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Ordinanza Interlocutoria — n. 21967/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to hearing on timeliness of disavowal and procedural relevance of written evidence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21967/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address procedural issues regarding the disavowal of a private writing. The appellant argued that disavowal must occur at a hearing with both parties present and cannot be done via written submissions, while also questioning whether the timeliness of this disavowal is subject to immediate objection rules. The court found these questions to have normative relevance and deemed them suitable for resolution at a subsequent hearing rather than on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 214 c.p.c.; Art. 215 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The Court remands the case to a public hearing to determine the procedural relevance of disavowal performed via written submissions and the applicability of immediate objection rules regarding the timeliness of such disavowal.

Parole chiave

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disavowal of private writing timeliness of disavowal procedural relevance of evidence immediate objection rule remand to public hearing written submissions in court normative relevance of issues tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 214 c.p.c.
ROSSANA GIANNACCARI; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 214 c.p.c. , art.
Art. 215 c.p.c.
, art. 215 c.p.c. e dell'art.
Art. 2697 c.c.
e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art.
Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 primo comma n.
art. 214 c.p
ROSSANA GIANNACCARI; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 214 c.p.c.
art. 215 c.p
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 388/1978
Cass. n. 5666/1994
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Testo completo

uente ,2t% ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27972-2017 proposto da: CASCONE GENNARO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. RIZZO, 107, presso lo studio dell'avvocato MARINELLA PERNA, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO PIPIA; - ricorrente - contro KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MORICONI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3716/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 214 c.p.c. , art. 215 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. sotto due profili: - se la "prima risposta utile" entro cui va effettuato il disconoscimento va intesa come atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, con esclusione della possibilità di effettuare il disconoscimento con le memorie istruttorie; - sulla tempestività dell'eccezione relativa alla tardività del disconoscimento non essendo la tardività del disconoscimento rilevabile d'ufficio (sulla questione il ricorrente richiama Cass.

N 388/1978 per cui la tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura e Cass. N.5666/1994 la quale richiede che l'eccezione sulla tardività del disconoscimento di scrittura privata sia anch'essa sottoposta al regime dell'immediatezza e, pertanto, debba essere proposta nella prima udienza o nel primo atto successivo alla presentazione dell'eccezione di disconoscimento); ritenuta la rilevanza nomofilattica delle questioni sottoposte dal ricorrente.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 1 giugno 2022.