Civil court remits case to criminal sections as appeal on free legal aid rejection falls under criminal jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe civil court dismissed the appeal because the challenge to the rejection of free legal aid in a criminal proceeding belongs to criminal sections. The appellant argued for civil review, but the court noted that such appeals fall under the exclusive competence of criminal sections per established case law. Consequently, the case was remitted to the First President for assignment to the appropriate criminal division.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 DPR n. 112/2002; Art. 702 bis c.p.c.: Appeals regarding the rejection of free legal aid requests in criminal proceedings fall exclusively within the competence of the criminal sections of the Court of Cassation, not the civil sections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22163/2017 R.G. proposto da : ARTIOLI GUIDO ROLAND, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONDUCCI JURI (MNDJRU75E02E289T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BOLOGNA, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1234/2017 depositata il 06/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
Rilevato che: - la Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 10 aprile 2017, respinse la domanda di ammissione al gratuito patrocinio in un procedimento penale presentata da Artioli Guido Roland perché l’istante non aveva fatto pervenire la documentazione, richiestagli dalla stessa Corte ai sensi dell’art 79 comma 3 dpr 115/2002, necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nell’autocertificazione relativa al reddito percepito nell’anno 2014; - avverso il suddetto decreto, con ricorso ex 702 bis c.p.c., l’Artioli propose opposizione, che venne rigettata dalla Corte d’appello di Bolognacon ordinanza del 6.7.2017; - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso Artioli Guido Rolandsulla base di quattro motivi; - l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;
Ritenuto che: - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cassazione civile sez.
VI, 16/04/2021, n.10136); - la causa va, pertanto, rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali;
P.Q.M.
rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 giugno 2022. Il Pres