Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties accepted withdrawal via PEC, extinguishing proceedings without cost order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished after the appellants formally withdrew their request, which was subsequently accepted by the respondents. Although the withdrawal was initially irregular under Article 390 of the Code of Civil Procedure, the court ruled that in cassation proceedings, a unilateral withdrawal produces immediate effects without requiring the opposing party's acceptance. Consequently, the judgment became final and binding, rendering the appeal moot and preventing any order for costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: In cassation proceedings, a withdrawal of appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings immediately upon notification, without requiring the acceptance of the opposing party, as it triggers the res judicata of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso 12916-2017 proposto da: MURIALDO MARIA CLELIA e MAMBERTO LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO N. 30, presso lo studio dell’Avv. GIANMARIA CAMICI, che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. ROBERTO ROMANI; -Ricorrenti - contro RAMA GIOVANNA e FRANZELLU GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIBULLO N. 10, presso lo studio dell’Avv. GUIDO FIORENTINO, rappresentati e difesi dall’Avv. GIANFRANCO NASUTI; -Controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 444/2016 emessa dalla CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata in data 18.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere Dott.ssa ROSSANA GIANNACCARI;
Rilevato che: − Mur i aldo Maria Clelia e Mamberto Luigi, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 444/2016 emessa dalla Corte Di Appello di Genova, depositata in data 18.04.2016; − Rama Giovanna e Franzellu Giuseppe hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale; − in pr ossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrenti, Murialdo Maria Clelia e Mamberto Luigi, hanno rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia è seguito atto di accettazione con contestuale rinuncia al ricorso incidentale da parte dei controricorrenti, Rama Giovanna e Franzellu Giuseppe;
− all’udienza del 19/10/2022, rilevata l’irregolarità dell’atto di rinuncia ex art. 390, comma 2 c.p.c., il collegio, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la regolarizzazione; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.
Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, all’atto di rinuncia del ricorrente è segu ito atto di accettazione con contestuale rinuncia del ricorso incidentale da parte dei controricorrenti notificato via PEC; − il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezio