Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on EU competition law compatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the interlocutory appeal regarding the compatibility of specific competition law provisions with EU norms. The parties contested whether sanctions imposed in 2014 under the challenged article were valid given a pending suspension of its entry into force. Consequently, the court remanded the case to a new docket awaiting the Supreme Court's decision on the suspension issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 bis della L. 21/1992; Art. 29 comma 1-quater D.L. 207/2008: Where the validity of a contested provision depends on a pending suspension ruling by the Supreme Court, the case must be remanded pending that decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4662/2019 R.G. proposto da E&MM S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Bettiol, Jacopo Molina e Michela Damadei, con domicilio eletto in Roma, alla Via F. Valesio n. 1. - RICORRENTE- contro COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Nicolò Paoletti, con domicilio eletto in Roma, alla Via Barnaba Tortolini n. 34. - CON TRORICORRENTE - avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2214/2018, pubblicata in data 4.12.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - le questioni sollevate con i motivi di ricorso investono - tra l'altro - la compatibilità delle previsioni dell'art. 5 bis della L. 21/1992, con le norme costituzionali e con la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza; con ordinanza interlocutoria n. 6781/2022 è stata rimessa alle S.U. la questione circa l'eventuale sospensione, fino al dicembre 2017, dell'entrata in vigore dell'art. 29, comma 1- quater, D.L. 207/2008, norma che ha introdotto anche l'art. 5 bis della legge 21/1992;
RITENUTO CHE: - il tema della sospensione dell'entrata in vigore della citata disposizione venga in rilievo anche nel presente giudizio, discutendosi di sanzioni irrogate nel corso del 2014 in applicazione del citato art. 5 bis; - che, pertanto, la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle S.U..
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 8.6.2022.