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Ordinanza — n. 23420/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished by mutual withdrawal; procedural costs waived per settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23420/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew the cassation appeal following a settlement reached between the parties. Although the withdrawal was not initially notified to the respondent, the respondent subsequently accepted the withdrawal and withdrew their counter-appeal. The Court ruled that the process ended without a substantive decision on the merits, waiving procedural costs and excluding the application of the new contribution rule for losing parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2022: When a cassation appeal is withdrawn due to a settlement, the proceedings are extinguished without a judgment on the merits, and the exceptional contribution rule for losing parties does not apply.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal procedural extinction mutual settlement contribution unificato procedural costs waiver settlement notification appellate court decision ritiro dell'atto procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 4 c.p.c.
Nulla per le spese ex art. 391, comma 4, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2022
La rinuncia al ricorso per cassazione, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 23175 del 2015
(Cass.n. 23175 del 2015).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8636/2017 R.G. proposto da FinMoney sas di Giovanni Marino e C. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 21-23, rappresentata e difesa dall'avvocato Settimio Di Salvo; - ricorrente - contro Imi Sud srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi 35, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Migliaccio; avverso la sentenza n. 750 del 2016 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 24.2.2016; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 maggio 2022 dal Consigliere Annachiara Massafra; letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe; vista l'ordinanza interlocutoria pronunciata da questa Corte il 7 dicembre 2021 con la quale, preso atto dell'atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta tra le parti, la causa è stata rimessa sul ruolo in modo che la Imi Sud srl potesse prendere posizione "in ordine alla menzionata rinuncia, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nell'eventualità che sia stato raggiunto un accordo al riguardo";

Fatti di causa e motivi della decisione 1.Dagli atti di causa emerge quanto segue. La FinMoney sas ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Imi Sd srl, chiedendone la condanna a corrispondere Euro 20.880,04, oltre interessi convenzionalmente pattuiti. Il tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7495 del 2009 ha accolto la domanda. Successivamente la Imi Sud srl ha presentato appello che è stato accolto dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 750 del 2016, limitatamente alla determinazione degli interessi dovuti, quantificati in misura pari a quella legale.

Avverso la prefata decisione ha interposto ricorso per Cassazione FinMoney sulla base di cinque motivi mentre Imi Sud srl ha resistito con controricorso. La Procura generale, in persona del sostituto Procuratore generale Corrado Mistri, ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso. Il 6 dicembre 2021 FinMoney sas ha depositato atto di rinuncia conseguente ad una transazione intervenuta tra le parti che, non è risultato essere stato notificato o altrimenti portato a conoscenza della Imi Sud srl. Di talché la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire ad Imi Sud di prendere posizione sulla rinuncia di cui innanzi.

In prossimità dell'udienza è, quindi, pervenuta l'accettazione integrale della rinuncia da parte di Imi Sud s.r.l. con contestuale rinuncia al controricorso. Preso atto di quanto innanzi, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Nulla per le spese ex art. 391, comma 4, c.p.c. La rinuncia al ricorso per cassazione, infine, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2022, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma parti al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass.n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nell'adunanza camera