Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding insufficient motivation under new Article 360 c.p.c. provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts had examined the decisive fact regarding the fence posts despite the lack of detailed reasoning. The appellants argued the trial court failed to properly assess the exact position of the posts based on expert evidence, claiming this omission violated procedural requirements. The court held that since the historical fact was considered by the lower judges, even if not fully elaborated, the new Article 360 c.p.c. does not cover mere insufficiency of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The appeal for inadmissibility based on insufficient or contradictory motivation is no longer admissible under the new provision, which instead requires the examination of a decisive historical fact established in the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24231-2017 proposto da: MICHELE NARDELLA e ANGELO NARDELLA, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Paola Bastianelli e dall’avv. Luigi Fallucchi; -ricorrente - contro CARLO FLORIO e MATTEO FLORIO, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Pasquale Iannarelli; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1279/2017, pubblicata il 5 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12 maggio 2022 dal Consigliere Dott.ssa Rossana Giannaccari.
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art.703 c.p.c., Rubino Giuseppina ha proposto azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio sulla rampa esistente sul terreno di proprietà di Nardella Michele e Nardella Angelo, mediante l’eliminazione del cavo di acciaio apposto tra due paletti in ferro situati su detta rampa, ovvero mediante consegna di una copia delle chiavi del lucchetto di chiusura del cavo. Con sentenza n. 25 del 2011 il Tribunale di Foggia rigettò la domanda. Proposero appello Florio Carlo, Matteo e Maria Grazia Franza in qualità di eredi di Rubino Giuseppina.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1279/2017, accolse l’appello e dispose la reintegra nel possesso della servitù di passaggio. La Corte di merito ritenne che il possesso della rampa in capo alla ricorrente risultava dal contenuto delle prove testimoniali. Da cui emergeva l’utilizzo della rampa da parte della Rubino sin dal 1974, nonché l’atto di spoglio avvenuto con l’apposizione del cavo di acciaio. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso in Cassazione Angelo Nardella e Michele Nardella sulla base di un unico motivo.
Florio Carlo e Florio Matteo, in qualità di eredi di Rubino Giuseppina e Florio Maria Grazia Franca, hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia poiché non sarebbe stata accertata, né in primo grado né nel giudizio di appello, l’esatta posizione in cui erano stati collocati i tre paletti in ferro che sorreggevano il cavo d’acciaio; la Corte di merito non avrebbe considerato che dalla perizia svolta in primo grado, risulterebbe ictu oculi che il cavo d’acciaio correva parallelamente alla rampa e non impediva il passaggio.
La ricostruzione della collocazione dei paletti, che costituiva un punto decisivo del giudizio, non sarebbe stata fondata sulla scorta di prove ritualmente acquisite nel giudizio, come la CTU svolta in primo grado, ma sulla base di mere affermazioni degli appellanti. Il motivo è inammissibile. L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come introdotto dal d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni nella l. n. 134/12, ha limitato le ipotesi di ricorso per cassazione nella sola ipotesi dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
La volontà del legislatore è stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, escludendolo nelle ipotesi di insufficiente e contraddittoria motivazione. Il vizio di motivazione sussiste quindi nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile. Tale "mancanza" si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero, essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053).
Ne consegue l’inammissibilità del motivo con cui si deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, non più prevista dall’art.360. comma 1, n.5 c.p.c. Il controllo previsto dall'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
Nel caso di specie, la corte di merito ha esaminato il fatto storico relativo alla collocazione dei paletti in ferro che sorreggevano il cavo d’acciaio sulla rampa oggetto del possesso della servitù di passaggio sulla base delle dichiarazioni dei testi e dello stesso resistente, ritenendo che vi fosse la prova dell’utilizzo della rampa, da parte della Rubino, sin dal 1974 e che non fosse contestato l’atto di spoglio, avvenuto con l’apposizione del cavo di acciaio. Ne consegue che il fatto decisivo per il giudizio è stato esaminato dalla Corte di merito, che, nell’ambito della valutazione delle prove, ha dato rilievo alla prova testimoniale come idonea a formare il proprio convincimento, sicché il ricorso si risolve in una sollecitazione del materiale probatorio e, segnatamente del contenuto della CTU, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camer