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Ordinanza — n. 20131/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming future commission waiver is void, ruling it valid if determinable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20131/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appellant's appeal against a default judgment ordering payment of real estate brokerage commissions. The respondent argued that a waiver of future commissions was null and void because the deal was not finalized at the time of the waiver. The court held that such waivers are valid provided the future right is determinable based on existing contractual terms, distinguishing this case from voidable rights.

Regesto Legislator

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Art. 1328 c.c.; Art. 1418 c.c.: A waiver of a future or contingent right is valid if the right is determinable in content and extent, provided no legal prohibitions exist.

Parole chiave

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waiver of future rights determinability of contingent claims real estate brokerage commissions nullity of contractual waivers contractual autonomy principles mercede di mediazione revoca del mandato rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1328 c.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 1755 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16365 del 17/07/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 104 del 08/01/1992
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2111 del 24/06/1968
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8437 del 13/06/2002
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7273 del 01/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA SIONALAMONE PER Rt(AT"gR CAJ. an. Ico. I quatypht sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32511/2018) proposto da: Immobiliare 2M di MADERA Vincenzo & C. S.a.s. (C.F.: 04099100374), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, via Farini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Angelo Riccio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro MARASMI Amedea (C.F.: MRS MDA 36A59 D158D), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv.

Andrea Zanni, elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo n. 436, presso lo studio dell'Avv. Renato Caruso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2023/2018, pubblicata il 26 luglio 2018, notificata il 26 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. Cesare Trapuzzano; lette le memorie depositate nell'interesse delle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.- Con decreto ingiuntivo n. 2310/2007, il Tribunale di Bologna ingiungeva, nei confronti di Marasmi Amedea, il pagamento, in favore della Immobiliare 2M di Madera Vincenzo e C.

S.a.s., della somma di euro 16.920,00, importo dovuto a titolo di provvigioni per l'attività di mediazione immobiliare svolta, in ragione del mandato del 9 maggio 2006, relativo alla vendita di un immobile. 2.- Con citazione notificata il 28 maggio 2007, Marasmi Amedea spiegava opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio, sostenendo: che aveva affidato l'incarico all'Immobiliare 2M a seguito dell'intervento di un professionista di sua fiducia, commercialista Rubbi Guido, il quale le aveva segnalato il nome del mediatore e aveva messo in contatto le parti; che, insoddisfatta del modo in cui il mandato era stato assolto, segnalava la circostanza al Rubbi; che, in occasione di un incontro di chiarimento, tenutosi il 19 luglio 2006, tra Madera Vincenzo, quale socio accomandatario dell'Immobiliare 2M, e lo stesso commercialista, il Madera aveva dichiarato di rinunciare all'incarico e ad ogni compenso e, a conferma di ciò, aveva strappato la lettera di conferimento del mandato; che la scrittura posta a fondamento del ricorso per ingiunzione era, quindi, la mera fotocopia di un originale distrutto e non più nella disponibilità dell'Immobiliare, per sua stessa volontà; che, in seguito alla decisione dell'Immobiliare 2M, si affidava ad altro mediatore e stipulava il contratto di compravendita relativo all'immobile in data 20 ottobre 2006; che nulla era dovuto a seguito del recesso dell'Immobiliare 2M, accettato dalla ingiunta, con conseguente intervenuta risoluzione del rapporto, poiché era venuto meno, anche materialmente, il titolo idoneo a giustificare la richiesta di pagamento delle provvigioni; che, in ogni caso, la clausola in forza della quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo - la quale prevedeva il pagamento del doppio della provvigione pattuita - era nulla, perché vessatoria e non sottoscritta, considerata altresì la durata indeterminata dell'obbligo.

Si costituiva in giudizio la Immobiliare 2M di Madera Vincenzo & C. S.a.s., la quale contestava le avverse difese, deducendo: che non aveva mai rinunciato all'incarico, come confermavano i comportamenti assunti successivamente all'incontro tenutosi presso lo studio del dottor Rubbi; che, quindi, la provvigione era dovuta, posto che la conclusione dell'affare era avvenuta in costanza di rapporto e nei confronti di acquirente segnalato dalla stessa Immobiliare. In via subordinata e riconvenzionale, chiedeva il pagamento della provvigione nella misura indicata in decreto ovvero in quella diversa pure prevista in contratto; in via ulteriormente gradata, chiedeva per il compenso fosse ridotto proporzionalmente all'apporto del mediatore che era intervenuto successivamente.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 3264/2013 depositata in data 11 novembre 2013, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando che il contratto con il mediatore si era risolto e che non poteva essere riconosciuta neanche una quota di provvigione, per mancanza di nesso di causalità tra l'affare concluso e l'attività della società opposta, atteso che il nuovo mediatore incaricato aveva svolto autonomamente l'attività promozionale e il prezzo di acquisto era sensibilmente diverso in aumento rispetto a quello per il quale il Madera aveva svolto le trattative. 3.- Sul gravame interposto dalla Immobiliare 2M di Madera Vincenzo & C.

S.a.s., la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava:

a) che la distruzione dell'originale del mandato da parte del Madera, mai efficacemente contestata, confermava la ricostruzione del fatto proposta dall'appellata;

b) che la medesima ricostruzione era corroborata dalla veridicità e attendibilità delle dichiarazioni rese dal dott. Rubbi Guido, commercialista della Marasmi, in ordine a quanto era accaduto nel suo studio in occasione dell'incontro con il Madera del 19 luglio 2006;

c) che nella circostanza il Madera aveva rinunciato espressamente al mandato e all'eventuale compenso, suggellando tale manifestazione di volontà con la distruzione della lettera d'incarico;

d) che tale rinuncia era stata immediatamente recepita e accettata dalla Marasmi, che peraltro aveva già manifestato l'intenzione di svincolarsi dagli impegni assunti con l'Immobiliare 2M, mediante conferimento di mandato ad altro mediatore in data 25 luglio 2006, vale a dire quattro giorni lavorativi dopo l'incontro del 19 luglio 2006;

e) che i fatti descritti e posti in essere dall'Immobiliare 2M comprovavano, sia in via diretta, sia per fatti concludenti, l'intervenuta definitiva risoluzione del rapporto contrattuale, non potendo assumere alcun rilievo le iniziative assunte dopo tali eventi, eventualmente riconducibili a un mero tardivo e, quindi, inefficace ripensamento;

f) che, nonostante non potesse escludersi che l'affare si fosse concluso anche grazie all'attività svolta dall'Immobiliare 2M, la circostanza che il suo socio accomandatario, in data 19 luglio 2006, avesse espressamente rinunciato a percepire ogni compenso, relativo all'incarico affidatogli dalla Marasmi, come riferito dal testimone Rubbi, era di ostacolo all'accoglimento della domanda di pagamento proposta in giudizio;

g) che, in conclusione, nulla spettava a titolo di provvigione, in virtù della risoluzione del contratto e della contestuale rinuncia al compenso da parte della società appellante. 4.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, la Immobiliare 2M di Madera Vincenzo & C. S.a.s. Ha resistito con controricorso l'intimata Marasmi Amedea. 5.- Le parti hanno presentato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1236, 1321, 1324, 1325 n. 2, 1372, 1418, 1421, 1755, 1757 e 1758 c.c., nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame V i / circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d'appello attribuito rilevanza alla rinuncia di un diritto di credito inesistente o alla remissione di un debito inesistente e non maturato all'atto della rinuncia medesima, invece nulla e priva di effetto giuridico.

Sul punto, si deduce che, non potendo avere la rinuncia ad oggetto diritti futuri, la Corte di merito, alla luce del nesso di causalità esistente tra l'attività di mediazione e la stipula della compravendita, avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla provvigione, fondato non già sul contratto risolto, bensì sull'autonomo titolo ex art. 1755 c.c. 1.1.- La doglianza è infondata. In primo luogo, occorre rilevare che la Corte di merito ha escluso il diritto alla provvigione in favore della Immobiliare 2M di Madera Vincenzo & C. S.a.s. per effetto, non già della mera abdicazione ad un compenso, ancora non maturato alla data del 19 luglio 2006, bensì della più radicale e prodromica rinuncia espressa al mandato, che avrebbe impedito, in conseguenza, di pretendere alcuna provvigione ove l'affare si fosse in seguito perfezionato, per esplicito accordo tra le parti.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha dato atto che la manifestazione di volontà volta a risolvere la mediazione è stata suggellata dalla distruzione della lettera d'incarico, cui ha fatto seguito l'adesione della Marasmi. Ne discende che, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, la mediazione si è sciolta per mutuo consenso ex art. 1372, primo comma, c.c., alla stregua degli accadimenti descritti. Senonché, in base alla prospettazione del Giudice del gravame, al momento dello scioglimento consensuale è stata concordata, altresì, la rinuncia al compenso.

Ora, se in astratto il negozio risolutivo per mutuo consenso ha efficacia ex nunc, spetta però al giudice, con indagine di fatto, accertare se le parti, nel concludere il negozio risolutivo di un contratto, abbiano inteso attribuire ad esso anche carattere liberatorio rispetto agli effetti del primo negozio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3772 del 22/10/1976; Sez. 1, Sentenza n. 2856 del 06/12/1966; Sez. 3, Sentenza n. 623 del 27/03/1962). La fattispecie è perciò equiparabile all'ipotesi in cui la mediazione cessi per scadenza del termine pattuito, ove questo sia indicativo anche della volontà del preponente di rifiutare l'attività del mediatore stesso dopo la scadenza del termine di validità del patto, senza che in quel momento l'affare si fosse concluso (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 5348 del 05/03/2009; Sez. 3, Sentenza n. 8437 del 13/06/2002; Sez. 3, Sentenza n. 7273 del 01/06/2000). 1.2.- Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche ove l'attenzione sia riposta sulla sola rinuncia alla provvigione, cui ha fatto riferimento la Corte d'appello. Tale abdicazione effettivamente è maturata allorché non si era ancora concluso alcun affare dipendente dal conferimento dell'incarico di mediazione. L'acquirente rinvenuto dal mediatore aveva, infatti, offerto un prezzo inferiore alla soglia minima della proposta di vendita e il successivo perfezionamento del contratto in favore della medesima acquirente è avvenuto dopo l'intervento di altro mediatore per un corrispettivo conforme all'importo minimo richiesto dall'alienante.

In merito, la ricorrente ha dedotto che la rinuncia ad un credito futuro ovvero la remissione di un debito futuro sarebbero nulli. La conclusione non coglie nel segno, poiché la rinuncia è intervenuta a fronte di un rapporto di mediazione già in essere - dalla cui genesi è scaturito un rapporto di durata - e previa pattuizione sui termini quantitativi dell'importo della provvigione, ove l'affare si fosse concluso grazie all'intervento del mediatore. Sicché la rinuncia ad un credito contrattuale futuro ed eventuale che potrà nascere ove le parti decidano di stipulare un negozio - da cui il credito potrà trarre fonte - deve essere distinta dalla rinuncia ad un credito futuro ed eventuale che trae fonte da un negozio già concluso al tempo in cui la volontà di rinunciare è manifestata.

Rispetto a questa collocazione sistematica, la rinuncia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, può riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purché determinati o determinabili nel loro contenuto e nella loro estensione, con il solo limite che non esistano divieti di legge o che non si tratti di diritti indisponibili (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16365 del 17/07/2014; Sez. U, Sentenza n. 104 del 08/01/1992; Sez. 1, Sentenza n. 2111 del 24/06/1968). E non vi è dubbio che il credito per la provvigione spettante in esito alla conclusione di un affare per effetto dell'intervento del mediatore, a fronte di un rapporto di mediazione in essere e in forza di condizioni previamente stabilite sull'ammontare del compenso, come accaduto nel caso di specie, soddisfi i requisiti di determinabilità del credito futuro. 2.- In definitiva, il ricorso deve essere disatteso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev