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Ordinanza — n. 24031/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of new facts and improper request for re-examination of second instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24031/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Silvaneon s.r.l.'s appeal against the Brescia Court of Appeal's rejection of Masserdotti s.p.a.'s opposition to a payment order. Silvaneon argued the second-instance judge ignored relevant facts regarding product defects and failed to rule on consequential damages, claiming these required a new factual assessment. The court rejected these claims, ruling that Silvaneon failed to prove the ordered panels differed from the standard production line and that the second-instance judge properly weighed evidence without needing to justify every selection. Consequently, the appeal was deemed inadmissible for lacking new facts and the request for re-examination was improper.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 1667 c.c.: A new fact or qualification in appeal must be substantiated by proof of a quid novi; the second-instance judge may weigh evidence without detailing the rationale for specific choices, and consequential claims absorbed by the main claim's rejection do not require separate ruling.

Parole chiave

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new fact requirement second instance review consequential damages evidence weighing contractual defects cassation admissibility absorption of claims pubblicità abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
affermò che "è pur vero che non costituisce domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. "la prospettazione in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti (Cass.
Art. 1667 c.c.
Per quel che rileva in questa sede, il giudice di seconde cure, in relazione all'invocato art. 1667, comma 2, c.c.
Art. 1495 c.c.
In merito ai vizi, la Corte affermò che fosse onere dell'opponente "dimostrarne oltra alla tempestiva denuncia ex art. 1495 c.c., anche l'esistenza e ciò a fronte delle pronte e specifiche contestazioni di parte opposta".
Art. 395 c.p.c.
Laddove, peraltro, il ricorrente, sotto la violazione delle disposizioni invocate, avesse voluto, denunciare un errore di fatto da parte della Corte avrebbe dovuto impugnare la sentenza per revocazione ex art. 395 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R.
art. 345 c.p
affermò che "è pur vero che non costituisce domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
art. 1495 c.c
In merito ai vizi, la Corte affermò che fosse onere dell'opponente "dimostrarne oltra alla tempestiva denuncia ex art. 1495 c.c., anche l'esistenza e ciò a fronte delle pronte e specifiche contestazioni di parte opposta".
art. 159 cod. proc. civ
art. 2697 c.c
Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
art. 395 c.p
Laddove, peraltro, il ricorrente, sotto la violazione delle disposizioni invocate, avesse voluto, denunciare un errore di fatto da parte della Corte avrebbe dovuto impugnare la sentenza per revocazione ex art. 395 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4383/2016
Cass. n. 20994 del 2019
«doppia conforme», non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la loro diversità (ex plurimis: Cass. n. 20994 del 2019, e Cass.
Cass. n. 26774 del 2016
20994 del 2019, e Cass. n. 26774 del 2016).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20928/2017 R.G. proposto da Silvaneon s.r.l. con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Pratignone 11, in persona del legale rappresentante pro tempore Riccardo Martellini, rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo Tagliaferri e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bisagno n. 14 - ricorrente - contro Gruppo Masserdotti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Alberto Masserdotti, con sede in Brescia, via Giotto n. 20, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Mina e Daniele Manca Nitti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Luigi Luciani n. 1; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 6 marzo 2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 aprile 2022 dal Consigliere Annachiara Massafra;

FATTI DI CAUSA 1.Dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. Silvaneon s.p.a., con atto di citazione notificato il 7 aprile 2010, oppose il decreto n. 80/2010 del Tribunale di Brescia con il quale venne ingiunto di pagare a Masserdotti s.p.a. l'importo di euro 34.807,50 per la fornitura di pannelli pubblicitari. Silvaneon, in particolare, dedusse la difformità del materiale acquistato rispetto a quello ordinato. L'opposizione venne rigettata e la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Brescia. Per quel che rileva in questa sede, il giudice di seconde cure, in relazione all'invocato art. 1667, comma 2, c.c. affermò che "è pur vero che non costituisce domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. "la prospettazione in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti (Cass. sentenza n. 4383/2016) ma nel caso de quo Silvaneon non ha provato che i pannelli ordinati richiedevano un quid novi rispetto alla normale serie produttiva di Masserdotti.

Sulla base della prospettazione dell'appellante nonché della documentazione prodotta, non è possibile comprendere con certezza se l'obbligazione assunta da Masserdotti aveva ad oggetto la realizzazione d'un opus unicum, di un'opera nuova ed originale, e, cioè, di un facere prevalente rispetto ad un'obbligazione di dare". In merito ai vizi, la Corte affermò che fosse onere dell'opponente "dimostrarne oltra alla tempestiva denuncia ex art. 1495 c.c., anche l'esistenza e ciò a fronte delle pronte e specifiche contestazioni di parte opposta".

2. Silvaneon ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 3632/2013, emessa dal Tribunale di Brescia, Masserdotti s.p.a. resiste con controricorso, evidenziando l'inammissibilità del ricorso principale, e propone ricorso incidentale CO ndizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di valida procura speciale. Il controricorrente ritiene, in particolare, che sia generica l'espressione "delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della Corte d'appello di Brescia Sezione 1 n. 332 del 6.03.017 l'avv.

Riccardo Tagliaferri ed eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Bisagno n. 14". Il requisito posto dall'art. 83, comma 3, codice di rito della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento dei fatti, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass. n. 19970 del 2020).

Affinché si possa configurare l'inammissibilità del ricorso occorre che il foglio sul quale è contenuta la procura sia "... separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la 3 a proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio" (così Cass. n. 4069 del 18/02/2020).

L'assenza di riferimento al giudizio di legittimità, come chiarito da Cass.n. 9507 del 1999 non è quindi, ipso facto,t.it~2 nullità, stante il principio che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione con espressioni generiche che, tuttavia, non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per Cassazione, deve ritenersi, nel dubbio, specifica e non generica, in applicazione del criterio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (criterio di cui è espressione, quanto agli atti processuali, l'art. 159 cod. proc. civ.).

Sicché la procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (Cass. n. 9935/2022). Nella specie deve, quindi, ritenersi valida la procura in quanto conferita su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, contenente l'indicazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia nonché l'espresso riferimento alla volontà di impugnare la sentenza, volontà compatibile e conforme al ricorso interposto.

2. Può ora trattarsi il ricorso. 2.1. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per violazione degli artt. 1490 e 1495 c.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Aldilà del generico richiamo alle plurime disposizioni innanzi indicate, il ricorrente si duole perché il giudice, violando le disposizioni di cui innanzi, ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la sussistenza dei vizi lamentati nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel dettaglio la Corte d'appello ha ritenuto che Silvaneon non avesse assolto l'onere della prova in merito alla esistenza dei vizi e ciò a fronte delle tempestive eccezioni sollevate da controparte. La Corte d'appello, in particolare, ha affermato che di fronte alle h specifiche eccezioni e contestazioni di Masserdotti spà"come ben rilevato dal Tribunale - non ha depositato la memoria n. 3 ex art. 183, VI co., c.p.c. e, quindi, non ha formulato alcuna istanza istruttoria atta ad adempiere al proprio onere probatorio." Il giudice di seconde cure a ciò ha aggiunto che, al fine di dimostrare la presenza di vizi, non rilevava la comunicazione del gruppo Masserdotti s.p.a, con la quale il controricorrente si era dichiarato disponibile a scontare di euro 700,00 ogni prodotto, non assurgendo a riconoscimento implicito del vizio ma a mera scelta commerciale.

Infine, solo ad colorandum, si è aggiunto che la ricorrente ha modificato i pannelli, con ciò dimostrando la volontà di accettare la fornitura. La ricorrente, a contrario, evidenzia di aver prodotto una relazione tecnica e fotografica nonché documentazione illustrativa delle caratteristiche che gli impianti avrebbero dovuto avere che sarebbe stata ignorata dal giudice di seconde cure ed afferma di aver, diversamente da quanto rappresentato, di aver formulato la memoria n 3. 2.2.11 motivo è inammissibile. L'inammissibilità delle censure con le quali, sostanzialmente, si deducono vizi motivazionali si argomenta in forza del principio della c.d.

«doppia conforme», non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la loro diversità (ex plurimis: Cass. n. 20994 del 2019, e Cass. n. 26774 del 2016). Nel merito, peraltro, il motivo è infondato. Dal tenore della doglianza, emerge che il ricorrente lamenti che il giudice di secondo grado abbia deciso senza considerare fatti e circostanze il cui esame avrebbe condotto ad un esito differente. Al di là del formale tenore del ricorso, il ricorrente con il motivo prospettato oppone alla ricostruzione effettuata dal giudice quella propria, sollecitando un riesame nel merito della controversia inibito in questa sede.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza di seconde cure, nel rigettare l'appello, ha valorizzato alcune circostanze rispetto ad altre, sicché il motivo è infondato, perché il giudice ben può porre a fondamento della sua decisione alcune prove rispetto ad altre, senza dover motivare le ragioni della sua scelta. Laddove, peraltro, il ricorrente, sotto la violazione delle disposizioni invocate, avesse voluto, denunciare un errore di fatto da parte della Corte avrebbe dovuto impugnare la sentenza per revocazione ex art. 395 c.p.c. 3.Con il secondo motivo Silvaneon impugna la sentenza poiché il giudice di seconde cure non avrebbe pronunciato su alcune domande riconvenzionali riproposte in grado di appello perché non delibate dal giudice di primo grado.

In particolare il giudice non si sarebbe pronunciato sulla seguente domanda: "in ipotesi ed in via riconvenzionale accertare il diritto di Silvaneon s.r.l. ad ottenere il risarcimento in proprio favore, da parte del Gruppo Masserdotti Spa dei danni patiti a causa dei vizi presentati dagli impianti pubblicitari di cui è causa". Il motivo è infondato. Avendo il giudice di seconde cure respinto l'appello ha implicitamente rigettato la domanda di risarcimento del danno P consequenziale all'eventuale accoglimento della domanda principale. La seconda domanda, presupponendo il riconoscimento dei pretesi vizi della merce fornita, restava assorbita dal rigetto di quella principale.

4. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, assorbito conseguentemente quello incidentale, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 4.100,00 oltre 200,00 per esborsi. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.100,00 oltre 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15 per cento. Dà atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo