Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing by a defaulting party without proving citation nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file within the short deadline applicable to defaulting parties. Although the appellant claimed ignorance of the proceedings, he did not prove the nullity of the citation or notification required to extend the filing period. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3; Art. 292, ultimo comma; Art. 327, secondo comma del codice di procedura civile: The short appeal period for a defaulting party runs from the date of publication only if the party proves the nullity of the citation and their lack of knowledge of the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25977-2017 proposto da: MICANGELI MASSIMO , elettivamente domiciliato in Roma, P.Za Di Spagna 31, presso lo studio dell'avv. Cristina Rossello, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro SCARANI GIULIO , elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Bertoloni, 55, presso lo studio dell'avv. Francesca Stefanutti, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1330/2016 della Corte d'appello di Roma, depositata il 29/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: - Massimo Micangeli si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, con il quale era stato intimato di pagare, unitamente a Paolo Moricca e Elio Ascani, l’importo di euro 33.645,83 in favore di Giulio Scarani, in ragione dell’attività di consulenza e mediazione per l’acquisto di un immobile di proprietà della società Sive s.r.l.; -con distinto atto di citazione, anche l’ingiunto Moricca proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo; -lo Scarani si costitutiva in entrambi i giudizi incardinati, chiedendo il rigetto delle opposizioni; -disposta la riunione delle due cause, l’adito tribunale accoglieva l’opposizione proposta da Micangeli e Moricca, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo; -proposto gravame da parte di Scarani con atto di citazione ritualmente notificato a Moricca, Ascani e Micangeli, tutti presso il loro domicilio eletto nel giudizio di primo grado, gli appellati Moricca e Micangeli rimanevano contumaci; -con sentenza non definitiva 1886/2013, pubblicata il 3 aprile 2013, la corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto da Scarani e, in riforma parziale della sentenza impugnata, accertava il diritto al compenso dell’appellante nei confronti del Micangeli per la sola attività di mediazione svolta in favore del medesimo, escludendola per l’attività di consulenza per il rinnovo del contratto di locazione, con rimessione della causa in istruttoria per l’attività istruttoria necessaria al fine di quantificare i compensi dovuti allo Scarani; -con sentenza n. 1330/2016, pubblicata il 20 settembre 2016, la corte d’appello di Roma, definitivamente pronunciando, accoglieva l’appello proposto da Scarani e, in riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condannava il Micangeli, rimasto contumace, al pagamento della somma di euro 8.030,90 ; -in data 1 agosto 2017, la sentenza definitiva (n. 1330/2016) veniva notificata personalmente al Micangeli unitamente al pedissequo atto di precetto; -la cassazione delle sentenze del giudice d’appello n. 1886/2013 e 1330/2016 è chiesta dal Micangeli Massimo con ricorso notificato il 30/10/2017 affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste Giulio Scarani con controricorso pure illustrato da memoria; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 292, ultimo comma, cod.proc.civ.; -il ricorrente evidenzia preliminarmente l’ammissibilità del ricorso nonostante il termine superiore all’anno decorso dalla pubblicazione della sentenza definitiva; - argomenta a tal fine l’applicabilità del principio di diritto (cfr.
Cass. Sez. Un. 14570/2007) in forza del quale il termine breve per impugnare per cassazione ex art. 325 cod. proc. civ. di 60 giorni decorre per il contumace in appello dalla notifica della sentenza in forma esecutiva ex art. 479 cod. proc. civ., avvenuta nel caso di specie il 1/8/2017; -inoltre, il ricorrente lamenta la illegittimità delle sentenze impugnate, derivante da una irregolarità già formatasi nelle more del procedimento e rappresentata dalla mancata notifica, obbligatoria ai sensi dell’art. 292, ultimo comma, cod.proc.civ., della sentenza non definitiva n.1886/2013, con la quale la corte d’appello riconosceva parzialmente il credito dello Scarani; -a questo proposito invoca il principio giurisprudenziale (cfr.
Cass.4196/1990) che ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ, nei confronti della parte contumace la quale potrà, quindi, usufruire del termine lungo non dalla data di pubblicazione della sentenza ma da quello della presa di conoscenza del processo e ciò a causa della violazione del disposto normativo dell’art. 292 , ultimo comma, cod. proc. civ. che, assume il ricorrente, impone la notifica al contumace della sentenzacompresa quella non definitiva; -con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., violazione dell’art. 116 cod.proc.civ.; -il ricorrente lamenta che il giudice abbia errato nel valutare la prova dell’esistenza del conferimento diretto di incarico da parte del Micangeli allo Scarani; -con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma1 cod.proc.civ. , per aver il giudice d’appello fondato la propria decisionesu fatti considerati non contestati dalla parte perché contumace, in violazione del principio della ficta contestatio; -il ricorso è inammissibile per la decisiva considerazione della sua tardività; -il ricorrente il 30/10/2017 ha proposto ricorso avverso la sentenza definitiva n. 1330/2016, pubblicata il 20 settembre 2016 conclusiva del grado di appello in cui è stato dichiarato contumace, per essere stato l’atto di citazione in appello notificato in Roma via Bruno Buozzi 109 presso lo studio dell’avv.to Francesco Da Riva Grechi, dove egli aveva eletto domicilio durante il primo grado di giudizio; -la ritualità della notifica, contestata per la prima volta nella memoria illustrativa sull’indimostrato assunto che la sig.ra Mariani, indicata come incaricata al ritiro/ricezione degli atti , non è mai stata alle dipendenze dell’avv.to Francesco Da Riva Grechi, comporta che il Micangeli sia stato volontariamente contumace, decidendo di non partecipare al processo pur essendone stato messo a conoscenza, non rilevando a tal fine i rapporti inerenti al mandato professionale; -tanto considerato, occorre sottolineare che questa Corte ha affermato, in tema di impugnazioni, che il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine lungo dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità (da ultimo, Cass. civ., sez.
II, 3 gennaio 2019, n.8); -il ricorrente, pur lamentando di non aver avuto effettiva conoscenza dello svolgimento del giudizio d’appello, in quanto, a suo dire, non ne ha mai avuto notizia da parte del domiciliatario che ha ricevuto la notifica dell’atto di appello, non ha dedotto alcuna causa di nullità della citazione in appello ed è pacifico, come appena chiarito, che la relativa notificazione è avvenuta regolarmente presso il domicilio eletto in primo grado, con la conseguenza che la sua contumacia non è dipesa da una nullità processuale; -non sussiste pertanto la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., indispensabile per far operare il principio (Cass. 14570/2007) invocato dal ricorrente secondo il quale “la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione”; -la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva d’appello rende irrilevante la doglianza riguardante la sentenza non definitiva; -peraltro, come pure dedotto dal controricorrente, non vi è stata alcuna nullità per omessa notifica al contumace della sentenza non definitiva, posto che la consolidata esegesi dell’ultimo comma dell’art. 292, cod. proc. civ. , tratta dal dato letterale , d ispone non già che al contumace debbano essere sempre notificati, oltre che gli atti di cui al primo comma della medesima norma, anche le sentenze, ma soltanto e più limitatamente, che la notificazione delle sentenze, quando avviene, deve essere effettuatasempre personalmente alla parte (cfr.
Cass. Sez. Un. n.26/1999) ; -la sin qui argomentata inammissibilità del ricorso per tardività assorbe la disamina degli altri due motivi di censura, relativi al rapporto sostanziale controverso; - in applicazione de lla soccombenza, il ricorrente va dichiarato tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 1.500,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali,oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,