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Ordinanza Interlocutoria — n. 20797/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares notification null due to wrong office and orders re-notification to Ministry of Justice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20797/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the notification of the cassation appeal null because it was addressed to the District Bar Office instead of the General Bar Office. The appellant, Enrica Lucaroni, sought to challenge a revocation of legal aid regarding her divorce proceedings, while the Ministry of Justice did not defend the case. Consequently, the court ordered the appeal to be re-notified to the correct authority within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis c.p.c.; Art. 170 D.P.R. 115/02: A cassation appeal notification is null if addressed to the wrong Bar Office, requiring immediate re-notification to the General Bar Office.

Parole chiave

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cassation appeal notification wrong Bar Office legal aid revocation divorce proceedings re-notification order revoca del gratuito patrocinio rinuncia al reddito variazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
Art. 170 D.P.R. 115/02
la sig.ra Enrica Lucaroni proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R.
art 702 bis c.p
SILVANO SABADINI; -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -Intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 18/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - Con ricorso ex art 702 bis c.p.c.
art. 170 D.P.R. 115/02
la sig.ra Enrica Lucaroni proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. /2015
Cass. n. 9411/2011
/2015, Cass. n. 9411/2011 e Cass.
Cass. n. 22767/2013
9411/2011 e Cass. n. 22767/2013); − va, pertanto, ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22032-2017 proposto da: LUCARONI ENRICA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’ Avv. SILVANO SABADINI; -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -Intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 18/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. la sig.ra Enrica Lucaroni proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02 avverso l’ordinanza collegiale del Tribunale di Arezzo con la quale veniva revocata, su richiesta dell’Agenzia dell’Entrate di Arezzo, l’ammissione a gratuito patrocinio concessa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo; - il gratuito patrocinio era stato ammesso con riferimento al procedimento civile n. 1635/13 relativo al ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio della stessa dal coniuge Nicola Vinerbi; - la revoca si basava sull’assunto che i redditi dichiarati per l’anno 2012, antecedente alla presentazione dell’istanza, superassero i limiti indicati dalla legge per usufruire del beneficio; - il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, valutava il ricorso infondato perché, nonostante la ricorrente lamentasse il cambiamento in peius delle sue condizioni reddituali nel 2013, non aveva provveduto a documentare la circostanza al Consiglio dell’Ordine, il qualela ammetteva al beneficio sulla base dell’ autocertificazione di essere percettrice di una somma poi rivelatasi, in seguito all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, diversa ed eccedente la soglia prevista; - avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazioneLucaroni Enrica sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Ritenuto che: − va dichiarata la nullità della notifica del ricorso perché notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. Sez. U , n. /2015, Cass. n. 9411/2011 e Cass. n. 22767/2013); − va, pertanto, ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consigl