Italian court allows appeal against default judgment when dissolved company's lawyer receives notice, citing successor liability rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that had declared an appeal inadmissible due to the dissolution of the appellant company. The appellant argued that the appeal should have been notified to the individual partner rather than the dissolved entity's lawyer, while the opposing party contended the original notification was invalid. The court ruled that the dissolution triggered a succession of rights and obligations to the partners, validating the notification to the former representative and establishing the regularity of the appeal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495 c.c.; Art. 299 c.p.c.: Upon dissolution of a company without interruption declaration, obligations and rights succeed to partners, validating notification to the former representative and maintaining the original procedural standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27167/2017 R.G. proposto da ROSSI CARLA, rappresentata e difes a dall’avv. Michele Pagano, con domicilio in Loreto, Via Marconi n. 14. –RICORRENTE– contro BRASILI TERMOIDRIALICA S.N.C. DI BRASILI MARIANO C., in persona del legale rappresentante p.t., e BRASILI MARIANO. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1232/2017, pubblicata in data 11.8.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.6.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
Con sentenza n. 1232/2017, la Corte distrettuale di Ancona ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da Giovanni Rossi avverso la sentenza del tribunale di Fermo con cui era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’appellante per il pagamento di corrispettivo di lavori di idraulica. La pronuncia ha dato atto che, nella pendenza del giudizio di primo grado, la Termoidraulica era stata cancellata dal registro delle Oggetto: appalto imprese senza che tale evento fosse stato dichiarato, e che l’appello era stato notificato alla società estinta presso il difensore costituito, a Mariano Brasili quale rappresentante legale della suddetta società e allo stesso Brasili in proprio “senza indicazione alcuna né della nuova società, né della qualità rivestita”.
Ha ritenuto che il gravame dovesse essere invece notificato alla Brasili Termoidraulica quale impresa individuale di Brasili Mariano, sostenendo che l’effetto estintivo ricollegabile alla cancellazione aveva fatto venir meno “sia l’originaria parte attrice, che qualunque altro soggetto legittimato a proseguire il giudizio in sostituzione della società estinta”. Per la cassazione della sentenza Carla Rossi, erede di Giovanni Rossi, propone ricorso affidato a due motivi. La Brasili Termoidraulica s.n.c. e Mariano Brasili sono rimasti intimati.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art.2495 c.c., 110, 111, 299 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che, a seguito della cancellazione della società, si fosse determinato il venir meno della società stessa e di qualsiasi altro soggetto legittimato a proseguire il giudizio, trascurando che in tali ipotesi si realizza una successione a titolo particolare dei soci nei rapporti attivi e passivi, con subentro anche nei rapporti processuali pendenti. Il secondo motivo deduce la violazione degli art. 2495 c.c., 110, 111, 299 c.p.c., sostenendo che l’appello era stato correttamente notificato alla società presso il difensore costituito in primo grado, verificandosi un’ipotesi di ultrattività del mandato, nonostante l’avvenuta cancellazione della Brasili Termoidraulica dal registro delle imprese.
I due motivi sono fondati. La Brasili Termoidraulica s.n.c., proposto ricorso monitorio, è stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di opposizione, in data 9.9.2009. L’evento interruttivo determinato dalla cancellazione non è stato dichiarato in udienza. L’appello è stato poi notificato presso il difensore costituito. Questa Corte ha stabilito che qualora alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta (Cass. s.u. 6070/2013; Cass. 13183/2017). Sul piano processuale la cancellazione sostanzia – inoltre - un evento integralmente disciplinato dagli artt. 299 e s.s. c.p.c. (Cass. s.u. 6070/2013). Quindi, ove non sia dichiarata l’interruzione, la causa prosegue tra le parti originarie e, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, il procuratore continua a rappresentare la parte estinta come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, potendo validamente ricevere la notifica dell’impugnazione della sentenza (Cass. 5605/2021;
Cass. 20840/2018; Cass. 23563/2017; Cass.19580/2017; Cass. 23574/2014). La posizione della parte estinta è stabilizzata ( rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento olo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c. (Cass. 23141/2014).
In definitiva, la notifica dell’appello al difensore della società estinta aveva determinato la regolare costituzione del rapporto processuale, tanto più che in appello era stato evocato il Brasili in proprio - socio unico al momento della cancellazione e successore nei rapporti facenti capo alla s.n.c. – a ulteriore conferma della ritualità dell’impugnazione, non occorrendo che fosse menzionata la sua qualità di titolare dell’impresa individuale (non essendo quest’ultima munita, peraltro, di soggettività o di autonomaimputabilità, diversa da quella del suo titolare) .
Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio