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Ordinanza — n. 22656/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal with cost compensation by opposing party under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22656/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation process extinguished after the appellant, Fiammengo Federico s.r.l., formally withdrew its appeal against the second instance judgment. The opposing party, Boario Ricca Studio Legale Associato, accepted this withdrawal and agreed to compensate the litigation costs. Consequently, the court ruled that no further disposition on expenses was necessary, terminating the proceedings entirely.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the opposing party with an agreement on cost compensation, results in the extinction of the cassation process without further judicial disposition on expenses.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal litigation cost compensation extinction of proceedings civil procedure code opposing party acceptance credito di rimborso recupero di crediti opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27384-2017 proposto da: FIAMMENGO FEDERICO SRL , elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone, 49, presso lo studio dell'avvocato Adriano Tortora, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fusco; -ricorrente - contro BOARIO RICCA STUDIO LEGALE ASSOCIATO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Denza 3, presso lo studio dell'avvocato Marco Battaglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Boario, Gian Claudio Ricca; -controricorrente - avverso la sentenza n. 965/2017 della Corte d'appello di Torino, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che -la società Fiammengo Federico s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino che respingendo il gravame dell’odierna ricorrente ha confermato il rigetto dell’opposizione dalla medesima proposta nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dallo Studio Legale Associato Boario Ricca per il pagamento di compensi per l’attività di difesa legale svolta a favore dell’ingiunta nell’ambito di un recupero crediti; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla Fiammengo Federico s.r.l. con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste lo Studio Legale Associato Boario Ricca; considerato che: -con atto di rinuncia depositato il 24/1/2022 sottoscritto dal difensore munito del relativo potere come da procura speciale, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione delle spese di lite; -il controricorrente ha aderito alla rinuncia con compensazione delle spese come da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore e depositatol’1/2/2022; -ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione del processo di cassazione; -nulla va disposto sulle spese attesa l’adesione alla rinuncia della parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio