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Ordinanza — n. 24052/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24052/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24052/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANGELO, INNOCENZO e MARIA TERESA ZEOLLA convennero innanzi al Tribunale dì Benevento GIUSEPPE NICOLA NIGRO, GIOVANNA ZEOLLA, MICHELE ZEOLLA e MARIA ZEOLLA, rivendicando la proprietà di alcuni fondi in Colle Sannita. Costituitisi tutti i convenuti, MICHELE ZEOLLA e MARIA ZEOLLA eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva, ammettendo di avere occupato i fondi, ma deducendo che a far tempo dal 1965 nell'occupazione dei medesimi erano subentrati la loro figlia, GIOVANNA ZEOLLA, ed il di lei coniuge GIUSEPPE NICOLA NIGRO. Questi ultimi proposero invece domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà dei fondi per usucapione. Nel giudizio intervenne altresì LIBERA PEZZUTO, la quale, allegando di essere stata proprietaria pro quota dei fondi in questione, avendola ereditata dalla madre MARIA ZEOLLA, contestò la situazione possessoria dei convenuti, affermando di avere venduto la propria quota ai convenuti solo nel 1996, ìn precedenza riscuotendo dai medesimi un canone di affitto.

Regesto Legislator

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art. 331 c.p, art. 948 c.c, art. 1143 c.c; Ordinanza — n. 24052/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con ordinanza interlocutoria in data 30 dicembre 2021, questa Corte, rilevata l'assenza in atti della prova della notifica del ricorso nei confronti di LIBERA POZZUTO -intervenuta volontariamente nel giudizio in primo grado e quindi, in quanto parte di tutto l'iter del giudizio, litisconsorte processuale- ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Parole chiave

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rivendicazione della proprietà contestazione della realizzazione diritto esclusivo nella comproprietà prova della proprietà fondo espropriato acquisto di proprietà fondiaria

Disposizioni normative citate

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art. 331 c.p
art. 948 c.c
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c.
art. 1143 c.c
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Testo completo

5/2022 CC ORDINANZA 3 etCS sul ricorso iscritto al n. 19539/2016 R.G. proposto da: INNOCENZO ZEOLLA, ANGELO ZEOLLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ERMINIO ANGIOLINO PACIFICO; - ricorrente - contro GIUSEPPE NICOLA NIGRO, NICOLINA ZEOLLA, GIOVANNA ZEOLLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, rappresentati e difesi dall'avvocato STANISLAO ANTONIO LUCARELLI - con troricorrenti - nonché contro LIBERA POZZUTO — intimata — avverso la sentenza n. 541/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROLFI;

RITENUTO IN FATTO

1. ANGELO, INNOCENZO e MARIA TERESA ZEOLLA convennero innanzi al Tribunale dì Benevento GIUSEPPE NICOLA NIGRO, GIOVANNA ZEOLLA, MICHELE ZEOLLA e MARIA ZEOLLA, rivendicando la proprietà di alcuni fondi in Colle Sannita. Costituitisi tutti i convenuti, MICHELE ZEOLLA e MARIA ZEOLLA eccepirono il proprio difetto di legittimazione passiva, ammettendo di avere occupato i fondi, ma deducendo che a far tempo dal 1965 nell'occupazione dei medesimi erano subentrati la loro figlia, GIOVANNA ZEOLLA, ed il di lei coniuge GIUSEPPE NICOLA NIGRO. Questi ultimi proposero invece domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà dei fondi per usucapione. Nel giudizio intervenne altresì LIBERA PEZZUTO, la quale, allegando di essere stata proprietaria pro quota dei fondi in questione, avendola ereditata dalla madre MARIA ZEOLLA, contestò la situazione possessoria dei convenuti, affermando di avere venduto la propria quota ai convenuti solo nel 1996, ìn precedenza riscuotendo dai medesimi un canone di affitto.

2. Il Tribunale di Benevento, all'esito dell'istruttoria, accolse la domanda attorea, condannando tutti i convenuti al rilascio dei fondi, nonché al risarcimento dei danni. R.G. 19539/2016 - Pagina nr. 2 di 10 3. Proposto appello da GIUSEPPE NICOLA NIGRO, GIOVANNA ZEOLLA (in proprio e quale erede dei genitori MICHELE ZEOLLA e MARIA ZEOLLA) e NICOLINA ZEOLLA (anch'essa quale erede dei genitori MICHELE e MARIA ZEOLLA), la Corte d'Appello di Napoli -in parziale riforma della sentenza di primo grado- rigettò la domanda di rivendica degli originari attori, ma disattese anche la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione azionata dagli appellanti.

Osservò la Corte partenopea che: - nei confronti di MICHELE ZEOLLA e MARIA ZEOLLA, poiché gli stessi non risultavano più occupare i terreni a far tempo dal 1965 -come confermato da deposizioni testimoniali- la domanda avrebbe dovuto essere integralmente rigettata; nei confronti di GIOVANNA ZEOLLA e di GIUSEPPE NICOLA NIGRO l'azione di rivendicazione doveva essere, invece, disattesa in quanto gli attori, gravati dell'onere di provare la proprietà dei beni rivendicati -onere non alleggerito dalla domanda riconvenzionale di usucapione, dal momento che questa si fondava su fatti anteriori ai titoli di acquisto dedotti dagli appellati- non avevano fornito la prova di un acquisto a titolo originario -proprio o per effetto di una serie continua di trasferimenti - "almeno limitatamente alle quote acquistate nel 1996 e nel 2000", anche in considerazione del fatto che alcuni dei passaggi intermedi a titolo di successione erano documentati solo con mere dichiarazioni di successione; neppure la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione, tuttavia, poteva trovare accoglimento in quanto, sebbene dovesse ritenersi non provata adeguatamente la circostanza che gli appellanti avevano corrisposto un canone d'affitto a LIBERA PEZZUTO, nondimeno, e R.G. 19539/2016 - Pagina nr. 3 di 10 non risultando la prova della titolarità dei beni in capo agli appellati-rivendicanti, non poteva affermarsi che il "disinteresse" dei danti causa di questi ultimi costituisse "manifestazione della volontà del titolare del diritto di proprietà dei beni oggetto di causa di non esercitare le facoltà a lui attribuite dall'ordinamento", da ciò derivando l'assenza di prova di un possesso utile per l'usucapione.

4. Hanno proposto ricorso per la cassazione della decisione della corte partenopea ANGELO e INNOCENZO ZEOLLA. Resistono GIUSEPPE NICOLA NIGRO, GIOVANNA ZEOLLA e NICOLINA ZEOLLA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

6. Con ordinanza interlocutoria in data 30 dicembre 2021, questa Corte, rilevata l'assenza in atti della prova della notifica del ricorso nei confronti di LIBERA POZZUTO -intervenuta volontariamente nel giudizio in primo grado e quindi, in quanto parte di tutto l'iter del giudizio, litisconsorte processuale- ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

7. Parte ricorrente ha provveduto all'incombente con notifica mediante autorità consolare nel Regno Unito, ricevuta in data 17 febbraio 2022. LIBERA POZZUTO è rimasta intimata.

8. Le parti hanno depositato memorie in vista sia dell'adunanza del 3 giugno 2021 sia dell'adunanza del 31 maggio 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si articola in due motivi R.G. 19539/2016 - Pagina nr. 4 di 10 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c. Lamenta il ricorso una non corretta valutazione da parte della Corte partenopea dei titoli posti a fondamento della domanda di rivendicazione, evidenziando di avere dato anche prova di un valido acquisto per usucapione. Il ricorso deduce altresì il carattere contraddittorio della motivazione, nella parte in cui la medesima ha affermato l'assenza di valida prova della titolarità dei fondi "almeno limitatamente alle quote acquistate nel 1996 e nel 2000", implicitamente riconoscendo che detta prova era esistente relativamente ai titoli anteriori -riferibili alla metà della quota dei fondi- rigettando tuttavia integralmente la domanda di rivendicazione. 1.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia omesso di valutare la documentazione che attestava la proprietà dei terreni in capo ai ricorrenti -anche per effetto di usucapione- e l'assenza di prova di un adeguato possesso ad usucapionem degli originari convenuti.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Dietro la censura della violazione o falsa applicazione di legge, infatti, il ricorso si diffonde in critiche alla valutazione effettuata dalla Corte d'Appello partenopea in ordine alla idoneità della documentazione prodotta dai ricorrenti a costituire adeguata prova della proprietà dei terreni rivendicati, secondo la regola generale derivante dal disposto di cui all'art. 948 c.c. Le lagnanze del ricorso, quindi, si traducono in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d'Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per szQ R.G. 19539/2016 - Pagina nr. 5 di 10 cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). Va, del resto, osservato che il motivo di ricorso, nel riproporre la propria tesi circa l'idoneità della documentazione a provare il titolo di proprietà ai sensi dell'art. 948 c.c., omette di fatto di misurarsi con i rilievi operati dalla corte territoriale, in ordine alla inidoneità della denuncia di successione -avente, di per sé, efficacia a soli fini fiscali- a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, se non in via meramente indiziaria, come peraltro ripetutamente affermato da questa Corte (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 14395 del 29/07/2004 - Rv. 575072 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15716 del 08/11/2002 - Rv. 558360 - 01). Né il lamentato vizio di violazione di legge può essere ricondotto - come sostengono i ricorrenti- al mancato riconoscimento, da parte della Corte napoletana, dell'acquisto della proprietà da parte dei ricorrenti stessi per effetto di usucapione. Rammentato, infatti, che in tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, quest'ultimo è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21940 R.G. 19539/2016 - Pagina nr. 6 di 10 del 10/09/2018 - Rv. 650080 - 01) o dimostrando il compimento dell'usucapione (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 14734 del 07/06/2018 - Rv. 649050 - 01), si osserva che la prova di detta usucapione non può essere data mediante la sola produzione dei titoli di proprietà (fermi restando i limiti già esaminati in relazione al caso di specie) in quanto detti titoli non valgono a provare l'immissione in possesso dell'acquirente (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21940 del 10/09/2018 - Rv. 650080 - 01;

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04/12/2014 - Rv. 633752 - 01). Se, infatti, si presume che chi possiede sulla base di un titolo, possieda dalla data del titolo stesso (art. 1143 c.c.) non è invece vero il contrario: il soggetto che adduce un titolo di proprietà non può invece ritenersi automaticamente possessore, a maggior ragione quando la situazione possessoria sia contestata da un terzo o quando lo stesso soggetto che invoca il titolo di proprietà lamenti di essere stato privato del possesso del bene. In tema di azione di rivendicazione, quindi, l'attore, al fine di assolvere alla c.d. probatio diabolica, è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, fermo restando che la prova dell'acquisto per usucapione postula che l'attore dia prova del maturarsi -in capo a sé e/o ai propri danti causa ex art.1146 c.c.- di quel possesso effettivo ventennale del bene, senza il quale l'usucapione medesima non si compie, potendo l'attore invocare i titoli di proprietà dedotti in giudizio al fine, semmai, di avvalersi -sempre una volta provato il possesso- della presunzione di cui all'art. 1143 c.c. Nel caso in esame, quindi, del tutto conforme al dettato di legge è la decisione della Corte partenopea, la quale, dopo aver accertato -con valutazione non censurabile e non censurata nella presente sede- che i terreni in questione risultavano occupati da terzi -e cioè gli originari (g_ R.G. 19539/2016 - Pagina nr. 7 di 10 convenuti- a far tempo dal 1965, ha escluso che i titoli di proprietà invocati dagli originari attori -peraltro già ritenuti inidonei a provare una concatenazione continua di passaggi- potessero in ogni caso fondare la deduzione di un acquisto per usucapione.

Quanto alle deduzioni concernenti la contraddittorietà della motivazione, va osservato che in realtà la decisione della Corte d'Appello nulla ha affermato in ordine alla esistenza di prova dell'acquisto della quota di 1/2, essendosi limitata ad argomentare più diffusamente in ordine all'inesistenza di prova della titolarità della prova di 1/2 dei terreni, ma senza in alcun modo affermare implicitamente la sussistenza della prova in relazione al residuo 1/2, in relazione al quale, invece, vale il giudizio generale di inidoneità delle prove già esaminato in precedenza.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo, peraltro in parte ridondante rispetto al primo. Occorre premettere che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 - 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01). Nel caso in esame, per contro, le censure dei ricorrenti sono indirizzate, ancora una volta, alla valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte territoriale, traducendosi nuovamente in un c€L R.G. 19539/2016 - Pagina nr. 8 di 10 inammissibile sindacato di detta valutazione, la quale non risulta aver omesso alcun esame di fatti storici, ma semplicemente è pervenuta ad un argomentato giudizio di inidoneità della documentazione prodotta ad integrare la prova richiesta ai fini dell'esercizio dell'azione e art 948 c.c.

4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament