Italian Supreme Court dismisses appeal on sale price reduction, rejecting new evidence and burden of proof arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra appealed a lower court ruling ordering a price reduction for land deemed unsuitable for industrial construction. The court rejected the appellant's arguments that the buyer failed to prove pre-existing defects or that new evidence regarding settlement regulations should be admitted. The Supreme Court held that the appellate court correctly applied the burden of proof and refused to consider new arguments and documents submitted for the first time in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 112 e 99 c.p.c.; Art. 1490 e segg. c.c.: The court of appeal correctly interprets the burden of proof regarding pre-existing defects in a sales contract and rejects new arguments and evidence submitted for the first time in the cassation appeal.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 10514-2017 proposto da: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE OGLIASTRA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO MARCIALIS, CARLA VALENTINO; - ricorrente - contro CANTIERI NAVALI NAUTICA SERVICES SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO ORRU'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 749/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS; \ 17. R.G. 10514/2017 PREMESSO CHE 1. La società Cantieri Navali Nautica Services s.r.l. - premesso di avere acquistato dal Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra un terreno non agricolo dell'estensione di 13.000 metri quadri al prezzo di euro 201.500 per la realizzazione di un capannone industriale e che dopo la vendita, a seguito di un'indagine geologica, il terreno acquistato si era rivelato non idoneo all'edificazione - conveniva in giudizio il Consorzio al fine di ottenere la riduzione del prezzo pagato. Nella contumacia del convenuto il Tribunale di Lanusei rigettava la domanda, ritenendo che non vi fosse alcuna indicazione nel contratto di vendita circa la speciale garanzia rilasciata dal venditore in ordine alla qualità del terreno ceduto e alla sua specifica destinazione.
2. La sentenza è stata impugnata da Cantieri Navali Nautica Services. L'appello è stato accolto dalla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza n. 749/2016, ha accertato in euro 58.788 il decremento del valore del bene oggetto della compravendita e ha disposto la corrispettiva riduzione del prezzo, condannando il Consorzio a pagare tale importo.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello il Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Cantieri Navali Nautica Services s.r.l. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo contesta, "ex art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., 1490, 1491, 1492 e 1494 c.c.": la Corte d'appello, nel ritenere che la qualificazione letterale della domanda introduttiva del processo deponga per la proposizione di una azione di riduzione del prezzo, avrebbe violato le norme di qualificazione della domanda, implicite negli artt. 99 e 112 3 c.p.c., e avrebbe reso affermazioni tra loro contrastanti in modo irriducibile. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello si è limitata a chiarire che era "evidente dal tenore letterale degli atti processuali, delle norme richiamate e dalle ragioni esposte e dal contesto complessivo dell'azione svolta in primo grado" che la domanda dell'attrice era diretta a ottenere la riduzione del prezzo di vendita in ragione dei vizi manifestatisi dopo la medesima; d'altro canto, rientra nei poteri del giudice di merito interpretare la domanda giudiziale (ex multis, v.
Cass.11103/2020), il che il giudice d'appello ha fatto, senza contare che è lo stesso ricorrente a dedurre, nell'esposizione in fatto, che Cantieri Navali aveva chiesto la "riduzione del prezzo di vendita".
2) Il secondo motivo lamenta "ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e segg. c.c. e delle norme sull'onere e sulla valutazione delle prove (artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.), violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c.": l'acquirente non ha provato - come era suo onere - che i vizi del terreno fossero esistenti al momento dell'acquisto e la Corte d'appello non ha motivato sul punto; d'altro canto nel contratto di vendita si prevede il recepimento del "regolamento di insediamento imprese", approvato dall'assemblea generale del Consorzio, secondo il quale - una volta deliberata l'assegnazione - il futuro acquirente deve presentare il progetto esecutivo al Consorzio, che deve dare il proprio parere sulla progettazione, parere che è stato dato prima della stipulazione del contratto di vendita, circostanza che dimostrerebbe la non preesistenza dei vizi.
Il motivo non può essere accolto. Correttamente il ricorrente sottolinea che controparte, attrice in primo grado, aveva l'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi; non considera però che tale prova è stata data da controparte. La Corte d'appello evidenzia infatti come, sulla base dell'accertamento compiuto dal geologo, interamente confermato in sede di prova testimoniale, il terreno compravenduto non è risultato compatibile con la finalità della sua destinazione urbanistica, non essendo idoneo a consentire la realizzazione in sicurezza di un capannone per un'attività produttiva, finalità precipua fatta valere dallo stesso ricorrente.
Quest'ultimo fa infatti riferimento, nel successivo sviluppo del motivo, alla necessaria preventiva presentazione da parte del futuro acquirente di un progetto esecutivo per la costruzione di un capannone industriale. Tali deduzioni del ricorrente, nella sua prospettiva finalizzate a provare la mancanza di vizi del terreno al momento della vendita, sono però da considerarsi nuove e quindi inammissibili, non risultando dal contenuto della sentenza impugnata e non specificando il ricorrente di averle formulate in grado di appello (in primo grado il ricorrente era rimasto contumace); allo stesso modo sono da ritenersi inammissibili i documenti allegati al ricorso, che di tali deduzioni dovrebbero fornire la prova.
II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma,