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Decreto — n. 22572/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22572/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22572/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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corso proposto da: ALESSI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO N. 95, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA NAPOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CIOTTA; - ricorrente - contro MONACHINO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. MAGNA GRECIA N. 39, presso lo studio dell'avvocato ANGELISA CASTRONOVO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA DANIELA ALOTTO; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.2361/2018 pubblicata in data 23 novembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ALESSI ELENA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22572/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 95, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA NAPOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CIOTTA; - ricorrente - contro MONACHINO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. MAGNA GRECIA N. 39, presso lo studio dell'avvocato ANGELISA CASTRONOVO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA DANIELA ALOTTO; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.2361/2018 pubblicata in data 23 novembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ALESSI ELENA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione anticipi delle spese rinuncia al dibattimento orale desistenza dall'azione spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

corso proposto da: ALESSI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO N. 95, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA NAPOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI CIOTTA; - ricorrente - contro MONACHINO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. MAGNA GRECIA N. 39, presso lo studio dell'avvocato ANGELISA CASTRONOVO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA DANIELA ALOTTO; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.2361/2018 pubblicata in data 23 novembre 2018; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ALESSI ELENA, accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 94/2022 RG 677-2019 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022.