Cassation court dismisses appeal against boundary judgment for improper legal reasoning and inadmissible fact re-examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Immobiliare Cocomazzi C S.r.l. against a lower court's boundary determination ruling in favor of the Ministry of Defense. The appellant argued for violation of procedural rules and error in judgment regarding military domain status and cadastral map preferences. The court found the appeal inadmissible because the appellant merely sought a different factual reconstruction rather than challenging the legal reasoning, and the lower court properly utilized presumptive evidence over the new cadastral map.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 826 c.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a different factual reconstruction without challenging the legal reasoning, and the lower court's use of presumptive evidence in boundary disputes is valid absent superior probative elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12178/2018 R.G. proposto da : IMMOBILIARE COCOMAZZI C SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell’avvocato MASTRANGELI PIERA (MSTPRI71H70H501O) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARENTINI ESMERALDA (PRNSRL70L70E202Q) -ricorrente- contro MINISTERO DIFESA, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 80/2018 depositata il12/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Firenze, nella causa di determinazione del confine promossa dal Ministero della Difesa e dall’Agenzia del Demanio nei confronti della Immobiliare Cocomazzi C. S.r.l., in riforma della sentenza di primo grado, ha delimitato il confine fra i fondi, accertando che la convenuta aveva occupato una zona di proprietà dell’amministrazione, appartenente al demanio militare , trattandosi di area adibita a poligono di tiro.
Per la cassazione della sentenza l’Immobiliare Cocomazzi ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Le Amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denuncia innanzitutto violazione dell’art.112 c.p.c.: la Corte d’appello di Firenze ha accolto il sesto motivo di appello proposto dalle Amministrazioni, accertando l’appartenenza dell’area in contesa al demanio militare, mentre con quel motivo la sentenza di primo grado fu censurata per non avere riconosciuto l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile a causa della sua specifica destinazione.
Con il medesimo motivo si censura la decisione per error in iudicando, rappresentandosi che il bene non faceva parte del demanio necessario, né le sue caratteristiche consentivano di annoverarlo fra i beni patrimoniali indisponibili di cui all’elenco del primo comma dell’art. 826 c.c., non essendovi prova, inoltre, di una destinazione di interesse pubblico precedente alla consegna, avvenuta il 28 aprile 1935, dell’area dal Ministero delle Finanza al Ministero della Guerra. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, nell’identificare la ragione di censura proposta con il motivo accolto, assume che, con quel medesimo motivo, la decisione di primo grado fu censurata «nella parte in cui ha escluso che l’area di proprietà della P.A. appartenga al Demanio ovvero al patrimonio indisponibile del Ministero della Difesa».
La denunciata violazione processuale, pertanto, è già in contraddizione con il contenuto della sentenza impugnata. Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto censurare semmai l’interpretazione del motivo da parte della Corte d’appello o il suo travisamento, non la violazione dell’art. 112 c.c. La censura dell’error in iudicando non coglie la ratio decidendi . Secondo la ricostruzione della Corte d’appello, dai doc umenti in atti risultava che l’area in questione, già appartenente al Demanio Militare dello Stato, con atto del Provveditorato Generale del 28.4.1935, era stata consegnata al Ministero della Guerra, per essere adibita a “Campo di Tiro a Segno”; ciò posto, ha riconosciuto l’appartenenza dell’area al Demanio sulla base della disciplina specifica, dettata dal codice dell’ordinamento militare.
In particolare, essa ha richiamato l’art. 250, comma 1, del d. lgs. n. 66 del 2010, che recita: «I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari». Secondo la Corte d’appello, «alla luce di tale disciplina, poiché non è contestabile che il poligono, già appartenete al Demanio dello Stato, sia stato impiantato dallo Stato, esso deve ritenersi compreso fra gli immobili demaniali militari» (pag. 6 sentenza impugnata). In altre parole, la Corte di merito, essendo incontroversa l’appartenenza allo Stato, ha positivamente riconosciuto la destinazione dell’area a una pubblica funzione, essenziale per l’acquisto del carattere della demanialità.
La decisione, pertanto, sfugge alle censure mosse dalla ricorrente. Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione di norme di diritto. La sentenza è oggettodi censura nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che, fra le differenti rappresentazione planimetriche del terreno, rispettivamente in base al catastoLeopoldino e in base al Nuovo Catasto Terreno, occorreva dare preferenza alla prima, secondo la quale i confine dell’area di proprietà pubblica sono quelli che ne delimitano la forma a “T”. La ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare fatti decisivi ai fini della decisione, incorrendo inoltre nella violazione delle norme relative all’onere della prova nell’azione di regolamento di confini.
Tali norme, in assenza di indicazioni del titoli, avrebbero imposto di porre la massima attenzione sulle emergenze catastali, laddove la Corte d’appello ha impropriamente valorizzato l’attività svolta sull’area. Il motivo è inammissibile. Con esso la ricorrente, sotto la veste della denuncia di omesso esame un fatto o di violazione di norme, aspira in realtà a una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dalla Corte d’appello, alla quale si rimprovera di non aver recepito quanto risultava dal Nuovo Catasto Terreni. La ricorrente, infatti, senza dedurre l’omesso esame di alcun fatto decisivo, nel senso chiarito da questa Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014), richiama il complesso degli elementi istruttori, denunciando che la Corte d’appello avrebbe dovuto apprezzarli diversamente e, quindi, dare prevalenza al Nuovo Catasto: una censura così concepita, però, in cassazione non è consentita (Cass., S.U., n. 34476/2019).
La decisione impugnata nemmeno rivela la violazione delle norme in tema di prova in materia di regolamento di confini. Infatti, la Corte d’appello, dopo avere richiamato le considerazioni proposte dal consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado, ha giustificato la decisione anche argomentando in base alla coerenza della prima rappresentazione catastale con lo stato dei luoghi. Si ricorda che, in materia di regolamento di confini, è ammissibile qualsiasi mezzo di prova, inclusa la prova presuntiva (Cass. n. 34825/2021), mentre solo la mancanza di altri elementi probatori idonei a determinare il confine, autorizza il ricorso alle mappe catastali, che costituiscono un mezzo di prova solo sussidiario (Cass. n. 24832/2020).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific