Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties reached settlement with expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's withdrawal of the lawsuit. The appellant, an apartment owner, had challenged condominium resolutions regarding financial accounts, but the respondent condominium did not participate in the proceedings. The court noted that a settlement agreement with expense compensation was reached between the parties before the decision, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 2; Art. 380 bis.1 c.p.c.: When a party withdraws an appeal after the hearing date, the judgment is declared extinct, and if a settlement with expense compensation exists, no further costs are regulated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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liere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21385-2016 proposto da: IMMOBILIARE PROSEM S.A.S. DI MIGLIETTI VINCENZO C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO TROTTA; -ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA PIETRO MAESTRI N. 2 MILANO; -intimato - avverso la sentenza n. 2266/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1)La Immobiliare PROSEM s.a.s. di Miglietto Vincenzo c. in liquidazione ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 2266/2016 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 7 giugno 2016. L’intimato Condominio di via Pietro Maestri n. 2, Milano, non ha svolto attività difensive.
2) La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame avanzato dalla Immobiliare PROSEM s.a.s. contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 6 marzo 2016, che aveva rigettato l’impugnazione delle deliberazioni assembleari del Condominio di via PietroMaestri n. 2, Milano, approvate nella riunione del 1° dicembre 2008 ed aventi ad oggetto il consuntivo per la gestione 2007/2008 e il preventivo per la gestione 2008/2009.
3) La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
4) Il primo motivo del ricorso della Immobiliare PROSEM s.a.s. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1135 e 1137 c.c. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8C –8D e 10 del regolamento condominiale. Il terzo motivo del ricorso della Immobiliare PROSEM s.a.s. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c.
5) In data 4 maggio 2022, dopo che era stata già fissata la data della decisione, l’avvocato Stefano Trotta, difensore della ricorrente Immobiliare PROSEM s.a.s., ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo che “nelle more è intervenuto tra le parti un accordo transattivo con la previsione di rinuncia al ricorso e spese compensate”. L’atto di rinuncia indica la “adesione alla rinuncia a spese compensate” dell’intimato non costituito Condominio di via Pietro Maestri n. 2, Milano, rappresentato dal “dott. Riccardo Rosa”.
In ogni modo, non essendo costituito l’intimato Condominio di via Pietro Maestri n. 2, indipendentemente dall’adesione alla rinuncia, non sono da regolare le spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 - 1 , 12/11/2015, n. 23175 ; Cass. Sez. 6 - 3 , 30/09/2015, n. 19560). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della