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Ordinanza — n. 24054/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of claims by both parties extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24054/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal of claims by both the appellant and the respondent. Although the appellant had filed a main appeal and the respondent an incidental counter-appeal, both parties formally renounced their respective claims on May 25, 2022. The court ruled that such mutual withdrawal legally terminates the cassation proceedings under Article 391, paragraph 4, of the Code of Civil Procedure, thereby avoiding any judgment on costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.: Mutual withdrawal of claims by both parties in cassation proceedings results in the extinction of the judgment.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of proceedings cassation appeal Code of Civil Procedure waiver of litigation rinuncia al diritto revoca dell'opposizione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.
condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 4°, c.p.c.);
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso 7600-2017 proposto da: FAZZARI AMALIA LUCIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato DOMENICO PORRARO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro CECCARELLI MARCO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ANGELO GUANCIALE per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5321/2017 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 7/8/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 7/6/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che tanto la ricorrente, quanto il controricorrente, con atto depositato in data 25/5/2022 e sottoscritto personalmente dagli stessi e dai relativi difensori, hanno dichiarato di rinunciare, la prima, al ricorso principale e, il secondo, al ricorso incidentale; considerato che la rinuncia al ricorso comporta, come espressamente richiesto dalle parti, l'estinzione del giudizio di cassazione e che la sottoscrizione dell'atto da pacte del controricorrente equivale alla sua accettazione, con la conseguenza che la. condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 4°, c.p.c.);

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 giugno 2022. li Funzionado Giucii7: • --P'J5767,t-g-LAR16:_> jsr;. rtnmet_ ra' a AGO. 2022 h fl TAL 0027. Zj Ric. 2017 n. 7600 - Sez. 2 - CC del 7 giugno 2022 CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico LA Cc Q,Lc ,C(ilyoxlicylAit ,com auAwvizc.k, 2 5212r; .gtr- yi o 23 olft: 5MAt C7, Afote j iel/y49 rv g. c4r)\rdv1-41-o, ti-ko \A-?... o cytit-clADj{a, bs.5,Tlyti a \"Diy132_ 96,1e. I'lite-1(1atb" Ott' C_c~ bt&k:i vc(Dse-otAA)t-i, DtoG/ViDv C.CO\ C.LUAa-cAA.k. 9(£(2.Q. 7R.IXID. 2-tbn,u, citAgG), *MI 0,mckIcÀ& z,N.DeLuiro„ tuu AwcZeo, Luic,,--0 ;i L ckj1/42o tQ)t,C.$) eco,' ?dea,: /Cc), C 06i; . —05 -rX1,- /41VVV\A DitA. RCAM-Q, À. , jAyi 06/17co il :2). D (2,06-Ff R e9<, lyrzs) fy \ , (1LDA A (Zj 4 • 3 ?Ú' R-e ew-u. 74 323). gemeb 0?)/0123