Cassation court partially allows appeal against Bank of Italy fine, remanding fact-finding on capital acquisition date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the appeal against a Bank of Italy administrative fine, accepting the first ground while rejecting the second. The appellant argued that the Bank of Italy erred in attributing responsibility for missing periodic reports to him after he ceased his role as sole administrator. The court found the second argument invalid because the violation occurred during his tenure, but agreed the first argument raised a genuine factual dispute regarding the exact date the new shareholder acquired the company's capital. Consequently, the judgment was quashed on the first ground, and the case was remanded to the Court of Appeal to re-examine the specific date of capital acquisition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144, 145 T.U.B.; The court must critically evaluate inspection reports rather than accepting them as conclusive evidence, and administrative liability attaches to acts committed during the official's tenure regardless of subsequent procedural delays.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12589/2019 R.G. proposto da: MAURIZIO BADII, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO PERUGINI e ARTURO PERUGINI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIALE ANGELICO, 301. –ricorrente – contro BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE, 91, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZA PROFETA, ANTONIO BALDASSARRE, CRISTIANO MARTINEZ. –controricorrente – avverso la sentenza n. 6293/2018 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 08/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. Maurizio Badii - amministratore unico della ILFA Leasing s.p.a. dal30.06.07 al 22.07.14 - ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il suo ricorso ex art. 145 T.U.B avverso il provvedimento del 24.05.2016 con cui la Banca d’Italia ha irrogato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 144 T.U.B., la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi € 14.080.
La Banca d’Italia ha ritenuto il sig. Badii responsabile degli illeciti amministrativi di: a) «mancata verifica dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli ex componenti il Collegio sindacale e dei partecipanti al capitale da parte degli ex amministratori unici»; b) «omesse segnalazioni all’Organo di Vigilanza da parte degli ex amministratori unici e degli ex componenti il Collegio sindacale». Quanto all’illecito sub a), la Corte capitolina ha affermato la responsabilità del sig. Badii, sulla scorta della seguente catena argomentativa:
1) in data 1° luglio 2014, come risultante dal rapporto ispettivo della Banca d’Italia, il sig. Messuti aveva acquistato l'intero capitale della ILFA Leasing s.p.a. dalla sig.ra Moruzzi e dallo stesso sig. Badii, all’epoca amministratore unico della società;
2) dal 1° luglio 2014, quindi, competeva al sig. Badii svolgere senza indugio la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del nuovo azionista;
3) il sig. Badii era rimasto nella carica di amministratore unico fino al 22 luglio 2014, data in cui gli era subentrato il signor Francesco De Paolo;
4) dall’1° al 22 luglio 2014 il sig. Badii avrebbe potuto, e quindi dovuto, procedere alla suddetta verifica. Quanto all’illecito sub b), la Corte capitolina ha disatteso la tesi dell'opponente secondo cui le segnalazioni la cui omissione era stata sanzionata avrebbero «formate oggetto di un obbligo soltanto derivante dal sollecito inviato il 31/12/2014 dall'OdV, ossia in data successiva alla cessazione del ricorrente dalla carica e che difetterebbero comunque eventi e profili operativi suscettibili di segnalazione» (pag. 4, quarto capoverso, della sentenza).
In proposito, nell'impugnata sentenza si argomenta che il potere di richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie atti e documenti - attribuito alla Banca d'Italia dall'articolo 106, sesto comma, T.U.B. -era stato esercitato dalla stessa Banca d'Italia con provvedimento del 14 maggio 2009; l'articolo 12 di tale provvedimento, infatti, prevedeva, al comma 10, l'obbligo degli intermediari finanziari di inviare all'Organo di Vigilanza, con le modalità e i termini dal medesimo previsti, segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e, al comma 11, l'obbligo degli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie di inviare all'organo di vigilanza il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché la situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche di cui al precedente comma 10.
L'opponente aveva quindi violato il proprio dovere di procedere alle segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia durante il periodo in cui era stato amministratore unicodella ILFA Leasing s.p.a. e per tale violazione (e non per l'omessa risposta al sollecito del 31/12/2014) era stato sanzionato con il provvedimento opposto. Il ricorso per cassazione del sig. Badii si articola in due motivi, il primo riferito al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, co.1, n.5 c.p.c. ed il secondo riferito al vizio di violazione di legge ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c., in relazione all’art. 106, co. 6, T.U.B. vigente ratione temporis.
La Banca d'Italia ha depositato controricorso. La causa è stata discussa nell'adunanza della camera di consiglio del 18 gennaio 2022, in prossimità della quale solo il ricorrente ha depositato una memoria. Con il primo motivo di ricorso il sig. Badii censura il giudizio di fatto secondo cui l'acquisto del capitale sociale da parte del signor Messuti sarebbe avvenuto in data 1 luglio 2014; nel motivo si lamenta l'omesso esame del fatto decisivo che dalla visura della Camera di Commercio prodotta in sede di merito risultava che il Messuti aveva acquisito la qualifica di socio unico il 22 luglio 2014, ossia nella stessa data in cui il sig.
Badii era cessato dalla carica di amministratore unico della società. Il motivo è fondato. L’impugnata sentenza non esamina il fatto che in data 1° agosto 2014 nel registro delle imprese era stato annotato che il Messuti era diventato socio unico della ILFA Leasing s.p.a. con atto del 22 luglio 2014, ma, prima, travisa l'argomentazione dell'opponente, affermando che costui avrebbe sostenuto che «il sig. Messuti aveva accettato la nomina in data 22/07/2014» (pag. 4, secondo capoverso, della sentenza, sottolineatura nostra) e, poi, argomenta come l’illecito contestato avesse ad oggetto «l'omessa verifica dei requisiti di onorabilità in capo al socio Messuti (a cui il Badii aveva ceduto il pacchetto di maggioranza a partire dall' 01/07/2014) e non la distinta vicenda relativa all’ avvicendamento nella carica di amministratore unico, avvenuto in data 22/07/2014, quando il signor De Palo (e non il socio Messuti) era subentrato nella predetta carica al Badii» (pag. 4, terzo capoverso, della sentenza).
Al riguardo il Collegio osserva che la posizione di socio unico non è una “carica”, che può essere accettata o non accettata, ma una situazione di fatto che consegue all'acquisto della totalità del capitale. Secondo la sentenza impugnata il rapporto ispettivo della Banca d’Italia indicava la data di tale acquisto nel 1° luglio 2014; secondo le risultanze della visura camerale, per contro, tale acquisto era avvenuto in data 22 luglio 2014. La sentenza avrebbe dovuto dar conto di tale risultanza della visura camerale, illustrare le ragioni in base alle quali il rapporto ispettivo della Banca d’Italia indicava nella diversa data del 1° luglio 2014 quella data del trasferimento del capitale sociale dal Badii al Messuti e spiegare perché tali ragioni la inducessero a ritenere inattendibile la data del 22 luglio 2014 emergente dalla visura camerale.
La mancanza di tali argomentazioni integra il dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo. Né hanno pregio i riferimenti svolti nel contro ricorso della Banca d’Italia alla fede privilegiata dei rapporti ispettivi ed al principio di non contestazione. Quanto al primo, va qui richiamato l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua gli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (così Cass. 13679/2018). Quanto al secondo, è sufficiente rilevare che l’impugnata sentenza non contiene alcun accertamento della circostanza - che non può essere accertata in sede di legittimità e, comunque, è estranea alla ratio decidendi - che l’opponente non avesse contestato l’assunto della Banca d’Italia secondo cui il capitale della ILFA Leasing s.p.a. era stato acquistato dal sig.
Messuti il 1° luglio 2014. Il secondo motivo denuncia lafalsa applicazione dell’art. 106, co. 6, T.U.B., vigente ratione temporis, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ascrivendo al sig. Badii la responsabilità per la violazione di tale disposizione, ancorché l’addebito al medesimo rivolto consistesse nell’inottemperanza ad un sollecito del 31 dicembre 2014, successivo alla cessazione del medesimo sig. Badii dalla carica di amministratore della ILFA Leasing s.p.a.. Il motivo è infondato. Il testo dell'articolo 106 T.U.B. applicabile ratione temporis recita:
«Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità»; nell'esercizio di tale potere di richiesta la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 14 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2009, il cui articolo 12, dispone, nel comma 10, che «Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini previsti dalla stessa, segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria …»; tali «modalità e termini» sono poi state fissate dalla Banca d'Italia con la circolaren. 273 del 5 gennaio 2009.
Come correttamente rilevato nella impugnata sentenza, quindi, l'illecito addebitato al sig. Badii consiste nella violazione - da lui commessa nella carica di amministratore unico e protrattasi fino a quando egli mantenne tale carica – del dovere di procedere alle segnalazioni periodiche prescritte dalle suddette fonti normative, primarie e secondarie. Il secondo motivo di ricorso va quindi rigettato. In definitiva il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, che rinnoverà l'accertamento in fatto sulla data diacquisto da parte del sig.
Messuti del capitale della società ILFA Leasing s.p.a. e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in re