Cassation court quashes criminal expert fee order due to lack of prosecutor notification violating mandatory adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appealed order null and remanded the case to the Palermo Tribunal. The engineer argued the fee liquidation order was invalid because the Public Prosecutor's Office was not notified, violating mandatory adversarial requirements. The court ruled that under the relevant decree, such orders cannot be opposed while criminal investigation secrets remain active, necessitating notification to the prosecutor and parties before opposition is possible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, para. 3 of D.P.R. 115/2002; Art. 170 of D.P.R. 115/2002: When criminal investigation secrets persist, a fee liquidation decree is not opposable until notification to the prosecutor and parties occurs; failure to notify constitutes nullity of the entire proceeding due to lack of adversarial integrity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26451-2017 proposto da: AVALLONE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO NAPOLI; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza n. 896/2017 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 06/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L’ingegnere Maurizio Avallone ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso l'ordinanza n. 896/2017 del Tribunale di Palermo, depositata il 6 aprile 2017.
Il ricorso è stato intimato è notificato al Ministero della Giustizia, che non ha svolto attività difensive. Il provvedimento impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione avanzata dall’ingegnere Maurizio Avallone avverso il decreto del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo del 14 marzo 2016, in ordine al compenso liquidato per l’attività di consulente tecnico svolta in un procedimento penale. Il giudizio di opposizione, per quanto risulta dall’ordinanza impugnata e dall’esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta nel ricorso per cassazione, si è svolto tra Maurizio Avallone ed il Ministero della Giustizia.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. Si impone un rilievo pregiudiziale. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale (emesso ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell’art. 73 disp. att. cod. proc. pen.), sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario ed al Ministero della Giustizia (che sopporta l’onere economico se il compenso dell’ausiliare non venga posto a carico dell'eventuale condannato in via definitiva), le parti processuali, compreso il P.M.
Il terzo comma dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dispone, infatti che “[N]el processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione”. Si è così affermato che, sempre con riguardo alla liquidazione del compenso a perito nominato in un procedimento penale, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista "il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato", il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all'indagato o all'imputato (Cass.
Sez. 2, 12/04/2018, n. 9102 ). Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione -ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 15 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - ad una delle parti (nella sp ecie all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, ovvero anche agli eventuali indagati o imputati), ove manchi la partecipazione della stessa al procedimento, determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo" (cfr.
Cass. Sez. 6- 2 , 18/06/2020, n. 11795 ; Cass. Sez. 2 , 07/12/2010, n. 24786 ; Cass. Sez. 2 , 12/05/1999 , n. 4697 ; Cass. Sez. 6 - 2 , 10/02/2022, n. 4291; Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516). Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comporta quella dell'intero procedimento e va ovviata, ai sensi dell’art. 383,comma 3, c.p.c., con la rimessione della causa Tribunale di Palermo, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l'integrazione del contraddittorio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della impugnata ordinanza e rinvia davanti al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di