Italian Supreme Court dismisses appeal on contract interpretation, upholding appellate court's finding of conditional preliminary sale.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the appellate court's classification of the agreement as a conditional preliminary contract. The appellant argued the contract was a definitive sale, but the appellate court correctly interpreted the text and subsequent conduct as establishing a condition precedent for the final sale. The Court affirmed that contract interpretation belongs to the trial judge and dismissed the appeal for lack of plausible error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, para. 1, lett. b) c.p.c.; The Court of Cassation cannot review contract interpretation unless the lower court's reasoning is implausible, as this power belongs exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17544-2017 proposto da: PELLEGRINO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio dell'avvocato CARLO SANVITALE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro FARCOMENI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. FAA' DI BRUNO 4, presso lo studio dell'avvocato VALERIO BATTISTELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2935/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
20. R.G. 17544/2017 PREMESSO CHE 1. Stefano Farcomeni conveniva in giudizio Alfredo Pellegrino, deducendo che 1'11 agosto 2008 aveva sottoscritto un'offerta per l'acquisto di una imbarcazione di proprietà del convenuto, condizionata all'esito positivo di una ispezione tecnica, che dopo avere avuto in consegna il bene aveva riscontrato la presenza di gravi vizi, vizi che erano poi stati riscontrati da un perito che aveva concluso per la non idoneità del natante alla navigazione; chiedeva che venisse dichiarata la legittima risoluzione della propria offerta di acquisto e che il convenuto fosse condannato a restituire gli importi versati e a risarcire il danno. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda, qualificando l'accordo concluso tra le parti quale contratto definitivo di vendita e attribuendo alla mancata diligenza dell'attore i danni da infiltrazione e i conseguenti fenomeni di deterioramento della parte superiore dello scafo dell'imbarcazione.
2. La sentenza è stata impugnata da Farcomeni. L'appello è stato accolto dalla Corte d'appello di Roma che ha qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto preliminare con l'apposizione di una condizione sospensiva, per la quale il contratto definitivo sarebbe stato stipulato solo qualora l'ispezione prevista avesse avuto esito positivo; dato che l'esito delle verifiche effettuate era stato negativo, la condizione non si era verificata e il contratto era rimasto privo di efficacia. Con sentenza 4 maggio 2017, n. 2935, la Corte d'appello ha quindi, in totale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarato l'inefficacia del contratto preliminare e per l'effetto ha condannato Pellegrino alla restituzione del prezzo ricevuto, oltre alle spese sostenute per l'ispezione tecnica, l'alaggio, il trasporto e il rimessaggio della imbarcazione.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello Alfredo Pellegrino ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Stefano Farcomeni.CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. per avere la Corte d'appello errato nella interpretazione della scrittura privata dell'il agosto 2008, definendola come contratto preliminare condizionato e non come contratto definitivo di compravendita, per non avere accertato la effettiva volontà contrattuale delle parti secondo la interpretazione complessiva delle clausole del contratto e per non avere tenuto conto del comportamento delle parti successivo all'accordo".
La censura è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 15471/2017), l'attività di interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e può essere censurata da questa Corte di legittimità solo qualora l'ermeneutica posta in essere dal giudice non sia plausibile. Nel caso in esame la Corte d'appello ha in modo articolato e coerente motivato la conclusione circa la non definitività del contratto concluso tra le parti, valorizzando il dato letterale, anzitutto le espressioni utilizzate quali "promette di acquistare", "promittente venditore" e "promittente acquirente", nonché la subordinazione della stipulazione del contratto definitivo all'esito positivo dell'espletamento della perizia, le cui modalità di svolgimento erano state dettagliatamente descritte nel contratto, con clausole sottoscritte dal promittente venditore; natura non definitiva del contratto che il giudice d'appello ha ritenuto non superata dal pagamento del prezzo (avvenuto con postdatazione dell'assegno alla data del contratto definitivo) e dalla consegna dell'imbarcazione (necessaria per la verifica tecnica del suo stato).
Agli argomenti della Corte d'appello il ricorrente oppone che si tratterebbe di una interpretazione "meramente formalistica" del contratto, circoscritta alla sola clausola sospensiva, senza neppure trascrivere alcuna delle clausole del contratto, con inottemperanza all'onere di necessaria specificità del motivo e conseguente inammissibilità della censura. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza c