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Ordinanza — n. 22668/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as plaintiff withdrew suit with defendant's acceptance, extinguishing proceedings under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22668/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the plaintiff formally withdrew the lawsuit with the defendant's explicit acceptance. The plaintiff's attorney submitted a unilateral withdrawal act accompanied by a transaction agreement regarding legal costs, satisfying the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no separate decision on costs was necessary because the parties had already settled the financial implications of the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal in a cassation proceeding extinguishes the proceedings immediately upon acceptance by the opposing party, rendering a separate ruling on costs unnecessary when the parties have agreed to a settlement of expenses.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings settlement of costs Civil Procedure Code judicial economy transaction agreement condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 390 c.p
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 391, comma 4 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gl i adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c.
Cass. n. 2317/2016
Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018
Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018 - Rv.
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14519/2017R.G. proposto da: DOLFI ASS SAS DI DOLFI ROBERTO C. IN LIQUIDAZIONE, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati FRANCESCA D'ELIA (DLEFNC70M50L736L), GABRIELE TEMPESTINI (TMPGRL71S08G999E) –ricorrente – contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA,elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VENEZIA, 11, presso lo studio dell'avvocato EMANUELLA AGOSTINELLI (GSTMLL61P46D969H) che la rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto:

Agenzia R.G.N. 14519/2017 Ud. 16/06/2022CC R.G. 14519/2017 - Pagina nr. 2 di 3 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 472/2017 depositata il 07/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere FEDERICO ROLFI Rilevato che: − DOLFI ASS SAS DI DOLFI ROBERTO C. IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello Milano n. 472/2017 depositata il 07/02/2017; − UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

− in prossimità d ell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, DOLFI ASS SAS DI DOLFI ROBERTO C. IN LIQUIDAZIONE ha rinunciato al ricorso; − all’atto di rinuncia ha apposto dichiarazione di adesione il difensore dellacontroricorrente, munito di procura speciale; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare R.G. 14519/2017 - Pagina nr. 3 di 3 l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gl i adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dellacontroricorrente e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese; − è inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018 - Rv. 650803 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015 (Rv. 636979 -01). P. Q. M. Dichiara estin