Court dismisses appeal against extinction order, confirming fees were legally sufficient and no further hearing needed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the extinction order inadmissible, confirming the lower court's decision to terminate the proceedings. The appellant argued that the liquidated fees for the study and introductory phases exceeded statutory minimums and requested a hearing to contest this amount. The court rejected this claim, noting the fees were higher than the minimums required by the relevant decree and that the hearing was superfluous since the case was already extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 co. 3 c.p.c.; Art. 1 comma 17 legge 228/2012: The extinction of proceedings must be declared by order, but the liquidation of fees for the study and introductory phases is valid if it exceeds statutory minimums, rendering a subsequent hearing unnecessary and the payment of further unified contribution due.
Parole chiave
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i ORDINANZA sul ricorso 6691-2019 proposto da: CHIONCHIO MICHELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALE CLEMENTE giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro GENTILE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DI CICCO giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2022 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa CORRADO MISTRI, che ha chiesto la conferma integrale del decreto di estinzione; Lette le memorie del controricorrente; RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Gentile Giuseppe conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia sezione distaccata di Manfredonia, Scano Sante affinché fosse pronunciata sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dell'immobile promessogli in vendita al prezzo stabilito dalla convenzione, con la condanna altresì alla restituzione delle somme versate in eccedenza e di quelle indebitamente versate per l'istallazione dell'ascensore oltre che alla corresponsione della quota proporzionale del ricavato della vendita dell'area destinata a verde condominiale nonché per l'appropriazione del sottoscala del fabbricato.
Deduceva che in data 19 marzo 1996 aveva concluso un contratto preliminare di compravendita per un alloggio in Vieste alla via Vailati, riportato in catasto al foglio 12, p.Illa 3210 sub 4, ma che successivamente aveva saputo che il bene era stato edificato in forza di una convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 intervenuta tra il promittente venditore ed il Comune, per effetto della quale il prezzo di cessione degli immobili non avrebbe potuto superare il prezzo di £. 1.414.850 a mq. Lamentava che il prezzo concordato eccedeva quanto suscettibile di poter essere richiesto e lamentava che lo Scano aveva preteso la somma di £. 7.500.00 per l'installazione di un ascensore che invece rientrava nel progetto di costruzione.
Inoltre, il convenuto aveva alienato a terzi ed a titolo oneroso l'area destinata a verde condominiale, appropriandosi anche di due sottoscala comuni, rifiutandosi di addivenire al definitivo secondo il prezzo di cui alla convenzione. Ric. 2019 n. 06691 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -2- Nella resistenza del convenuto, il Tribunale con la sentenza n. 60 del 24/4/2008 accoglieva la domanda dell'attore trasferendogli la proprietà del bene, disponendo la prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruttoria. Avverso tale sentenza non definitiva proponeva appello Scafo Sante, cui resisteva il Gentile.
La Corte d'Appello di Bari, con la :sentenza n. 1349 del 3/9/2014, in riforma della decisione di prime cure, rigettava la domanda attorea, compensando le spese di lite. A tal fine riteneva fondata la deduzione dell'appellante circa il fatto che il Tribunale aveva ritenuto determinabile l'oggetto del preliminare tramite il rinvio al contenuto di una planimetria, che le parti contraenti riferivano essere allegata allo stesso preliminare. Tuttavia, tale planimetria non era mai stata acquisita agli atti di causa, con la conseguenza che in difetto di tale planimetria il bene non era né determinato né determinabile, stante l'assenza in preliminare dell'indicazione dei dati catastali del terreno o dell'allloggio ivi edificato, dei confini e della superficie.
Infatti, ancorché l'oggetto del preliminare possa essere determinato con il rinvio ad atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, ciò è possibile solo se la conclusione del definitivo avvenga in maniera consensuale, ma non anche quando invece ne sia richiesta l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., dovendo la sentenza dare attuazione al preliminare e dovendo il suo contenuto corrispondere al contenuto del contratto, senza poter attingere aliunde i dati necessari alla specificazione dell'oggetto. Nella fattispecie, il contratto intervenuto tra le parti descriveva il bene da realizzare, menzionando un alloggio del quale erano indicati solo il piano e la porta di accesso, senza però specificazione delle dimensioni, prevedendosi anche Ric. 2019 n. 06691 sez. 52 - ud. 30.-06-2022 -3- il trasferimento di un garage a piano seminterrato individuato solo con la specificazione della superficie.
L'atto, poi, privo di ulteriori indicazioni, richiamava ai fini dell'individuazione dei beni quelli colorati con linea gialla nella planimetria che si riferiva come allegata al preliminare. Tuttavia, stante la mancata produzione di tale allegato, non poteva reputarsi che i beni promessi in vendita fossero determinati né determinabili, ben potendosi rilevare d'ufficio la nullità negoziale. La sentenza de qua della Corte d'Appello era poi oggetto di ricorso per cassazione da parte del Gentile che era però rigettato da questa Corte con ordinanza n. 9956 del 2020.
Nelle more il Tribunale di Bari con la sentenza definitiva accoglieva la domanda di condanna del promittente acquirente e condannava lo Scano al pagamento delle somme indebitamente corrisposte dal Gentile„ ancorché fosse stata accolta la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. La sentenza definitiva era però impugnata da Scano Sante dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, la quale con la sentenza n. 166 del 29 gennaio 2018, pur prendendo atto della riforma in appello della sentenza non definitiva del Tribunale, e dell'idoneità di tale pronuncia ad incidere sulla materia del contendere, reputava che però la domanda di condanna del promissario acquirente potesse trovare comunque accoglimento, in ragione delle pretese restitutorie scaturenti dalla nullità del preliminare, e specificamente in relazione alle somme maggiori versate dal Gentile rispetto al prezzo dell'alloggio e relative pertinenze che avrebbe potuto esigersi in base alla convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971.
Per l'effetto, in parziale riforma della decisione appellata, Ric. 2019 n. 06691 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -4- condannava Scano Sante al pagamento in favore dell'attore della somma di C 37.363,05. Avverso tale sentenza propone ricorso Chionchio Ivlichelina, quale erede di Scano Sante, deceduto nelle more de ll giudizio, sulla base di un motivo. Gentile Giuseppe resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ed il Presidente della Sezione, con decreto n. 1961 del 24 gennaio 2022, ha dichiarato estinto il giudizio, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate nella somma di C 2.100,00 per compensi oltre C 100,00 per esborsi, disponendo che dello stesso decreto fosse data comunicazione alla controparte, con avviso della possibilità nei successivi dieci giorni di richiedere la fissazione dell'udienza.
Il controricorrente nel termine di legge ha chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 391 co. 3 c.p.c., lamentando che la liquidazione delle spese operata con il decreto non fosse congrua. A tal fine è stata fissata l'udienza del 30 giugno 2022, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memorie. Osserva il Collegio che parte controricorrente non ha inteso contestare la ritualità dell'atto di rinuncia e conseguentemente la correttezza dell'effetto estintivo sul giudizio dal medesimo scaturente, estinzione che, anche a seguito di fissazione di udienza ex art. 391 co. 3 c.p.c., deve essere in ogni caso dichiarata nella forma dell'ordinanza, ma ha unicamente contestato la congruità della liquidazione dei compensi in favore dello stesso controricorrente, che non ha aderito alla rinuncia.
Ric. 2019 n. 06691 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -5- Quanto a tale ultimo profilo, e ribadita la correttezza della pronuncia di estinzione emessa con decreto, e qui confermata a seguito di opposizione nella forma dell'ordinanza, ritiene il Collegio che le contestazioni che sorreggono la ric:hiesta di fissazione di udienza siano prive di fondamento. Infatti, tenuto conto del valore della controversia (pari alle somme per le quali è stata disposta la condanna dello Scano con la sentenza gravata - C 37.363,05), la somma liquidata in decreto, e riferita ad attività processuali afferenti alla fase di studio della causa ed a quella introduttiva del giudizio, nell'ammontare di C 2.100,00, risulta superiore ai minimi tariffari di cui al DM n. 55/2014 (pari ad C 2.049,00), palesandosi in tal senso infondata oltre che generica la deduzione posta a supporto della richiesta di fissazione di udienza, secondo cui la liquidazione contenuta in decreto si sarebbe "... discosta, peraltro in maniera non marginale, dai criteri indicati dal D.M. n. 55/2014".
Né appare idonea a fungere da elemento di comparazione la diversa liquidazione effettuata, in relazione ad analoga vicenda tra la stessa ricorrente ed altro assistito dal medesimo difensore di parte controricorrente, nell'ordinanza di estinzione n. 38967/2021, per un importo di C 3.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi), rilevando in tal senso che in quel caso la dichiarazione di estinzione è avvenuta a seguito della fissazione dell'adunanza camerale, la quale presuppone che debba essere compensata anche la fase decisoria, con la conseguente giustificazione del maggiore importo liquidato.
Per l'effetto deve quindi confermarsi la dichiarazione di estinzione come oggetto del decreto sopra richiamato, anche nella parte relativa alla liquidazione delle spese, dovendosi ritenere che le spese invece relative alla celebrazione della Ric. 2019 n. 06691 sez. 52 - ud. 30-06-2022 -6- odierna udienza siano da ritenere non ripetibili, in quanto superflue. Poiché il giudizio è dichiarato estinto, non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi C 2.200,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, con attribu