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Ordinanza Interlocutoria — n. 23898/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to new hearing pending ruling on non-occupancy damages by joint sections.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23898/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal by remanding the case to a new hearing. The lower court had overturned a first-instance judgment that awarded compensation to a woman for the illegal installation of telephone poles and cables on her land. The Supreme Court noted that a specific question regarding the non-occupancy of land in cases of illegal occupation had been referred to the Joint Sections for a definitive ruling. Consequently, the case was sent back to the docket to await that decision.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a specific legal question is referred to the Joint Sections of the Supreme Court for a definitive ruling, the case must be remanded to a new hearing pending that decision.

Parole chiave

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remand to new hearing Joint Sections referral illegal occupation damages non-occupancy liability procedural remand spese di ripristino obbligo di restituzione ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 1162 del 2022 della Terza Sezione
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 35896-2018 proposto da: BUONO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 12, presso lo studio dell'avvocato ANGELO AVERNI, rappresentata e difesa dagli avvocati EUGENIO MARIA PATRONI GRIFFI, LUCIO CICALE; - ricorrente - contro T.I.à1 SPA già TELECOM ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE' CALBOLI, 54, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAPANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato NUNZIO LUCIANO; - contrOtiCOITellte - avverso la sentenza n. 175/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 03/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2022 dal Consigliere Dott.

Giuseppe Tedesco; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Corrado Mistri, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. Nunzio per la controricorrente. Rilevato che: La Corte d'appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva accolto la domanda proposta Buono Francesca contro Telecom Italia S.p.A., ritenuta responsabile di avere installato abusivamente sul fondo dell'attrice pali e cavi per una linea telefonica e perciò condannata al risarcimento del danno. In particolare, il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria nei limiti della indennità di occupazione del suolo, quantificata in € 3.200,00 sulla scorta di consulenza di parte.

La Corte d'appello, accogliendo il gravame della società, ha rilevato che il tribunale aveva deciso sulla base di una consulenza di parte, acquisita irritualmente e in assenza di qualsiasi altra prova. Il primo giudice, infatti, non aveva ammesso le istanze di prove dedotte dall'attrice, che aveva omesso di reiterare le relative istanze in sede di precisazione delle conclusioni. La corte, inoltre, ha rigettato l'appello incidentale della Buono, che aveva censurato la decisione perché il tribunale le aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale.

Anche in questo caso la corte di merito ha osservato che, essendo inutilizzabile la consulenza di parte e non essendo state reiterate le altre istanze istruttorie, la pretesa risarcitoria era rimasta sfornita di prova. Ha aggiunto ancora che, in assenza di prova del pregiudizio, non poteva trovare ingresso neppure la domanda di risarcimento del danno in forma specifica. Per la cassazione della sentenza Buono Francesca ha proposto ricorso, affidato a sei motivi. oe- Ric. 2016 n. 8604 sez. 52 - ud. 25-01-2022 -2- La causa, in primo tempo fissata dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza, non ravvisandosi l'evidenza decisoria relazione alla non configurabilità del danno in re ipsa in presenza di occupazione abusiva.

Si rileva che la questione di cui sopra w-i-erferwrM è stata rimessa alle Sezioni unite con ordinanza della terza sezione di questa Corte n. 1162 del 2022. La causa va perciò rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito dell'ordinanza della terza sezione di questa Corte n. 1162 del 2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3