Italian court dismisses appeal on construction defects, ruling facts belong to trial court under Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Giovanniaccis appeal against a lower court ruling that dismissed his claim for damages regarding construction defects in a dairy facility. The appellant argued the defects constituted a 'grave defect' under Article 1669 of the Civil Code, requiring a one-year notice period, while the lower court classified them as ordinary defects under Article 1667 with a shorter deadline. The court held that determining whether specific construction anomalies qualify as grave defects is a factual assessment reserved for the trial judge, whose findings are binding on the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1667, 1669 c.c.: The classification of construction defects as ordinary or grave, thereby determining the applicable warranty period and liability regime, constitutes a factual inquiry within the exclusive competence of the trial judge and is not subject to review by the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13845-2017 proposto da: GIOVANNACCI BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO ANNUNZIATA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro EDIL COSTRUENDO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato 0413‘ 2022 LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende unitamente 430 all'avvocato UMBERTO DELZANNO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 666/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
17. R.G. 14494/2017 PREMESSO CHE 1. Bruno Giovannacci ha proposto opposizione avverso il decreto del Tribunale di Vercelli che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 56.870, a titolo di residuo del pagamento di quanto dovuto in relazione al contratto di appalto concluso con la Edil Costruendo s.r.I., facendo valere domanda riconvenzionale risarcitoria in relazione ai danni subiti per effetto dei vizi e difetti esecutivi della pavimentazione interna del fabbricato (un caseificio), priva di idonea pendenza verso il tombino centrale e come tale inidonea a permettere il deflusso e lo smaltimento dei reflui di lavorazione.
Edil Costruendo, costituendosi, eccepiva la tardività della contestazione dei vizi e comunque negava di avere piastrellato i pavimenti del caseificio e chiedeva di chiamare in causa Franco e Francesco Martinazzo, autori materiali della posa dei sottofondi a seguito di apposito subappalto; chiedeva quindi di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale. Si costituivano i terzi chiamati, asserendo che sia Giovannacci che il direttore dei lavori avevano richiesto la realizzazione di un pavimento privo di pendenze ed eccepivano la decadenza dalla garanzia per vizi.
Il Tribunale rigettava sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale.
2. La sentenza è stata impugnata da Bruno Giovannacci; Edil Costruendo si è costituita e ha fatto valere appello incidentale in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dell'appellante dalla garanzia per vizi. La Corte d'appello di Torino, con sentenza 21 marzo 2017, n. 666, ha accolto l'appello incidentale e, per l'effetto, respinto quello principale.
3. Avverso la sentenza Bruno Giovannacci ricorre per cassazione nei confronti di Edil Costruendo. Resiste con controricorso Edil Costruendo s.r.I., anzitutto eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa esposizione sommaria dei fatti e per omessa specificazione degli atti-documenti processuali ed evidenziando la necessità di estendere il contraddittorio ai terzi chiamati in causa, già parti dei giudizi di primo e secondo grado. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. In via preliminare va affermata l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della esposizione dei fatti e della specificità della censura fatta valere.
L'infondatezza prima facie del ricorso (infra sub 2) rende poi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati, pretermessi nel presente giudizio. Come ha affermato questa Corte, "il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio (..), atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti" (così Cass. 12515/2018).
2. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.": il giudic:e d'appello ha erroneamente negato che i vizi riscontrati - i sottofondi e il pavimento erano stati eseguiti in difformità al progetto e non consentivano ai reflui delle lavorazioni casearie e dell'attività di pulizia di convogliare presso il centro della stanza -potessero essere considerati gravi, riconducendo quindi i suddetti vizi alla previsione di cui all'art. 1667 c.c., che impone il rispetto del termine di sessanta giorni per la loro denuncia, invece che a quella di cui all'art. 1669 c.c. Il motivo non può essere accolto.
Il giudice d'appello ha escluso che l'anomalia esecutiva denunciata potesse essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., non trattandosi di un grave difetto che impedisce la fruizione dell'immobile secondo la sua naturale destinazione economica, ponendo in essere un accertamento in fatto come tale insindacabile da parte di questa Corte, essendo sorretto da una motivazione analitica e coerente. Come è stato affermato, "in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata', l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto" (Cass. 22093/2019).
3. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma