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Ordinanza — n. 20055/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to prove timely notification of the appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20055/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal improcedible because the appellant failed to produce the certified copy of the appellate judgment's notification. Although the appellant claimed the judgment was notified on March 26, 2018, the lack of documentary proof meant the court could not verify if the appeal was filed within the statutory sixty-day limit. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal inadmissible, ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 325 cod. proc. civ.: The failure to produce a certified copy of the notification of the judgment prevents the court from verifying the timeliness of the appeal, rendering the appeal improcedible.

Parole chiave

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improcedibile appeal notification proof statutory time limit certified copy requirement procedural defect ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
2018, ma non ha prodotto copia della stessa munita della relata di notifica, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. , che nemmeno risulta prodotta dal controricorrente.
Art. 325 cod. proc. civ.
Ora, poiché tale inosservanza impedisce alla Corte il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., tenuto altresì conto che l’atto risulta notificato il 25.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 369 cod. proc. civ
2018, ma non ha prodotto copia della stessa munita della relata di notifica, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
Ora, poiché tale inosservanza impedisce alla Corte il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., tenuto altresì conto che l’atto risulta notificato il 25.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15832 del 2021
2018, oltre cioè i sessanta g iorni dalla pubblicazione dell a sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato improcedibile, in conformità dell’orientamento consolidato assunto da questa Corte in casi simili ( Cass. n. 15832 del 2021;
Cass. n. 19695 del 2019
Cass. n. 19695 del 2019; Cass.
Cass. n. 1295 del 2018
19695 del 2019; Cass. n. 1295 del 2018 ).
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Testo completo

proposto da: Otarasanu Ana Maria, rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Marco Casalini e per procura alle liti in calce all’atto di costituzione di ulteriore difensore dall’Avvocato Antonella Fiorini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via A. Baiamonti n.

10. Ricorrente contro Giacomozzi Rinaldo, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Maurizio Giorgino , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec del difensore. Controricorrente avverso la sentenza n.1531 della Corte di appello di Roma , depositata l’8. 3. 2018. Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 7. 6. 2022. R.G. N. 16993/2018.Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 25. 5. 2018 Otarasanu Ana Maria ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1531 dell’8. 3. 2018della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per la riforma della decisione di primo grado che aveva revocato per ingratitudine la donazione indiretta di un bene immobile fatta in suo favore da Giacomozzi Rinaldo in data 24. 11. 2008.

Giacomozzi Rinaldo ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. In via preliminare ed assorbente la Corte deve rilevare che la ricorrente, nel proprio ricorso, ha dedotto che la sentenza di appello impugnata le è stata notificata in data 26. 3. 2018, ma non ha prodotto copia della stessa munita della relata di notifica, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. , che nemmeno risulta prodotta dal controricorrente. Ora, poiché tale inosservanza impedisce alla Corte il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., tenuto altresì conto che l’atto risulta notificato il 25. 5. 2018, oltre cioè i sessanta g iorni dalla pubblicazione dell a sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato improcedibile, in conformità dell’orientamento consolidato assunto da questa Corte in casi simili ( Cass. n. 15832 del 2021;

Cass. n. 19695 del 2019; Cass. n. 1295 del 2018 ). Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 20 02 per il versamento, da parte de lla ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. Dichiara improcedibile ilricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

R.G. N. 16993/2018.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del7 giugno 2022. Il Pres