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Ordinanza — n. 23083/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting claim that contract formed despite counter-offer and lack of acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23083/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appellant's appeal against a lower court decision that revoked an order for payment. The appellant argued a contract existed despite a counter-offer, while the respondent maintained no agreement was reached due to the lack of acceptance. The court ruled that since the respondent explicitly rejected the counter-offer, no contract was formed, and the lower court correctly applied the law regarding contract formation.

Regesto Legislator

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Art. 1328 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A contract is not formed if a counter-offer is made and the original offer is not accepted, even if the offeree has acted in good faith.

Parole chiave

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contract formation counter-offer rejection good faith execution indemnity for losses omitted examination decisive fact civil procedure appeal opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1328 c.c.
Con il quarto motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduce la violazione dell' art. 1328 c.c. in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso il diritto all'indennizzo in favore della società venditrice limitatamente alle perdite ed alle spese nonostante fosse emersa la sua buona fede nell'aver dato esecuzione al contratto di fornitura.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
7477, Cass. 13/10/2010, n.
art. 1326 c.c
1 giugno 2022 2 Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 1326 c.c., in relazione alli art.
art. 132 c.p
La "mancanza della motivazione", che rende la sentenza priva dei requisiti di cui all'art. 132 c.p.c., sussiste quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass.
art. 1328 c.c
Con il quarto motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduce la violazione dell' art. 1328 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/03/2017, n. 7477
Essa non ha rilevanza nel giudizio di legittimità atteso che in tale giudizio, do- minato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di inter- ruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 23/03/2017, n. 7477, Cass.
Cass. 13/10/2010, n. 21153
7477, Cass. 13/10/2010, n. 21153); Ric.
Cass. Sez. Un. 8053/2014
Sez. Un. 8053/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 25572-2017 proposto da: SINTESI FASHION GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante, Dott. ANDREA SCACCHETTI, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti MASSIMILIANO MARIANI e MARCELLO BENETTI; - Ricorrente- contro PAIANO ROSALBA, in proprio e in qualità di titolare della ditta "VIA MAZZINI 119", elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE PECORILLA, rappresentata e difesa dall' Avv.

ALESSANDRO DE MATTEIS; - Controricorrente- avverso la sentenza n. 778/2017 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, depos- itata il 24/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo emessa in favore della società Sintesi Fashion Group s.p.a. con il quale veniva ingiunto a Paiano Rosalba il pagamento della somma di C 9.134,29, quale corrispettivo dovuto in forza di un contratto di fornitura di capi di abbigliamento.

Propose opposizione Paiano Rosalba e dedusse che alcun contratto si era perfezionato tra le le parti in quanto la proposta d'acquisto della merce non era stata accettata dalla Sintesi Fashion Group, che vi aveva apportato delle modifiche e, sul contenuto della nuova proposta non si era formato il consenso. La Corte d'appe o di Bologna, con sentenza del 24/3/2017, accolse l'opposizione di Paiano Rosalba e revocò il decreto ingiuntivo, rilevando che la Sintesi Fashion Group S.p.a. aveva dato corso all'esecuzione di un contratto mai perfezionato tra le parti, posta la mancanza di un valido accordo sulla proposta d'ordine inviata da Paiano Rosalba alla società Sintesi Fashion Group S.p.a. in data 10/10/2011.

A tale proposta, che prevedeva "termine essenziale di pagamento anticipato", era seguita la comunicazione della Sintesi Fashion Group S.p.a., la quale, imponendo una condizione nell'accettazione della stessa - ovvero il rilascio di due titoli entro il termine essenziale del 20/12/2011 - venne ritenuta dalla Corte di merito una "nuova proposta"; la Corte d'appello accertò, quindi che nessun contratto si era perfezionato in relazione alla nuova proposta, poiché la Paiano comunicò alla s•-ncietà proponente la sua volontà di non accettare. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Sintesi Fashion Group S.p.a. sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso Paiano Rosalba. RAGIONI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dato atto che è pervenuta la comunicazione del fallimento della Sintesi Fashion Group S.r.l., giusta sentenza del Tribunale di Modena del 23/6/2020. Essa non ha rilevanza nel giudizio di legittimità atteso che in tale giudizio, do- minato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di inter- ruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 23/03/2017, n. 7477, Cass. 13/10/2010, n. 21153); Ric. 2017 n. 25572 5ez. 52 - ud. 1 giugno 2022 2 Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 1326 c.c., in relazione alli art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che la modifica delle modalità di pagamento, avvenuta unilateralmente dalla società Sintesi Fashion Group S.p.a., con comunicazione inviata in data 1/12/2011, integrasse nuova proposta rispetto alla proposta d'ordine inoltrata da Paiano Rosalba in data 10/10/2011.

Secondo il ricorrente, la documentazione scambiata tra le parti integrerebbe il contenuto di un accordo già perfezionato avente ad oggetto solo le modalità di pagamento. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 1326, ultimo comma c.c., l'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (Cass. Civ. 18010/2017). Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, tale ipotesi ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario (ex multis Cass. Sent. n. 16016/2003, Cass. Ord. n. 18010/2017, Cass.n. 12344/2003, Cass.

Sent. n. 2676/2006). Spetta al giudice di merito, sulla base dell'interpretazione degli atti e delle risultanze istruttorie, stabilire se vi sia difformità dell'accettazione rispetto alla proposta tale da configurare una nuova proposta. A tale proposta, che prevedeva "termine essenziale di pagamento anticipato", seguì, nelle more, comunicazione della Sintesi Fashion Group S.p.a. la quale, imponendo una condizione nell'accettazione della stessa - ovvero il rilascio di n. 2 titoli entro il termine essenziale del 20/12/2011 - venne ritenuta dalla Corte di merito "nuova proposta", ciò liberando Paiano Rosalba dai vincoli derivanti dall'impegno originariamente assunto.

La modifica dele condizioni di pagamento, pur rappresentando un aspetto secondario nella conclusione di un contratto configurava quindi una nuova proposta e non l'accettazione della proposta originaria. Dall'accertamento svolto dal giudice di merito non risulta l'adesione alla controproposta, affinché il contratto potesse dirsi concluso, in quanto le ulteriori condizioni non erano state accettate dalla Paiano, che manifestò inequivocabilmente la sua volontà prima telefonicamente, in data 1/12/2011 e, successivamente, con fax del 14/2/2012 e con raccomandata del 23/3/2012.

Ric. 2017 n. 25572 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 3 Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in quanto la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare le dichiarazioni dei testi ed il contenuto della telefonate intercorsa tra la Paiano e la Spinelli, agente di zona della Sintesi Fashion Group, in occasione della quale si sarebbe raggiunto un ulteriore accordo contrattuale. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda posta dalla Sintesi Fashion Group S.p.a. di accertamento della conclusione di un nuovo accordo tra le parti, avvenuto telefonicamente in data 26/01/2012.

I motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. Non è configurabile il vizio di nullità della motivazione in quanto la sentenza è idonea a raggiungere lo scopo di spiegare le ragioni del decidere. La "mancanza della motivazione", che rende la sentenza priva dei requisiti di cui all'art. 132 c.p.c., sussiste quando le argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass.

Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053). Nel caso di specie, la decisione della Corte di merito ha dato conto delle ragioni in ordine alle quali alla proposta di acquisto era seguita una controproposta, che non era stata accettata, impedendo la formazione di un valido vincolo contrattuale. Né sussiste il vizio di omesso esame di un fatto decisivo con riferimento al contenuto della telefonata del 26/1/2012, in cui, secondo la società ricorrente, si sarebbe giunti ad un nuovo accordo contrattuale. La Corte di merito ha dato rilievo al contenuto della prova documentale (pag.2 della sentenza) e - segnatamente - alla corrispondenza intercorsa tra le parti da cui risultava che, in seguito alla proposta d'ordine della Paiano, la Sintesi Fashion Group richiedeva il rilascio di due assegni entro il termine essenziale, pena la non accettazione dell'ordine stesso.

La Corte di merito ha alltresì valutato le dichiarazioni testimoniali ed il contenuto di un fax del 14/2/2012, dal quale si Ric. 2017 n. 25572 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 4 evinceva la chiara volontà dell'acquirente di non accettare la proposta contrattuale. L'omesso esame di elementi istruttori non integra l'ipotesi prevista dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come introdotta dal d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni nella I. n. 134/12, che ha limitato le ipotesi di ricorso per cassazione nei ben più ristretti limiti dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La volontà del legislatore è st .ta quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità sicchè il controllo previsto dall'art.360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L'omesso esame di elementi istruttori non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti in modo da non dare ingresso, in alcun modo, ad una surrettizia revisione del giudizio di merito o al riesame dee risultanze istruttorie (Cass. Sez. Un. 8053/2014). Con il quarto motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduce la violazione dell' art. 1328 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito escluso il diritto all'indennizzo in favore della società venditrice limitatamente alle perdite ed alle spese nonostante fosse emersa la sua buona fede nell'aver dato esecuzione al contratto di fornitura.

Il motivo è infondato. L'art. 1328 c.c. prevede che la proposta possa essere revocata finché il contratto non sia concluso ma se l'accettante ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto. Ric. 2017 n. 25572 Sez. 52 - ud. 1 giugno 2022 5 Nel caso di specie, non vi è stata revoca della proposta ma mancata accettazione della stessa con formulazione di una controproposta, sulla quale non si è formato l'accordo.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu