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Ordinanza — n. 20777/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by mutual withdrawal with agreement on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20777/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant withdrew the case while the respondents' lawyers accepted the withdrawal with an agreement on cost compensation. Although the appellant formally renounced the appeal, the defense team of the opposing parties also signed the act, satisfying the conditions for cost waiver under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated without any further determination regarding litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party or their authorized counsel accepts the withdrawal with an agreement on cost compensation, the appeal is extinguished without a ruling on expenses.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs special power of attorney Code of Civil Procedure revoca dell'opposizione desistenza dall'azione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -ai sensi dell’art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
art. 390 c.p
Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -ai sensi dell’art.
art. 391, comma 4 c.p
art. 83 c.p
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 17381/2017 proposto da: C.D.P. SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. NUTI ANDREA rappresentata e difesa dagli Avv.ti CLAUDIO SELMI e GABRIELE TREMOLANTI; -Ricorrente - contro SERGIO GRONCHI, PAOLO COSCETTI e MARCELLO CIAMPALINI rappresentati e difesi dagli Avv.ti CARLO BROTINI e PAOLO PANARITI; -Resistenti - avverso la sentenza n. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio in data 08/03/2021 dal Consigliere Dott.ssa ROSSANA GIANNACCARI;

Rilevato che: - C.D.P. S.r.l in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Nuti Andrea ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 956/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2017; - Sergio Gronchi, Paolo Coscetti e Marcello Ciampalini hanno resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto dai propri difensori, C.D.P. S.r.l ha rinunciato al ricorso per cassazione; - l’atto di rinuncia è stato sottoscritto dai difensori dei controricorrenti, muniti di procura speciale, i quali hanno aderito alla rinuncia con accordo sulla compensazione delle spese;

Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, nell’atto di rinuncia vi è contestuale adesione dei controricorrenti, con sottoscrizione dei relativi difensori muniti di procura speciale ex art. 83 c.p.c.; - il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Cor