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Ordinanza — n. 22542/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders costs against appellant to opposing party who refused withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22542/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's withdrawal of the lawsuit. While the appellant withdrew, the opposing party Scipioni Pasquarosa refused to accept this renunciation, preventing the case's total termination. Consequently, the court ordered the appellant to pay the litigation costs to Scipioni Pasquarosa under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal but another co-opposing party refuses to accept the withdrawal, the appeal is extinguished without resolving the merits, and the withdrawing party bears the costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation refusal to accept renunciation Code of Civil Procedure rinuncia all'espropriazione anticipi delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391, comma 1, c.p.c.
Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art.
Art. 391, comma 4, c.p.c.
Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
art. 391 c.p
Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art.
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Testo completo

OSCARDI (C.F.: MSC SLV 41H05 A345G), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Fausto Corti e domiciliato in Roma, Via del Tempio n.1, presso lo studio dell’avv. Angelo Maleddu; - ricorrente - CARROZZI VINCENZO (C.F.: CRR VCN 66D25 A345G), CARROZZI COSTANTINO (C.F.: CST CRZ 60H07 A345P), CARROZZI GIULIA (C.F. CRR GLI 63H47 A345Y), IOVENITTI MARILENA (C.F.: VNT MLN 71L60 A345P) e LELY ARTURO (C.F.: LLY RTR 67E23 A345Y), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Egidio Rosati e Rodolfo Ludovici ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Fabrizio Moriconi, in Roma, piazza Prati degli Strozzi, 22; -controricorrenti - e SCIPIONI PASQUAROSA (C.F.: SCP PQR 43E50 A345E), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’ Avv. Maurizio Capri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Roberto Cefaloni, in Roma, Viale delle Milizie, n.3, scala A, int. 1; -altra controricorrente - avverso la sentenza della Cort e di appello dell’Aquila n. 878/2017 (pubblicata il 17 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere relatore Dott.

Aldo Carrato. R.G.N. 01378/18 C.C. 06/07/2022 PROPRIETA’ FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 478/2016, il Tribunale dell’Aquila rigettava le domande proposte da Moscardi Silvio sul presupposto che sui terreni oggetto di causa (siti nel Comune di L’Aquila, alla frazione “Camarda”) non erano presenti segni di opere visibili e permanenti costituenti indice non equivoco ed obiettivo del ‘’peso’’ imposto al presunto fondo servente (essendo il requisito dell’apparenza necessario ai fini della costituzione della servitù, sia per usucapione che per destinazione del padre di famiglia), considerando anche che per poter accedere al terreno di proprietà dell’attore si sarebbero comunque potuti utilizzare altri passaggi, compreso quello realizzato sul lato opposto rispetto a quello ove era sempre esistito l’accesso.

2. Decidendo sull’appello propostodal soccombente Moscardi Silvio e nella costituzione di tutti gli appellati, la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 878/2017 (pubblicata il 17 maggio 2017), lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale dell’Aquila e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, lo stesso Moscardi Silvio, resistito con controricorso dall’intimata Scipioni Pasquarosa Scipioni e, con distinto e congiunto controricorso, da Carrozzi Vincenzo, Carrozzi Costantino, Carrozzi Giulia, Lely Arturo e Iovenitti Marilena.

4. Il difensore costituito per il ricorrente Moscardi Silvio ha, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., depositato dichiarazione, del 14 giugno 2022, sottoscritta personalmente dallo stesso ricorrente e debitamente vista dal suo difensore, comunicata ai difensori delle altre parti, con l’apposizione del visto solo da parte del difensore dei controricorrentiCarrozzi Vincenzo, Carrozzi Costantino, Carrozzi Giulia, Lely Arturo e Iovenitti Marilena, ma non anche da quello dell’altra controricorrente Scipioni Pasquarosa, il quale, pur dando – nella memoria finale - di questa sopravvenuta circostanza, ha, comunque, invocato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio (così manifestando la sua volontà di non accettare l’intervenuta rinuncia).

Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c., ancorché limitatamente al rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente principale e i controricorrenti Carrozzi Vincenzo, Carrozzi Costantino, Carrozzi Giulia, Lely Arturo e Iovenitti Marilena, nel mentre il Moscardi deve essere condannato al pagamento di tali spese (liquidate come in dispositivo) in favore della Scipioni Pasquarosa, difettando l’adesione della stessa alla sopravvenuta rinuncia al ricorso.

Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Scipioni Pasquarosa, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 luglio 2022. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio