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Ordinanza — n. 20794/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20794/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20794/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Tumminelli Giuseppe, Di Caro Pasqua, Lazzara Carmela, Falzone Biagio, Risorto Michela, Rizzo Rosaria Maria, Arcadipane Vincenza, Torregrossa Rosalba, Riggi Angelo e Anzalone Cosimo, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o Antonio Messina , elettivamente domiciliati presso il suo studi o in San Cataldo, piazza Risorgimento n.

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ, art. 302 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 20794/2022 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. N. 26506/2017.Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 302 e 303 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda dell’attrice a seguito del provvedimento di acquisizione degli immobili dei convenuti da parte del comune, ai sensi dell’art. 7 legge n. 47, atteso che tale acquisizione, determinando una successione a titolo universale nel processo da parte del comune, avrebbe dovuto comportare l’interruzione delgiudizio, a mente dell’art. 302 cod. proc. civ., con conseguente possibilità della sua riassunzione eprosecuzione.

Parole chiave

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acquisto di beni immobili violazione delle distanze legali legittimazione a contestare licenza azione di manutenzione unità di proprietà per piani legittimazione dei vicini

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod.
art. 302 cod. proc. civ
47, atteso che tale acquisizione, determinando una successione a titolo universale nel processo da parte del comune, avrebbe dovuto comportare l’interruzione delgiudizio, a mente dell’art. 302 cod. proc. civ., con conseguente possibilità della sua riassunzione eprosecuzione.
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Testo completo

O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Tumminelli Giuseppe, Di Caro Pasqua, Lazzara Carmela, Falzone Biagio, Risorto Michela, Rizzo Rosaria Maria, Arcadipane Vincenza, Torregrossa Rosalba, Riggi Angelo e Anzalone Cosimo, rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocat o Antonio Messina , elettivamente domiciliati presso il suo studi o in San Cataldo, piazza Risorgimento n.

9. Ricorrenti contro Lazzara Concetta, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato prof. Salvatore Raimondi , elettivamente domiciliatapresso De Angelis Antonia in Roma, via Portuense n. 104. Controricorrente e Barraco Giuseppe, rappresentato e difeso per procura alle liti i n calce al controricorso dall’Avvocato Mario Salvatore Sardo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanisetta, via E. De Nicola n.

17. R.G. N. 26506/2017.Controricorrente e Meridionaledilizia s.r.l.; Giammusso Michele; Lazzara Calogera; Comune di San Cataldo; Pelonero Concetta. Intimati. avverso la sentenza n. 154 della Corte di appello di Caltanisetta, depositata il del 29. 6. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22. 4. 2022 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 154 del 29. 6. 2017 la Corte di appello di Caltanisetta rigettò l’appello proposto da Tumminelli Giuseppe, Arcadipane Vincenza, Di Caro Pasqua, Falzone Biagio, Lazzara Carmela, Risorto Michel a , Rizzo Rosaria Maria, Torregrossa Rosalba per la riforma della decisione n. 3 del 2015 del Tribunale di C al ta nisetta, che aveva dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e difetto di legittimazione passiva dei convenuti la domanda proposta da Lazzara Concett a, rilevando che i fabbricati di cui l’attrice lamentava l’edificazione in violazione delle distanze legali e ne chiedeva la demolizione, realizzati dalla Meridionaleedilizia s.r.l. e le cui unità immobiliari erano state dalla stessa cedute ai convenuti, erano stati acquisiti nel corso del processo al patrimonio del comune di San Cataldo ai sensi dell’art. 7 legge n. 47 del 1985, a seguito della inottemperanza dell’ordine della loro demolizione, acquisto che il giudice di primo grado qualificò a titolo origin ario e non derivativo .

La Corte distrettuale motiv ò la statuizione di rigetto dell’impugnazione affermando che correttamente il Tribunale, dopo avere dichiarato inammissibile la domanda dell’attrice, non aveva proceduto all’accertamento in ordine alla sussistenza o meno della denunziata violazione delle distanze legali in difetto di domande riconvenzionali sul punto da parte dei convenuti, odierni appellanti, i quali si erano limitati a contestare l’illecito ed a chiamare in giudizio a titolo di R.G. N. 26506/2017.manleva la società costruttrice, che aveva chiamato a sua volta in garanzia i propri danticausa, L azzar a Carmela, Siena Maria e Giammusso Michele, e, nel caso di Tuminelli Giuseppe e Di Caro Pasqua, il proprio dante causa Barraco Giuseppe.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 30. 10. 2017, hanno proposto ricorso Tumminelli Giuseppe, Di Caro Pasqua, Lazzara Carmela, Falzone Biagio, Risorto Michela, Rizzo Rosaria Maria, Arcadipane Vincenza, Torregrossa Rosalba, Riggi Angelo e Anzalone Cosimo,affidandosi a cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi Lazzara Concetta e Barraco Giuseppe, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. I ricorrenti e Lazzara Concetta hanno depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla domanda di accertamento della violazione delle distanze legali avanzata dall’attrice, nonostante la contestazione della stessa ad opera dei convenuti e l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio per accertare la violazione denunziata. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti in ragione del rilievo che la sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda dell’attrice per sopravvenuto difetto di interesse e che i convenuti non potevano vantare un interesse alla decisione di merito, avendo limitato le loro difese alla mera contestazione della domanda della controparte, senza mai avanzare domanda riconvenzionale di accertamento della insussistenza della violazione contestata.La motivazione adottata dalla sentenza di appello è corretta, atteso che, non avendo i convenuti, come riconosciuto nello stesso ricorso, proposto alcuna domanda nel giudizio di primo grado, essi non potevano considerarsi soccombenti rispetto alla decisione del Tribunale di inammissibilità della domanda avanzata dalla controparte, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione.

R.G. N. 26506/2017.Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 302 e 303 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda dell’attrice a seguito del provvedimento di acquisizione degli immobili dei convenuti da parte del comune, ai sensi dell’art. 7 legge n. 47, atteso che tale acquisizione, determinando una successione a titolo universale nel processo da parte del comune, avrebbe dovuto comportare l’interruzione delgiudizio, a mente dell’art. 302 cod. proc. civ., con conseguente possibilità della sua riassunzione eprosecuzione.

Il motivo èinammissibile perché investe un capo della decisione coperto dal giudicato, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso non risulta che l’appello proposto dagli odierni ricorrenti censurasse la decisione di primo grado di inammissibilità della domanda della attrice Lazzara Concetta, essendosigli appellanti limitati a censurare l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla loro domanda di accertare l’insussistenza della violazione, che essi assumevano di avere ritualmente proposto nei propri scritti difensivi.

Il terzo motivo di ricorso denunzia falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 47 del 1985 e dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., assumendo che erroneamente il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno riten u to inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di accertamento della violazione sulla base del mero provvedimento di acquisizione dei fabbricati dei convenuti al patrimonio comunale, senza vagliare la legittimità di tale provvedimento acquisitivo. Anche questo motivo è inammissibile, per le stesse ragioni esposte a proposito del motivo precedente, ponendo come motivo di censura una questione del tutto nuova, mai sollevata nel corso del giudizio di merito.

Il quarto motivo di ricorsodenunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sussistenza o meno della violazione delle distanze contestata in ragione della istruttoria espletata, indipendentemente dal fatto se essa fosse stata richiesta dai convenuti in via di eccezione o domanda riconvenzionale. R.G. N. 26506/2017.Il motivo è inammissibile, atteso che il mancato vaglio dell’attività istruttoria espletata trova la propria ragione d’essere nella pronuncia di inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse.

Priva di qualsiasi fondamento giuridico è l’asserzione che il giudice avrebbe dovuto decidere nel merito per il solo fatto di avere espletato un’istruttoria. Il quinto motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per carenza di motivazione, lamentando che la Corte di appello non abbia deciso sulla domanda in garanzia proposta da Tuminelli e Di Caro contro il loro dante causa, Barraco Giuseppe. Anche questo ultimo motivo è inammissibile, atteso che la questione della garanzia fatta valere dagli acquirenti nei confronti del loro dante causa costituiva, all’evidenza, un punto della decisione subordinato alla condanna dei convenuti, sicché era chiaramente as s orbito da l la mancata adozione, atteso l’esito dele giudizio, di alcuna statuizione nei loro riguardi.

Il ricorso va pertantorigettato. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte de i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali , per ciascun controricorrente. Dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que