Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21423/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as plaintiff unilaterally withdrew suit, making defendant's acceptance of costs irrelevant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21423/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the plaintiff unilaterally withdrew the lawsuit. Although the defendant accepted the withdrawal and agreed to cost compensation, the court ruled that such acceptance is not legally required for the withdrawal to take effect. Consequently, the proceedings ended without a formal ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, as it renders the contested judgment final and removes the interest to contest it.

Parole chiave

Generato dall'IA
unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings litigation costs judicial finality desistenza dall'azione ritiro della domanda annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.
Art. 306 c.p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 390 c.p
Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 391, comma 4 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall’art.
Cass. n. 2317/2016
Cass. n. 2317/2016); -ai sensi dell’art.
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 19928/2017 proposto da: DESSOLE ANGELO GIORGIO rappresentato e difeso dall’ Avv. SIMONETTA PUGGIONI; -Ricorrente - contro INDUSTRIALE FIUME SANTO SRL in persona dell’ Amministratore Unico e legale rappresentante DORE GIUSEPPE rappresentato e difeso dall’ Avv. MARIO CORDELLA; -Resistente - avverso la sentenza n. 14/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 13/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

Rilevato che: - Dessole Angelo Giorgio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 14/2017 della Corte d'appello Di Cagliari, Sezione Distaccata Di Sassari, depositata il 13/01/2017, con cui, in riforma della sentenza n. 545/2014 del Tribunale di Sassari, era stata rigettata la domanda e revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di Industriale Fiume Santo Srl; -Industriale Fiume Santo Srl ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto sia personalmente che dal proprio difensore e notificato alla controparte in data 24/02/2022, il ricorrente ha rinunciato al ricorso presentato; - il controricorrente, con atto sottoscritto anche dal proprio difensore, ha accettato la rinuncia al ricorso n. 19928/2017 R.G., dichiarando il suo accordo sulla compensazione delle spese di lite.

Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); -ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, alla notifica dell’atto di rinuncia, avvenuta in data 24/02/2022, è seguita l’accettazione del controricorrente; - il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cort