Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22034/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, leaving no further procedural action required.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22034/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the appeal. The respondent company had not filed a defense, and the court noted the plaintiff's formal renunciation of the legal action. Consequently, no further proceedings were necessary as the dispute was resolved by the parties' agreement to drop the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 comma 4 c.p.c.; Art. 392 c.p.c.: When a party withdraws the appeal, the judgment becomes final and the proceedings are extinguished without further judicial intervention.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinguishment of proceedings finality of judgment no defense filed voluntary renunciation desistenza dall'azione azione creditoria mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 comma 4 c.p.c.
RILEVATO CHE: -la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Art. 392 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29157/2017R.G. proposto da C.A.M.A.R. DI AMODIO S. C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difesa dall’avv. Pietro Abbadessa e dall’avv. Maria Abbadessa, con domicilio eletto in Roma, Viale Spallanzani n. 22/A, presso l’avv. Mario Bussoletti. –RICORRENTE– contro IMPORT EXPORT IMPIANTI LIGURE SCHERMI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1165/2017, pubblicata il 22.9.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.6.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: -la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. , non deve provvedersi sulle spese, non avendo la resistente svolto difese. Oggetto: pagamento

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.6.