Cassation court dismisses appeal on standing and evidence grounds regarding a construction debt claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Edil Tre di Savini Mariano against the Second Instance Court's dismissal of his enforcement suit. The appellant argued that his individual business succeeded the dissolved partnership, yet the lower court found his standing limited to defined claims and rejected his evidence due to the late issuance of the invoice. The court upheld this decision, ruling that the prior enforcement order did not definitively establish the debt's existence and that the appellant failed to prove the claim's liquidity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 5) c.p.c.; Art. 2495 c.c.: The court must verify the foundation of alleged procedural violations; a prior enforcement order is not definitive proof of a claim's existence, and standing is limited to defined creditor rights when evidence is insufficient.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24202/2017R.G. proposto da: EDIL TRE DI SAVINI MARIANO, elettivamente domiciliato in CORROPOLI, VIA PIANE 352, presso lo studio dell'avvocato DANILO CONSORTI, che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro TEC SNC DI TAVONI ENZO C, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA N.1, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, rappresentata e difes a dall'avvocato ABRAMO DI SALVATORE; –controricorrente – avverso la sentenza n. 406/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/03/2017; Oggetto: Appalto privato R.G.N. 24202/2017 Ud. 27/06/2022CC R.G. 24202/2017 - Pagina nr. 2 di 8 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROLFI;
RITENUTO IN FATTO
1. L’impresa individualeEDIL TRE DI SAVINI MARIANO ottenne nei confronti della TEC SNC DI TAVONI ENZO C l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 70.964,08, quale corrispettivo di lavori edili effettuati presso una struttura alberghiera di proprietà dell’ingiunta.
2. Proposta opposizione da parte della TEC SNC DI TAVONI ENZO C, il Tribunale di Teramo, decidendo sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva e senza previa assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., accolse l’opposizione.
3. L’appello proposto da EDIL TRE DI SAVINI MARIANO venne respinto dalla Corte d’Appello dell’Aquila, osservando che: − i lavori all’origine dell a pretesa azionata in via monitoria erano stati svolti dalla EDIL TRE DEI FRATELLI SAVINI SNC, composta da due soci, Mariano e Giuseppe Savini; − in data 29 marzo 2012 Giuseppe Savini aveva ceduto la propria quota al fratello Mariano e, per effetto della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, la società era stata sciolta senza liquidazione, con contestuale dichiarazione di MARIANO SAVINI di prosecuzione dell’attività in forma individuale;
− la fattispecie doveva essere qualificata come fenomeno di successione dei soci nei rapporti passivi e attivi della società sciolta, secondo il regime dettato dall’art. 2495 c.c. -applicabile anche alle società di persone- ed i principi R.G. 24202/2017 - Pagina nr. 3 di 8 individuati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 -Rv. 625323 – 01 ; − d a ciò conseguiva che, seppur era vero che MARIANO SAVINIquale ex socio della EDIL TRE DEI FRATELLI SAVINI SNC avrebbe potuto agire in relazione ai residui rapporti attivi della compagine sciolta (non essendovi distinzione tra l’impresa individuale EDIL TRE DI SAVINI MARIANO ed il suo titolare), tuttavia detta legittimazione doveva ritenersi limitata alle pretese creditorie ben definite ed individuabile, con esclusione delle pretese incerte o comunque illiquide;
− nel caso di specie, il credito azionato dall’ appellante costituiva una mera pretesa, priva di documentazione a proprio supporto, e basata su una fattura azionata a quasi dieci anni di distanza dall’esecuzione dei lavori, la cui sussistenza, peraltro, era stata contestata dall’appellata TEC SNC DI TAVONI ENZO C.; − detta pretesa doveva ritenersi comunque rinunciata per effetto dello scioglimento e cancellazione della società EDIL TRE DEI FRATELLI SAVINI SNC; − ulteriormente, anche a voler diversamente qualificare la pretesa avanzata dall’appellante come vero e proprio credito, lo stesso risultava del tutto spoglio di elementi probatori a proprio supporto, non avendo l’appellante indicato, neppure nel grado di appello , mezzi probatori idonei a supportare la propria domanda.
4. Avverso tale decisione EDIL TRE DI SAVINI MARIANO ha proposto ricorso, resistito con controricorso da TEC SNC DI TAVONI ENZO C. R.G. 24202/2017 - Pagina nr. 4 di 8 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
6. Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso si articola in duemotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2272 e 2498 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia operato un non corretto inquadramento della fattispecie, riconducendo il rapporto tra la disciolta EDIL TRE DEI FRATELLI SAVINI SNC e l’impresaEDIL TRE DI SAVINI MARIANO in termini di successione del socio nei rapporti della compagine, laddove la dichiarazione con cui MARIANO SAVINI, in sede di scioglimento della società, aveva affermato di voler proseguire l’attività della società in forma individuale, subentrando nella titolarità del complesso aziendale avrebbe dovuto essere qualificata in termini di cessione di azienda 1.2.
Il secondo motivo è invece intitolato “Nullità della sentenza o del procedimento. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Con esso il ricorrente critica la decisione impugnata per aver ritenuto il credito privo dei requisiti di certezza e liquidità, qualificandolo quale mera pretesa creditoria. Osserva il ricorso che la liquidità ed esigibilità del credito era già stata valutata in sede monitoria, con emissione del decreto ingiuntivo successivamente opposti.
Lamenta, ulteriormente, che la valutazione dell’assenza di prove a supporto della pretesa azionata sia stata R.G. 24202/2017 - Pagina nr. 5 di 8 formulata omettendo di considerare che né nel primo né nel secondo grado era stata svolta attività istruttoria, avendo il giudice di prime cure deciso la controversia senza assegnare i termini per l’articolazione dei mezzi istruttori ed avendo, ulteriormente, la Corte d’Appello disatteso l’istanza di concessione dei termini medesimi, formulata nell’atto di appello.
2. Osserva preliminarmente questa Corte che la decisione impugnata si impernia su due distinte rationes decidendi, in quantose, da un lato, ha escluso che l’odierno ricorrente potesse azionare quella che è stata qualificata dalla Corte medesima come una “mera pretesa”, dall’altro lato ha comunque affermato che, anche ritenendo il credito certo -e non mera pretesa-lo stesso non era adeguatamente provato. I due motivi di ricorso si indirizzano -correttamente- ciascuno ad una delle due distinte rationes decidendi, come ritenuto necessario -a pena di inammissibilità- da questa Corte (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 - Rv. 625631 – 01 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 -Rv. 639158 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 - Rv. 654319 - 01) , ma devono, a questo punto, misurarsi con il principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa(Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 -Rv. 621882 – 01 ; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 - Rv. 648023 – 01 ; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del R.G. 24202/2017 - Pagina nr. 6 di 8 03/11/2011 - Rv. 619427 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 -Rv. 590852 - 01) .
3. Appare, allora, opportuno partire dall’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale -si ricorda- viene censurata la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente provato il credito azionato dall’impresa ricorrente. Il motivo è da ritenersi infondato Va in primo luogo rilevata la parziale inammissibilità del motivo quanto alla doglianza ricondotta all’art. 360, n. 3), c.p.c., attesa la genericità della medesima. Si deve al riguardo rammentare che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass.
Sez. 1 - Ordinanz a n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 –01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 -02). Quanto alla doglianza riconducibile all’art. 360, n. 5), la stessa sembrerebbe fondarsi sulla circostanza della precedente emissione del decreto ingiuntivo chiesto dall’odierno ricorrente. È però evidente -a tacere di ogni altra considerazione-che la delibazione effettuata nella sede monitoria non poteva di per sé costituire valutazione definitiva in R.G. 24202/2017 - Pagina nr. 7 di 8 ordine alla certezza e liquidità del credito,in quanto basata su elementi documentali idonei all’emissione del decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. ma non sufficienti a pervenire al definitivo accertamento del credito in presenza - come nel caso in esame - di contestazioni dell’ingiunta, a fronte delle quali sarebbe stato onere della parte odierna ricorrente fornire prova piena della propria pretesa.
Quanto, infine, alla mancata assegnazione dei termini per l’articolazione di mezzi istruttori, la stessa rifluisce nella valutazione di inammissibilità in quanto il ricorrente non poteva limitarsi a formulare la doglianza, ma a pena di inammissibilità avrebbe dovuto specificare in ricorso quali prove sarebbero state dedotte ove fosse stata consentita la chiesta appendice scritta (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 2626 del 02/02/2018 - Rv. 646877 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014 -Rv. 632279 - 01).
4. Conseguenza del rigetto del secondo motivo è -come visto in precedenza- la declaratoria di inammissibilità del primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse.
5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità.
6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).
R.G. 24202/2017 - Pagina nr. 8 di 8 P. Q. M. La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo; condanna il ricorrente a rifondere alla societàcontroricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.800,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrent e , di un ulteriore impo