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Ordinanza Interlocutoria — n. 21969/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal on expropriation possession due to pending unified section ruling on legal effects of expropriation decrees.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21969/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the appeal regarding the validity of possession claims after an expropriation decree. Plaintiffs argued that their construction activities constituted valid possession despite the expropriation, while the defendant contended the decree automatically extinguished possession. The court deferred the decision because a conflicting judicial interpretation on the legal effects of expropriation decrees is currently being resolved by the unified sections.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1140, 1141, 1158, 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.: When a conflict exists in case law regarding the legal effects of an expropriation decree on possession, the court must suspend the case pending the resolution by the unified sections.

Parole chiave

Generato dall'IA
expropriation decree possession extinguishment unified sections suspension of proceedings judicial conflict usucapionem possession public utility bene espropriato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 1140 c.c.
Art. 1141 c.c.
Art. 1158 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
art. 378 c.p
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza Interlocutoria n. 19758/2022
Generato dall'IA

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Testo completo

BILITA' DI ORDINANZA INTERLOCUTORIA BENI OGGETTO DI DECRETO DI ESPROPRIAZIONE sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20052/'17) proposto da: PER P.U. SERVA LEONELLO (C.F.: SRVLLL51R22B627Z), SERVA ADUA (C.F. SRVDAU38C66B6273), SERVA EVA (C.F. SRVVEA39R70B627G); SERVA GUERRINO (C.F. SRVGRN41D30B627S), SERVA BARTOLOMEO (C.F. SRVBTL44A16B627A); DE FAZIO ROSA (C.F. DFZRS039L55H501G) e DE FAZIO AUGUSTA (C.F. DFZGST42M54H501F), quali eredi di De Fazio Antonio; GENTILI EZIA (C.F. GNTZEI33A41C740T), DE FAZIO PAOLA (C.F. DFZOLA68T69H501I), DE FAZIO MASSIMO (C.F.

DFZMSM67A29H501H) e DE FAZIO STEFANO (C.F. DFZSFN60L20H501R), quali eredi di De Fazio Domenico fu Antonio, nonché VIRGILI GIUSEPPE (C.F. VRGGPP58E25H501B), VIRGILI MAURO (C.F. VRGMRA62P15H501M) e VIRGILI ROBERTA (C.F. VRGRRT67E52H501R), in proprio e nella qualità di procuratori generali della madre MARTINELLI EUFRASIA (C. F. MRTFRS33T43C781M), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. Francesco Ferrazza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, P.zza Adriana, n. 15; - ricorrenti - contro Z02,1_ ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa, ii2:(43 in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso, dall'Avv.

Giorgio Pasquali ed elettivamente domiciliata negli Uffici dell'Avvocatura Comunale, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 282/2017 (pubblicata il 20 gennaio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Pepe, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell'art. 378 c.p.c. ; rilevato che, con sentenza n. 22317/2012, il Tribunale di Roma dichiarava - per un verso - inammissibili, per difetto di interesse, stante la pendenza di altro giudizio, promosso dalle parti indicate, con asserito ed identico petitum e causa petendi, le domande di accertamento di usucapione ventennale degli immobili oggetto del decreto di esproprio n. 888 dell'Il luglio 1975 formulate da Serva Leonello, Serva Eva, Serva Adua, Serva Guerrino, Serva Bartolomeo, Gentili Egizia, De Fazio Paola, De Fazio Massimo, De Fazio Stefano e Virgili Giuseppe, e - per altro verso - respingeva le domande di accertamento di usucapione ventennale degli immobili oggetto del medesimo decreto di esproprio formulate da De Fazio Rosa, De Fazio Augusta, Virgili Mauro, Virgili Roberta, Eufrasia Martelli, per non aver gli stessi fornito una valida prova dell'avvenuta interversio possessionis, necessaria alla configurazione di un possesso utile ai fini dell'usucapione (sul presupposto che il decreto di esproprio determina in capo alla P.A. l'acquisto a titolo originario degli immobili che ne sono oggetto e che il possesso ad usucapionem è con esso incompatibile, almeno fino alla scadenza del termine previsto per il compimento dei lavori relativamente ai quali è stata dichiarata la pubblica utilità); dato atto che, decidendo sull'appello proposto da tutte le parti soccombenti nella costituzione dell'ente appellato, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 282/2017 (pubblicata il 20 gennaio 2017), lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma e condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado;considerato che avverso la citata sentenza di appello hanno formulato un congiunto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, i sig.ri Serva Leonello, Serva Adua, Serva Eva, Serva Guerrino, Serva Bartolomeo, De Fazio Rosa, De Fazio Augusta, Gentili Ezia, De Fazio Paola, De Fazio Massimo, De Fazio Stefano, Virgili Giuseppe, Virgili Mauro, Virgili Roberta, resistito con controricorso dall'intimata Roma Capitale; rilevato, in particolare, che, con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141, 1158, 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., ritenendo la sentenza impugnata viziata da error in iudicando nella parte in cui non aveva considerato che l'attività materiale svolta dagli appellanti e non contestata ex adverso costituiva un fatto pacifico pienamente integrante il corpus possidendi e che l'elemento dell'animus doveva intendersi presunto, in assenza di prova contraria del Comune, precisando che, anche nell'ipotesi in cui si fosse ravvisata come necessaria l'interversio possessionis, il giudice di merito aveva errato a non ritenere che fosse stata fornita una prova valida al riguardo, non rilevando che la realizzazione stessa dei manufatti, a prescindere dalla richiesta di sanatoria dei medesimi, integrava un atto di interversione del possesso; considerato che su quest'ultimo aspetto giuridico - ovvero sul se tra gli effetti automatici di un decreto di esproprio per pubblica utilità possono o meno ricomprendersi il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato o di un terzo, il mutamento in detenzione dell'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del bene - è stata ravvisata l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, per la cui risoluzione - con ordinanza interlocutoria del collegio di questa Sezione adottata in altro procedimento (iscritto al n. R.G. 12182/2017), poi pubblicata il 20 giugno 2022 (con il n. 19758) - gli atti sono stati trasmessi al Primo Presidente per investirne le Sezioni unite;ritenuto, quindi, che, per effetto di quest'ultima sopravvenuta evenienza, si rende opportuno differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla suddetta questione;

P.Q.M.

La Corte differisce la causa a nuovo ruol