Decreto — n. 23707/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcorso proposto da: CHIARANDINI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO DA RE; - ricorrente- contro FALLIMENTO VIDONI SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA ,10,•--tresso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta-t difende unitamente all'avvocato ANDREA MONDINI; - controricorrente — _ per la cassazione del decreto del Tribunale di Udine n. cron. 3056/2019 pubblicato in data 30 settembre 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CHIARANDINI STEFANO, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23707/2022 — snciv · Corte di Cassazione: cron. 3056/2019 pubblicato in data 30 settembre 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CHIARANDINI STEFANO, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
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corso proposto da: CHIARANDINI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO DA RE; - ricorrente- contro FALLIMENTO VIDONI SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA ,10,•--tresso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta-t difende unitamente all'avvocato ANDREA MONDINI; - controricorrente — _ per la cassazione del decreto del Tribunale di Udine n. cron. 3056/2019 pubblicato in data 30 settembre 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CHIARANDINI STEFANO, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 95/2022 RG 34442-2019 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022.