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Ordinanza — n. 21079/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against arbitration award for failure to address specific work defects. The court rejects the claim that delivery implies acceptance of hidden defects. The appeal is inadmissible because the alleged legal violation was not raised before the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21079/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giovanni Colnaghi's appeal against an arbitration award and the subsequent appellate judgment. Colnaghi argued that the arbitrator failed to address specific work defects and that delivery of the roof did not constitute acceptance of the work. The court held that the alleged violation of law regarding the distinction between delivery and acceptance was not raised during the prior appeal to the Court of Appeal, rendering the ground inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 829 n. 12 c.p.c.; Art. 1665 c.c.: The appeal against an arbitration award is strictly limited to the vices pleaded before the appellate court; a new legal ground regarding the distinction between delivery and acceptance of work is inadmissible if not raised in the prior instance.

Parole chiave

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arbitration award appeal admissibility of legal grounds delivery versus acceptance hidden defects in work procedural limitation aggiudicazione d'appalto edile onorario dell'architetto superamento dei costi di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 829 n. 12 c.p.c.
Avverso il suddetto lodo arbitrale proponeva impugnazione il Colnaghi ai sensi dell'art. 829 n. 12 c.p.c., che lamentava l'omessa pronuncia dell'arbitro in relazione alla mancata esecuzione di alcune delle opere commissionate e di quelle extracontratto.
Art. 1665, comma 3 c.c.
- Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione dell'art. 1665, comma 3 c.c. in relazione all'art.
Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.».
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Va emessa la dichiarazione ex art. 13, co.
art. 112 c.p
- In disparte dal rilievo che nel caso non si potrebbe configurare alcun vizio di motivazione, ma, in via di ipotesi, vizio processuale, ex art. 112 c.p.c.
art. 1665, comma 3 c.c
- Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione dell'art. 1665, comma 3 c.c.
art. 829 c.p
Come noto, infatti, il giudizio di impugnazione del lodo per nullità ex art. 829 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1757 del 2016
Cass. n. 246:35
Cass. n. 246:35 del 2015).
Cass. n. 22879 del 2015
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Testo completo

nte Rep. e 1 ORDINANZA CC. 21/04/2022 sul ricorso R.G. 11470-2017 proposto da: COLNAGHI GIOVANNI LUIGI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSIO FIESCHI e GRAZIANO LISSANDRIN ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avv. Andrea Greco, Via LIVIO ANDRONICO 25 - ricorrente - contro CAMARDO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'Avv. SEBASTIANO FILIPPO ZAFFERANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruvituso, in ROMA, Via GIACOMO PUCCINI 9 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 412/2017 della CORTE d'APPELLO di CATANIA, depositata in data 1/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott.

UBALDO BELLINI. FATTI DI CAUSA Con domanda di arbitrato GIOVANNI LUIGI COLNAGHI chiedeva di accertare che alcune opere commissionate e pagate ad ANTONIO CAMARDO, titolare dell'omonima impresa individuale, non erano state eseguite, sebbene previste nel computo metrico allegato al contratto di appalto del 29.5.2002, mentre altre opere non erano state eseguite a regola d'arte; viceversa le opere extracapitolato, che l'impresa si era impegnata al realizzo con successivo accordo del 19.2.2005, erano state eseguite da altra impresa, alla quale il Colnaghi aveva pagato C 5.500,00.

Con lodo arbitrale del 3.2.2014, l'Arbitro unico, ing. Giancarlo Negri, aveva respinto le domande del Colnaghi nei confronti del Camardo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del medesimo, lo aveva condannato a pagare al convenuto, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa, la somma di C 1.836,00, oltre interessi legali dal 24.2.2010 al saldo. Avverso il suddetto lodo arbitrale proponeva impugnazione il Colnaghi ai sensi dell'art. 829 n. 12 c.p.c., che lamentava l'omessa pronuncia dell'arbitro in relazione alla mancata esecuzione di alcune delle opere commissionate e di quelle extracontratto.

Il Camardo chiedeva invece il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza n. 412/2017, depositata in data 1.2.2017, la Corte d'Appello di Milano rigettava l'impugnazione condannando il Colnaghi al pagamento delle spese di lite. In particolare, la motivazione posta a base del lodo evidenziava che l'Arbitro unico avesse preso in esame tutte le domande del Colnaghi, ma che tuttavia le aveva respinte, ritenendo che i lavori di rifacimento del tetto fossero stati eseguiti a regola d'arte e che l'opera, nel suo complesso, fosse stata accettata dal committente senza riserve.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Giovanni Luigi Colnaghi in base a due motivi. Resiste il controricorrente, Antonio Camardo, con atto di costituzione in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Preliminarmente non può essere accolta l'istanza, formulata dal difensore del ricorrente, di interruzione del processo a seguito della morte della controparte [nella specie in data 4 gennaio 2021], dal momento che l'evento segnalato è intervenuto nel corso del giudizio di legittimità a contraddittorio già instaurato (Cass. n. 1757 del 2016; cfr.

Cass. n. 246:35 del 2015). Costituisce infatti principio consolidato secondo cui che «al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo» (Cass. n. 37825 del 2021; Cass. n. 24845 del 2018; conf. Cass. n. 8037 del 2021; Cass. n. 8377 del 1992). 2. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.)», deducendo che l'Arbitro aveva erroneamente individuato l'oggetto delle richieste nella sola esistenza di vizi, omettendo di attribuire rilievo alle ulteriori doglianze, costituite dall'omessa realizzazione di parte dei lavori appaltati e dalla corresponsione di un prezzo superiore a quello pattuito.

Così facendo la Corte territoriale, nel richiamare le conclusioni contenute nel lodo impugnato, aveva reiterato l'errore in cui era incorso l'Arbitro, mancando così di attribuire il dovuto rilievo a una circostanza che, ove doverosamente valutata, avrebbe portato a un differente esito del giudizio. 2.1. - Il motivo è infondato. 2.2. - In disparte dal rilievo che nel caso non si potrebbe configurare alcun vizio di motivazione, ma, in via di ipotesi, vizio processuale, ex art. 112 c.p.c. (ed infatti, come affermato, tra le ultime, nelle pronunce 10525/2022 e 5795/17, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio), si deve rilevare che la Corte di merito ha considerato il vizio del lodo impugnato ex art. 829, n. 12 c.p.c. [che ne prevede la nullità "se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato"], ed ha concluso nel senso della correttezza della pronuncia dell'Arbitro in relazione alla mancata esecuzione di alcune delle opere commissionate e di quelle extra contratto.

In particolare, la Corte ha osservato che l'Arbitro, dopo avere escluso i vizi nei lavori di rifacimento del tetto, aveva rilevato che, "a conferma del fatto che i lavori erano conclusi, accettai dal committente e se ne riconosceva la bontà dell'operato da parte dell'Impresa Edile, nel documento stipulato il 19/2/2005 e sottoscritto dal signor Colnaghi e dal signor Camardo, questi ultimi quantificavano e si accordavano sul valore complessivo delle opere, anche extra capitolato, e dichiaravano la conclusione dei lavori senza riserve" (sentenza impugnata pag.3). 2.3. - L'Arbitro, dunque, aveva preso in esame tutte le domande svolte dal ricorrente, respingendole in ragione del fatto che i lavori di rifacimento del tetto erano stati eseguiti a regola d'arte e che l'opera nel suo complesso era stata già accettata dal committente senza riserve; e la Corte di merito, sulla base di tali accertamenti, ha coerentemente respinto il motivo di impugnazione. 3. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «Violazione dell'art. 1665, comma 3 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.».

Secondo il ricorrente la Corte d'Appello aveva attribuito rilievo alla presunta accettazione implicita dell'opera, disattendendo l'uniforme orientamento della Suprema Corte secondo il quale è necessario distinguere tra atto di consegna e atto di accettazione dell'opera, la quale esige che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa (Cass. n. 22879 del 2015). Nella fattispecie, alla luce della comprovata necessità di far realizzare ad altro appaltatore parte consistente dei lavori affidati al resistente, sarebbe scorretto attribuire alla mera consegna delle opere la valenza di implicita accettazione da parte della committenza, anche in considerazione del carattere occulto dei vizi lamentati, che si erano palesati, in tutta la loro gravità, solo tempo dopo la cessazione dei lavori.

Come evidenziato nella memoria autorizzata avanti l'arbitro, la questione era stata portata all'attenzione della ditta appaltatrice con tempestiva denuncia del 23.12.2008 (60 giorni dall'effettiva conoscenza dei vizi). 3.1. - Il motivo è inammissibile. 3.2. - Il vizio di violazione di legge adombrato nel motivo non è stato oggetto dell'impugnazione del lodo avanti alla Corte del merito, e come tale deve ritenersi inammissibile davanti a questa Corte di legittimità. Come noto, infatti, il giudizio di impugnazione del lodo per nullità ex art. 829 c.p.c. costituisce un'impugnazione rigorosamente limitata e vincolata, nell'effetto devolutivo, ai vizi fatti valere, ed il giudizio di legittimità avente ad oggetto la pronuncia della Corte d'appello sull'impugnazione del lodo è a sua volta circoscritto all'ambito di quanto devoluto alla Corte d'appello. 4. - Conclusivamente, il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese, essendosi il controricorrente limitato alla costituzione in giudizio. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. 115/2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del co. 1 -bis dell'art. 13, se dovuto. Deciso nella camera di consiglio della seconda sezione