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Ordinanza — n. 23399/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to late filing exceeding the 60-day short appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23399/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant, Maurizio Franceschini, sought to confirm his acquisition of land via prescription, but the appeal was submitted on October 16, 2017, exceeding the 60-day short term required for such appeals. The court ruled that the appeal was untimely and consequently dismissed the request, ordering the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2 c.p.c.; Art. 3-bis della L. n. 53/1994: An appeal filed after the expiration of the short statutory period is inadmissible, regardless of the method of notification used to calculate the term.

Parole chiave

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short appeal period inadmissible appeal prescription acquisition notification deadline court costs possessore prova della proprietà acquisto di proprietà fondiaria

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2, c.p.c.
Il ricorso risulta notificato il 16.10.2017 ma, nella specie, il termine per notificare era quello breve di 60 giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (sulla idoneità della notificazione della sentenza impugnata tramite PEC a far decorrere il termine breve, da ultimo Cass.
Art. 3-bis della L. n. 53 del 1994
La sentenza è stata pubblicata il giorno 8 giugno 2017 e risulta, notificata con modalità telematica ex art. 3-bis della I.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
JAMJJ4 kru4:79.7iL'r,>',LP;f14_ Si deve dare, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 1159 c.c
Maurizio Franceschini convenne in giudizio Leopoldo Corfiati chiedendo l'accertamento dell'acquisto, da parte, sua per usucapione ex art. 1159 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L. n. 16421 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23623/2017 R.G. proposto da FRANCESCHINI Maurizio, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Valentinetti e Gennaro Contardi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma in via Della Lungarina n. 65; - ricorrente - contro CORFIATI Leopoldo, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pagliari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tolentino, viale G. Matteotti n. 29; - contro ricorrente contro Equitalia Servizi di Riscossione SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore -Intimata- Consorzio Agrario di Treviso e Belluno Società Cooperativa ar.

L. in persona del legale rappresentante pro tempore -Intimato- Avverso la sentenza n. 431 del 2017 pronunciata 1'8 giugno 2017. Fatti di causa 1.Dalla sentenza impugnata emerge quanto segue. Maurizio Franceschini convenne in giudizio Leopoldo Corfiati chiedendo l'accertamento dell'acquisto, da parte, sua per usucapione ex art. 1159 c.c. 1158 c.c. di alcuni terreni censiti nel catasto del comune di Sant'Anatolia di Narco, intestati al convenuto, assumendo di averli posseduti da oltre trent'anni. Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto della domanda affermando di aver acquistati i detti terreni, insieme con altri, con decreto del Tribunale di Spoleto nella procedura esecutiva a carico di CEAS (centro allevamenti Selezionati srl), contestando che l'attore avesse mai posseduto i terreni, e specificando che l'eventuale possessore, in ipotesi, avrebbe dovuto identificarsi nella CEAS e prima di questa in Giuseppe Franceschini.

Il convenuto aggiunse che Maurizio Franceschini, fosse stato un semplice collaboratore della CEAS, amministrata da Costantino Franceschini. 2.11 giudizio di primo grado si concluse con il rigetto della domanda ed avverso la sentenza Maurizio Franceschini interpose appello, anch'esso rigettato. Avverso quest'ultima sentenza propone ricorso Maurizio Franceschini con 3 motivi, resiste con controricorso Leopoldo Corfiati mentre Equitalia S.p.A. ed il Consorzio agrario di Treviso e Belluno SCRL sono rimasti intimati. N /4,,k 92.C22 'Mf/W„34,1'0 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Deve, preliminarmente, valutarsi l'eccezione formulata dal convenuto di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione.

L'eccezione è fondata. La sentenza è stata pubblicata il giorno 8 giugno 2017 e risulta, notificata con modalità telematica ex art. 3-bis della I. n. 53 del 1994, ricevuta dal destinatario il primo luglio del 2017 (si veda la documentazione prodotta da Leopoldo Corfiati (fascicoletto A, in part. all. 2). Il ricorso risulta notificato il 16.10.2017 ma, nella specie, il termine per notificare era quello breve di 60 giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (sulla idoneità della notificazione della sentenza impugnata tramite PEC a far decorrere il termine breve, da ultimo Cass.

Sez. L. n. 16421 del 2019). Sicché, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, il ricorso è stato notificato oltre il termine, ergo è inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo. JAMJJ4 kru4:79.7iL'r,>',LP;f14_ Si deve dare, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 2200,00 di cui euro 2000,00 per compensi e 200,00 euro per esborsi. Si dà, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale