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Ordinanza Interlocutoria — n. 20427/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on procedural grounds requiring re-notification of foreign co-plaintiffs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20427/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by three plaintiffs against a second-instance judgment regarding a property dispute. The primary procedural issue was that the appeal was only properly notified to the defendant, while the other co-plaintiffs residing abroad and one additional party had not been served. Consequently, the court ordered the re-notification of the appeal to these missing parties and remanded the case to a new docket.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: When an appeal is filed against a judgment involving multiple parties, if notification is defective regarding some co-plaintiffs, the appeal is not admissible until proper service is effected on all interested parties, necessitating a remand to a new docket.

Parole chiave

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procedural defect notification requirement foreign co-plaintiffs remand to new docket admissibility of appeal multiple parties service of process prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 361 c.p.c.
art. 1159 bis c.c
art. 216 c.p
La Corte confermò la decisione nella parte in cui aveva affermato che ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23169/2017 R.G. proposto da Giardini Anna, Di Sani Maria e Di Sani Raffaella, rappresentate e difese dall'avv. Raffaele Tortorelli e dall'Avvocato Gennaro Borriello, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Annamaria Dirnauro, in Roma via Cicerone n. 62; -RICORRENTI- CONTRO Di Sani Josè Antonio, rappresentato dall'avvocato Giovanni del Priore ed dall'avvocato Antonio Fiordelisi elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, in via Irno 35 ; -COArTRORICORRENTE- CONTRO Di Sani Maria Diana Di Sani Antonio Cono Di Sani Elisabeth - Di Sani Angela Maria -Intimati- Avverso verso la sentenza n. 222/2017 pubblicata in data 17.7.2017 dalla Corte d'appello di Salerno FATTI DI CAUSA1.Dagli atti emerge quanto segue.

Con atto di citazione del 21-23 dicembre 2009, Josè Antonio Di Sarli interpose appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno accolse la domanda riconvenzionale di Anna Giardini e Silvia Di Sarli nel giudizio di rivendica da lui proposto nei loro confronti ed aveva dichiarato maturata l'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. in relazione ad un appezzamento di terreno sito in Teggiano alla via Provinciale con l'annesso immobile ivi edificato. L'appellante censurò la decisione di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto ritualmente proposta l'istanza di verificazione della scrittura privata da lui disconosciuta ed aveva erroneamente individuato in un terreno l'oggetto della domanda di usucapione in luogo di due appartamenti facenti parte di un edificio sito in Teggiano alla via Provinciale.

Anna Giardini e Silvia di Sani, costituitesi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda e interposero appello incidentale volto ad ottenere, previo accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di Giuseppe di Sarli, la dichiarazione di trasferimento della proprietà dei predetti appartamenti a loro. Il giudice di merito, per quel che rileva in questa sede, confermò la decisione di prime cure in relazione alla ritenuta impossibilità di considerare la scrittura disconosciuta per omessa rituale proposizione dell'istanza di verificazione.

La Corte confermò la decisione nella parte in cui aveva affermato che ai sensi dell'art. 216 c.p.c. colui che intende avvalersi della scrittura disconosciuta, è gravata da un duplice onere, dovendo entro il termine perentorio fissati per l'articolazione dei mezzi istruttori, sia proporre in modo non equivoco istanza di verificazione sia indicare le prove ritenute utili. Nel dettaglio la Corte pur riconoscendo che l'istanza di verificazione potesse essere formulata implicitamente sostenne che fosse onere dell'istante formulare i mezzi di prova ritenti utili e di produrre o indicare scritture di comparazione.

Sicché il giudice, ritenne non possibile, in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logica, richiamando al riguardo S.U. n. 8077 del 2012 (in tema di limiti al sindacato del giudice di legittimità) sindacare il contenuto della decisione di prime cure, in punto di intervenuta formulazione di valida istanza di verificazione. La Corte d'appello, quindi, affermò che a fronte del disconoscimento, avvenuto all'udienza del 20.10.1999, le appellanti non avessero reiterato l'istanza di verificazione nei termini e nei modi di rito, con conseguente corretta non ammissione dell'istanza di verificazione, poiché non correttamente formulata nonché carente di ulteriori produzioni o indicazioni.

Ricorrono Anna Giardina, Maria di Sarli e Raffaella di Sarli con cinque motivi, resiste con controricorso Antonio Josè Di Sarli. Deve, preliminarmente, osservarsi che il ricorso risulta correttamente notificato solo nei confronti del controricorrente Di Sarli José Antonio, sicché deve disporsi la rinnovazione della notifica nei confronti dei litisconsorti, residenti all'estero, Antonio Cono, Elisabeth e Maria Diana Di Sarli, in, così come nei confronti di Angela Maria Di Sarli, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Antonio Cono, Elisabeth e Maria Diana Di Sarli nonché nei confronti di Angela Maria Di Sarli, da effettuarsi entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camera