Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court confirms non-divisibility of co-owned property based on structural costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The underlying dispute involved Cecilia Perugini challenging a lower court's decision that deemed a property indivisible due to high renovation costs relative to its value. The court ruled that the withdrawal, signed by the appointed lawyers, legally extinguished the proceedings without needing to address the substantive property law arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 1, c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal signed by the appointed counsel, who holds special powers to settle, validly extinguishes the proceedings even without the client's direct signature.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3958/2017 R.G. proposto da PERUGINI CECILIA, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessio Pezcoller del foro di Rovereto, Luisa Malacarne del foro di Trento e Silvia Maria Cinquemani del foro di Roma, con procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone n. 9, presso lo studio dell'ultim difensore; - ricorrente - contro STEFANELLI GRAZIANO, rappresentato e difeso dagli Avv. Cinzia Zampiccoli e Andrea Tabarelli de Fatis del foro di Rovereto, con procura speciale allegata in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Carla Rizzo; - controricorrente - avverso la ' sentenza della Corte d'appello di Trento n. 312 depositata il 2 dicembre 2016 e notificata il 2 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. FATTO E DIRITTO Cecilia Perugini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 312 pubblicata il 2 dicembre 2016, la quale - nei respingere l'appello interposto dalla medesima Perugini avverso la sentenza n. 6/2015 del Tribunale di Rovereto - nel merito, confermava la non divisibilità dell'immobile in comproprietà stante la notevole incidenza della spesa necessaria per ottenere due unità abitative rispetto al valore complessivo dell'immobile e a quella delle singole quote, oltre alla evidente importanza ed entità dei lavori strutturali e per gli impianti per ottenere alla fine due unità con condivisione di spazi comuni interni ed esterni.
Ha resistito Graziano Stefanelli con controricorso. Fissata udienza camerale al 14 dicembre 2021, in imminenza della stessa la ricorrente depositava in cancelleria copia di atto di rinuncia sottoscritto dai soli difensori delle parti. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. E', infatti, priva di rilievo ostativo la circostanza che tale atto - sottoscritto solo dal difensore della ricorrente, oltre che, per accettazione, dal difensore del resistente - sia privo della sottoscrizione della rinunciante, atteso che il difensore, in quanto investito (giusta procura a margine del ricorso) anche della facoltà "di transigere e conciliare" - ben può ritenersi munito del mandato speciale richiesto dal secondo comma dell'art. 390 c.p.c., configurandosi la rinuncia al ricorso come effetto ultimo e "naturale" dell'accordo transattivo o conciliativo lato sensu raggiunto dalle parti.In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.) e nessuna pronuncia è necessaria quanto alle spese di lite del presente giudizio, stante il visto del difensore del resistente, definita peraltro in via transattiva la controversia.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di con