la somma di euro 3.092,98, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese del giudizio. In specie, il Giudice di prime cure precisava che l'eccezione di inammissibilità della riconvenzionale non poteva essere esaminata nel giudizio riassunto, in quanto tale questione doveva essere delibata - così come era stata delibata - dal Giudice di Pace, il quale, avendo rimesso la causa al Tribunale per sua incompetenza per valore, aveva implicitamente ponderato l'ammissibilità delle domande riconvenzionali.
In ordine alla questione di giurisdizione per l'asserita attribuzione dell'oggetto del contendere alla "competenza" della commissione tributaria, evidenziava che oggetto del giudizio non era un credito erariale, ma un asserito credito del Catara nei confronti dell'Avv. Castelli, sicché, sebbene la decisione della causa richiedesse la soluzione del problema di diritto circa la debenza o meno di determinate somme all'erario, si trattava esclusivamente di un accertamento incidentale. Nel merito, sosteneva che legittimamente l'Avv. Castelli aveva emesso l'autofattura n. 3/2006 del 28 gennaio 2006, mentre illegittima era la sua pretesa relativa alla fattura n. 4/2006 del 28 gennaio 2006, poiché, dall'oggetto indicato nella citata fattura, emergeva che le somme portate nel decreto ingiuntivo n. 1634/2005 erano dovute all'Avv.
Castelli come compenso per l'opera professionale prestata, non in favore di se stesso, ma in favore del Catara, e non erano spese del giudizio liquidate dal Giudice, ma il bene della vita oggetto del giudizio medesimo. Per l'effetto, rilevava che, per un verso, l'Avv. Castelli non avrebbe potuto emettere autofattura - ed, infatti, la fattura n. 4/2006 del 28 gennaio 2006 era intestata al Catara - e, per altro verso, vi era, con riferimento a queste somme, l'esistenza, tra il soggetto esecutore del pagamento e quello ricevente, di quel rapporto di lavoro autonomo che dava luogo all'obbligo di pagamento della ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973. 2.- Sul gravame interposto, in via principale, da Castelli Fulvio con citazione notificata il 9 gennaio 2012 e, in via incidentale, da Catara Bruno, la Corte d'appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale, limitatamente al motivo con cui era stata contestata la disposizione dell'integrale condanna alle spese del giudizio di primo grado, di cui era ordinata la compensazione per metà.
I restanti motivi dell'appello principale erano reietti (salvo il quarto, ma senza alcun riflesso sulla decisione) e così l'appello incidentale. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava:
a) che non vi era alcun vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado sull'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto dei requisiti richiesti dalla 36 c.p.c., poiché il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'eccezione indicata sul rilievo che l'ammissibilità della domanda riconvenzionale fosse stata già implicitamente delibata dal Giudice di Pace;
b) che, essendosi il Giudice di Pace spogliato della causa sulla domanda riconvenzionale per sua incompetenza, non poteva delibarne l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., delibazione che quindi competeva, unitamente al giudizio sulla fondatezza, al Tribunale dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto;
c) che la domanda riconvenzionale proposta dal Catara traeva origine dall'eccezione di compensazione dallo stesso sollevata contro l'Avv. Castelli e, pertanto, dipendeva da un titolo già introdotto nella causa quale mezzo di eccezione, come richiesto dalla citata norma;
d) che, in ordine all'eccezione di carenza di giurisdizione, l'appellante si era limitato a ribadire che la questione relativa alla debenza o meno della ritenuta d'acconto rientrava nella giurisdizione del giudice tributario, senza tenere conto che la sentenza di prime cure aveva espressamente riconosciuto ciò, puntualizzando, però, che tale questione era risolvibile attraverso un accertamento incidentale, poiché oggetto del giudizio era la mera pretesa creditoria azionata dal Catara contro l'Avv. Castelli, sicché la censura sul punto articolata difettava di specificità;
e) che, come già esposto dalla sentenza di primo grado, la fattura n. 4/2006 emessa dall'Avv. Castelli aveva per oggetto le somme portate dal decreto ingiuntivo n. 1634/2005, pagate all'Avv. Castelli quale compenso per l'opera professionale prestata, non in favore di se stesso, ma in favore del Catara, di talché, rispetto a tale pagamento, sussisteva tra il soggetto esecutore e quello ricevente il rapporto di lavoro autonomo, fondante ex lege l'obbligo di pagamento della ritenuta d'acconto, che avrebbe perciò dovuto essere conteggiata nella fattura, non rilevando, in contrario, la circostanza che le somme portate in tale fattura fossero state riconosciute all'Avv. Castelli all'esito di un procedimento giudiziale, che non mutava comunque la natura del rapporto tra le parti, né la relativa disciplina fiscale;
f) che il fatto che il pagamento fosse stato eseguito dal Catara in dipendenza di un procedimento di esecuzione forzata già iniziato costituiva presupposto indimostrato ed anzi smentito dalle risultanze processuali, poiché scarsamente conciliabile con il dato pacifico che il Catara, dopo la notificazione dell'atto di precetto il 19 dicembre 2005, che gli assegnava termine di giorni 10 per adempiere, aveva corrisposto la somma intimata il 3 gennaio 2006;
g) che, in ogni caso, rimaneva priva di qualsivoglia supporto la tesi secondo cui il debitore esecutato non avrebbe potuto assumere, nel nostro ordinamento, la qualità di sostituto d'imposta, sol che si consideri che, dall'unica circolare ministeriale versata in atti dall'appellante (circolare n. 8/E del 2 marzo 2011 dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa), si evinceva - in senso esattamente contrario - che, in ipotesi di esecuzione forzata che avesse assunto la forma di pignoramento presso terzi, persino il terzo pignorato, ove avesse rivestito la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.P.R. n. 600/1973, avrebbe dovuto operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio;
h) che, con riguardo alla asserita mancanza di prova del versamento delle somme a titolo di acconto, delle quali si richiedeva il rimborso, i pagamenti effettuati in favore dell'erario, per un importo complessivo pari ad euro 3.624,82, erano comprovati dalle ricevute di versamento mai contestate nel giudizio di primo grado;
i) che l'accoglimento della domanda in prime cure, per un importo inferiore, seppure di poco, rispetto alla somma richiesta, integrava una situazione di soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione parziale delle spese di tale grado.3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, Castelli Fulvio. Ha resistito con controricorso l'intimato Catara Bruno. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario (ossia della commissione tributaria), per non avere la Corte d'appello declinato la propria giurisdizione, in ragione della mancanza del potere giurisdizionale di pronunciarsi, neppure in via incidentale, sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla controparte.
Sul punto, il ricorrente deduce che, con detta domanda riconvenzionale, il Catara sosteneva di aver pagato due volte, una prima volta, direttamente all'Avv. Castelli e, una seconda volta, all'erario, rispettivamente le somme di euro 1.830,36, a titolo di iva, e di euro 1.794,46, a titolo di ritenuta d'acconto, su importi versati dallo stesso controricorrente per il pagamento di altre prestazioni professionali. Ad avviso dell'istante, trattandosi di controversie tra sostituto e sostituito di imposta, in cui si discuteva della legittimità delle ritenute operate dal sostituto ai fini delle imposte dirette, esse avrebbero dovuto essere portate davanti alla giurisdizione tributaria. 1.1.- Il motivo è privo di fondamento, sulla scorta della consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Infatti, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 16833 del 07/07/2017; Sez. U, Sentenza n. 8312 del 08/04/2010; Sez. U, Sentenza n. 15031 del 26/06/2009). Come argomentato dalla sentenza d'appello, si tratta in questa evenienza di un accertamento incidentale, nell'ambito del rapporto privatistico fra soggetto attivo e soggetto passivo (professionista e cliente), estraneo alla giurisdizione sul rapporto d'imposta devoluto al giudice tributario (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 13721 del 31/05/2017; Sez. U, Sentenza n. 6451 del 04/04/2016). Segnatamente tale accertamento incidentale attiene all'obbligo della ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, posto dall'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973 a carico dei soggetti elencati nel primo comma del precedente art. 23, che si applica per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza di condanna a corrispondere i compensi professionali, in favore del difensore del cliente, in quanto il debito rimane qualificato dal suo originario contenuto di corrispettivo dovuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni professionali, come tali soggette alla citata normativa, per effetto di un diretto rapporto di clientela tra l'avvocato e la parte che esegue il pagamento (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 9702 del 26/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 19739 del 19/09/2014; Sez. 1, Sentenza n. 3777 del 22/06/1982). 2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità, per mancanza di specificità, del motivo con il quale l'appellante aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario (ossia della commissione tributaria). 2.1.- Il motivo è assorbito dal rigetto della prima censura, posto che - a fronte della ritenuta giurisdizione del giudice ordinario - nessuna utilità pratica avrebbe la verifica dell'effettiva inammissibilità della doglianza con la quale si eccepiva la carenza di giurisdizione. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art. 36 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente la connessione tra la domanda riconvenzionale e la domanda principale proposta dinanzi al Giudice di Pace.All'uopo, l'istante nega che la domanda riconvenzionale fosse collegata con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi, modificativi o impeditivi introdotti in causa in forma di eccezione, né la domanda principale e quella riconvenzionale avrebbero tratto origine da un medesimo rapporto giuridico. 3.1.- La censura è infondata.
Sul punto, la sentenza d'appello ha debitamente motivato, specificando che la domanda riconvenzionale traeva origine dall'eccezione di compensazione sollevata contro la pretesa fatta valere in via principale e, dunque, dipendeva da un titolo già introdotto nella causa come mezzo di eccezione. Ai sensi dell'art. 35 c.p.c., quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione; altrimenti, provvede a norma dell'art. 34 c.p.c., secondo cui tutta la causa deve essere rimessa al giudice superiore.
Nella fattispecie, correttamente il Giudice di Pace, pur ritenendo di non potere decidere allo stato degli atti la domanda principale, ha rimesso al giudice superiore la sola domanda riconvenzionale con cui è stato fatto valere il credito opposto in compensazione, sospendendo la decisione sulla causa dipendente in attesa della definizione della causa pregiudiziale. E ciò perché la causa principale è stata introdotta nelle forme del procedimento monitorio, avverso cui l'ingiunto ha proposto opposizione. Senonché, il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in ordine all'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c., comporta che la competenza medesima non possa subire eccezioni per situazioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art. 40 c.p.c., sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione previste dagli artt. 34, 35 e 36 c.p.c.
Ne deriva che, quando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga eccepito in compensazione un credito eccedente i limiti di valore del giudice adito, questi non può rimettere al giudice superiore tutta la causa, ma deve rimettergli solo la decisione relativa all'eccezione di compensazione e trattenere quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salva l'eventuale sospensione di tale ultima causa a norma dell'art. 295 c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2237 del 28/01/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2015; Sez. 3, Ordinanza n. 20324 del 20/09/2006;
Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992; Sez. U, Sentenza n. 10984 del 08/10/1992). E ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie. 4.- Il quarto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte di merito sostenuto che la ritenuta d'acconto dovesse essere conteggiata, pur essendo la fattura emessa in dipendenza di un credito incassato mediante esecuzione mobiliare. Ad avviso del ricorrente, la qualifica di sostituto d'imposta, in capo al soggetto che paga in dipendenza o in pendenza di un procedimento di esecuzione, doveva essere esclusa, con l'effetto che correttamente il professionista, nella predetta fattura, non aveva conteggiato ed esposto la ritenuta d'acconto, non essendo appunto il debitore pignorato in grado di versare tale ritenuta. 4.1.- Il mezzo è inammissibile.
E tanto perché il ricorrente non si è confrontato con le ragioni della decisione impugnata che, in prima battuta, ha escluso, in quanto indimostrato ed anzi smentito dalle risultanze processuali, che il Catara avesse pagato le somme ingiunte in dipendenza di una procedura esecutiva già avviata. All'uopo, la Corte di merito ha rilevato che dalle risultanze processuali emergeva che il Catara, dopo la notificazione dell'atto di precetto il 19 dicembre 2005, che gli assegnava termine di giorni 10 per adempiere, aveva corrisposto la somma intimata il 3 gennaio 2006, circostanza, questa, che rendeva plausibile (recte altamente probabile) che in quel momento ancora l'esecuzione forzata non fosse iniziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 482 e 491 c.p.c.
Solo a fortiori - e, dunque, in via meramente integrativa e rafforzativa - la Corte d'appello ha sostenuto che, quand'anche si fosse trattato di debitore esecutato, detta qualifica non avrebbe comunque precluso la qualità di sostituto d'imposta dell'esecutato. Senonché la doglianza esposta si limita ad attaccare solo la ragione rafforzativa, ma non quella presupposta. Ora, è orientamento consolidato di questa Corte che la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.
Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 18/04/2019). Per converso, il ricorrente ha aggredito la sola motivazione subordinata secondo cui, quand'anche l'espropriazione fosse iniziata, ciò non avrebbe comunque escluso la debenza della ritenuta d'acconto nel rapporto tra sostituto e sostituito. 5.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso.
La regolamentazione delle spese e dei compensi di lite segue la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per