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Ordinanza Interlocutoria — n. 20436/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders joint hearing of multiple property boundary disputes regarding demanial land classification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20436/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the request to merge the appeals into a single case but ordered a joint hearing for procedural efficiency. Plaintiffs challenged lower court rulings that confirmed demanial land boundaries based on 1912 lines, arguing for reclassification. The court decided to consolidate the proceedings rather than dismiss the appeals, directing them to be heard together with other pending cases involving identical legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: While the court cannot order the merger of appeals, it may order a joint hearing for reasons of procedural economy when multiple cases involve identical legal issues and common parties.

Parole chiave

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procedural economy joint hearing demaniale land property boundaries cassation procedure art 380 bis state property riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
In prossimità dell'udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
In prossimità dell'udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
In prossimità dell'udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30372/2020 R.G. proposto da: Marinaro Costantina, D'Adderio Dominga, D'Adderio Antonia, rapp.te e difese dall'avv. Laura Venittelli e domiciliate presso il suo studio di Termoli, via Pagano 44 (lauravenittelli©pec.qiuffre.it) e da Granata Donna, Giorgione Antonio, amministratore e legale rapp.te della S.a.s. "Giorgione Antonio e figli", Izzi Anna, Di Palma Lorenzo, IPalombo Federico, Gallina Fedora, Della Valle Angiolino, elettivamente domiciliati presso gli avv.ti prof. Giovanni Di Giandomenico (cod. fisc.

DGNGNN41D03B853Y) e Ettore I -/B LÌ1_7- Alessio Giacobone (cod. fisc. GCBTRL61M09I158M) indirizzi di posta elettronica: avvgiovannidigiandomenico(dienfpec.it; avvettorealessio_giacobone@cnfpec.it . RICORRENTI contro Agenzia del Demanio (C.F. 06340981007), in persona del Direttore pro tempore, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80207790587), in persona del Ministro pro tempore, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97532760580), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (FAX 06.96514000 e PEC ags. rm© mai Icert. avvocaturastato. it) RESISTENTI avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 291/2020 depositata il 28/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. RAGIONI DI FATTO Il Tribunale di Campobasso - dopo aver proceduto a riunire tre distinte cause fra una serie di proprietari di terreni limitrofi al mare ed i Ministeri delle Finanze, dei Trasporti e della Navigazione, aventi ad oggetto aree di appartenenza contestata ed in esito ad una CTU - con una sentenza parziale accoglieva le domande di rivendica e riduzione in pristino avanzate dai predetti Ministeri e, con quella definitiva, provvedeva a determinare gli indennizzi risarcitori.

Le predette sentenze erano ritualmente impugnate, con separati atti, da Angiolina Della Valle, Fedora Gallina, Anna Izzi, Antonio Giorgione (quale amministratore della s.a.s. Giorgione), Donna Granata, Federico Palombo, Lorenzo Di Palma, Antonio D'Adderio e Costantina Marinaro avanti la Corte d'Appello di Campobasso, la quale, con sentenza n. 291 del 28 settembre 2020, rigettava o dichiarava inammissibili i gravami. I giudici di secondo grado, una volta ritenuta attendibile la linea di demarcazione del 19 marzo 1912 - non incisa dal catasto geometrico particellare del 1937-39, che aveva indicato quelle zone come "Antico Demanio" - e ribadito che la suddetta intestazione non poteva considerarsi equipollente alla classificazione "Patrimonio disponibile dello Stato", escludevano la declassificazione dei fondi in parola, giacché la collocazione della nuova linea di delimitazione demaniale secondo le risultanze catastali, con decorrenza retroattiva, non avrebbe avuto pratica attuazione, vuoi per la mancata attivazione degli uffici competenti, vuoi per l'inerzia dei privati interessati, che non avevano sollecitato l'avvio del corrispondente procedimento amministrativo.

Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione, mediante distinti ricorsi, da una parte Costantina Marinaro, in proprio e quale erede di Antonio D'Adderio, con le figlie Dominga D'Adderio ed Antonia D'Acklerio (quali eredi di Antonio D'Adderio) e, dall'altra, Donna Granata, Antonio Giorgione (quale legale rappresentante della s.a.s. Giorgione Antonio e figli), Anna Izzi, Lorenzo Di Palma, Federico Palombo, Fedora Gallina e Anqiolino Della Valle. Resiste con controricorso l'Agenzia del Demanio, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con memoria del 19 marzo 2022, Donna Granata, Antonio Giorgione (quale legale rappresentante della s.a.s. Giorgione Antonio e figli), Anna Izzi, Lorenzo Di Palma, Federico Palombo, Fedora Gallina e Angiolino Della Valle hanno sollecitato la riunione al suddetto procedimento di quelli contraddistinti dai numeri 12950/2021, 31397/2021, 27874/2020, 2344/2021, 19774/2021, 20600/2021 e 6551/2022, sul presupposto dell'identica questione di diritto trattata, nonché la discussione orale. Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi, rimettendosi in ordine alla discussione congiunta con quelli enunciati dai ricorrenti.

In prossimità dell'udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti hanno chiesto la riunione del presente ricorso ad altri ricorsi pendenti dinanzi a questa Corte, parzialmente connessi sotto il profilo soggettivo (avendo tutti come parte controricorrente i Ministeri dell'Economia, dei Trasporti e della Navigazione) e sotto il profilo oggettivo (proponendo l'identica questione, relativa all'interpretazione del comma 2 bis dell'art. 6 del D.L. 80/2004 del 29 marzo 2004, convertito nella I. n. 140/2004, così come integrata dall'art. 1 comma 907 della I. n. 205/2017).

Il Collegio ritiene che, pur non potendosi disporre la riunione dei ricorsi (come richiesto), sia opportuna, per ragioni di economia processuale, la loro trattazione congiunta. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso a quelli di cui ai numeri di R.G. 12950/2021, 31397/2021, 2344/2021 (da richiedere alla III Sezione), 19774/2021, 20600/2021 e 6551/2022. Così deci