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Sentenza — n. 22010/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 22010/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22010/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 10554/2017 proposto da MEO ADRIANA e BERDINI LORENZO , rappresentati e difesi dall’avv. Maria Chiara Posa (c.f. PSOMCH71P59D542Y) ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. Adriano Casellato (c.f. CSLDRN52H07H501Q), viale Regina Margherita n. 290 -Ricorrenti - contro BERDINI GIUSEPPE , rappresentato e difeso dall’avv. Villeado Craia (c.f. CRAVLD55E06F501H) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Morabito (c.f. MRBMCH61S50H501J), via Benaco nn. 5/7 -Controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2017 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 27.01.2017;

Regesto Legislator

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articolo 1362 c.c; Sentenza — n. 22010/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha sottolineato come, per gli atti che richiedono la forma scritta ad substantiam, gli elementi essenziali del contratto, quali l’oggetto, debbano risultare dal testo della scrittura. Contro la sentenza di appello Adriana Meo e Lorenzo Berdini hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Giuseppe Berdini ha depositato controricorso. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 14 gennaio 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Parole chiave

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contratto di divisione divisione della proprietà cosa divisibile frazionamento nuovo riparto successione indivisa

Disposizioni normative citate

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articolo 1362 c.c
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 10554/2017 proposto da MEO ADRIANA e BERDINI LORENZO , rappresentati e difesi dall’avv. Maria Chiara Posa (c.f. PSOMCH71P59D542Y) ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avv. Adriano Casellato (c.f. CSLDRN52H07H501Q), viale Regina Margherita n. 290 -Ricorrenti - contro BERDINI GIUSEPPE , rappresentato e difeso dall’avv. Villeado Craia (c.f. CRAVLD55E06F501H) ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Morabito (c.f. MRBMCH61S50H501J), via Benaco nn. 5/7 -Controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2017 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 27.01.2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.01.2022 dal presidente Dott. Antonello Cosentino; Udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Corrado Mistri che chiede di dichiarare l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente controversia ha ad oggetto la proprietà di alcune unità immobiliari, catastalmente identificate dai subalterni nn. 4, 9,10 e 7 (in parte), facenti parte di un fabbricato in Sant’Elpidio a mare, frazione di Casette d’Este, Via Garibaldi 145, a suo tempo compreso in un più ampio compendio immobiliare comune ai sigg.

Giuseppe e Giovanni Berdini. Morto Giovanni, detto compendio fu diviso, con atto pubblico Notaio Testa del 16/03/2000, tra i suoi eredi (la moglie Adriana Meo e i figli Lorenzo e Sara Berdini) e Giuseppe Berdini; in tale divisione il fabbricato di cui fanno parte le suddette unità immobiliari fu assegnato (si discute, appunto, se in tutto o in parte) agli eredi di Giovanni. Per accertare l’esatta portata dell'atto di assegnazione Adriana Meo e Lorenzo Berdini (anche quali eredi di Sara Berdini, frattanto deceduta), convennero Giuseppe Berdini davanti al Tribunale di Fermo, chiedendo dichiararsi la loro proprietà - esclusiva o, in subordine, in comunione con il convenuto - sulle suddette unità immobiliari.

Il Tribunale ha ritenuto che le menzionate porzioni di fabbricato non fossero comprese nell'atto di assegnazione e, quindi, le ha dichiarate in proprietà comune tra Giuseppe Berdini e gli eredi di Giovanni Berdini. La Corte d'appello di Ancona, adita dagli originari attori, ha confermato la decisione del tribunale, valorizzando, ai sensi del disposto dell’articolo 1362 c.c., il dato letterale alla cui stregua l’atto pubblico non assegnava agli eredi di Giovanni Berdini il fabbricato nella sua interezza, ma solo le unità immobiliari ivi espressamente menzionate, identificate dai subalterni nn. 1 e 2.

La Corte territoriale ha sottolineato come, per gli atti che richiedono la forma scritta ad substantiam, gli elementi essenziali del contratto, quali l’oggetto, debbano risultare dal testo della scrittura. Contro la sentenza di appello Adriana Meo e Lorenzo Berdini hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Giuseppe Berdini ha depositato controricorso. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 14 gennaio 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i sigg. Adriana Meo e Lorenzo Berdini la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per mancata corrispondenza tra motivazione e dispositivo. I ricorrenti lamentano come la Corte d'appello abbia integralmente confermato la sentenza di primo grado, pur giudicando fondato il motivo di appello con cui essi avevano censurato tale sentenza per non aver dato atto che la loro proprietà esclusiva sulle particelle 10 e 7 non aveva formato oggetto di contestazione da parte di Giuseppe Berdini. Il motivo è fondato. Premesso che, come sopra accennato,le unità immobiliari comprese nel fabbricato di Casette d’Este, Via Garibaldi 145, oggetto della domanda di accertamento degli eredi di Giovanni Berdini, sono quelle catastalmente identificate come subalterni nn. 4, 9,10 e 7 (in parte), il Collegio osserva che a pag. 9 della impugnata sentenza si legge:

«Berdini Giuseppe ha, infatti, sostenuto che non sia mai stata trasferita agli odierni attori la proprietà dei beni immobili di cui al foglio 26 part. 40 sub. 4 e sub. 9, non contestando la pretesa relativa agli immobili di cui al foglio 26 part. 40 sub. 10 e porzione sub. 7 … la mancata contestazione in relazione alle porzioni di immobile di cui sub. 7 e sub.10, quindi, concerne parti di immobili che erano già stati trasferiti agli appellanti». Alla luce di tale passaggio motivazionale risulta dunque obiettivamente incomprensibile la decisione di rigetto dell'appello anche nella parte in cui gli appellanti avevano censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato la domanda di accertamento della loro proprietà non soltanto sui subalterni nn. 4 e 9 ma anche sui subalterni 10 e 7 (in parte), in relazione ai quali ultimi la loro proprietà non era stata contestata da Giuseppe Berdini.

Quest'ultimo, del resto, anche in questa sede di legittimità ha ribadito (pagg. 5 e 6 del controricorso) di non contestare l'appartenenza agli odierni ricorrenti dei subalterni 10 e 7 (in parte), limitandosi a sostenere l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame sull'assunto che la discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata sarebbe emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di correzionedell'errore materiale, giacché nella sentenza impugnata il contrasto tra motivazione e dispositivo risulta insanabile, in quanto non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione (cfr.

Cass.5939/2018). Il primo motivo di ricorso va quindi accolto. Con il secondo motivo i ricorrenti attingono la statuizione con cui la Corte d'appello ha rigettato la domanda di accertamento della loro proprietà sulle porzioni immobiliari identificate dai subalterni nn. 4 e 9 e censurano l’interpretazione contrattuale operata dalla Corte d'appello, denunciando la violazione del canone interpretativo della ricerca della comune volontà contrattuale delle parti sulla base dei loro comportamenti anche posteriore alla conclusione del contratto. Il motivo disatteso perché non si misura adeguatamente col principio di diritto posto a fondamento della decisione, e più volte ribadito da questa Corte, alla cui stregua, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto (così Cass. 5112/2018, conf.

Cass. 14444/2006). In definitiva il primo motivo di ricorso va accolto ed il secondo va rigettato e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, perché la stessa si pronunci nuovamente sulla domanda di accertamento della proprietà degli odierni ricorrenti sulle porzioni immobiliari rappresentate da subalterni 10 e 7 (in parte), altresì regolando le spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la Corte