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Ordinanza — n. 20051/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation on contract clauses and servitude validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20051/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Enel Distribuzione S.p.A. against a lower court ruling regarding illegal possession and boundary restoration. The appellant argued that a servitude existed but failed to provide specific contract clauses or explain how the trial court violated civil code principles on contract interpretation. The court held that generic citations of legal articles without detailing the specific error or deviation from the lower court's reasoning are insufficient to overturn a factual finding.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 1371 c.c.; Art. 1062 c.c.: A party challenging a lower court's interpretation of a contract clause must specifically identify the violated canons and demonstrate the precise manner of deviation, rather than merely citing general statutory rules.

Parole chiave

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contract interpretation servitude validity civil code provisions appellate review specific argumentation boundary restoration illegal possession restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1371 c.c.
Art. 1062 c.c.
Elio Ludini ; -ricorrente - contro Amore Slvatore, Miceli Giovanni, Miceli Angelo e Dieli Maria; Possesso illegittimo porzione immobile – Ripristino confini - Costituzione servitù ex art. 1062 c.c. Express Holding s.r.l.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/02
Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R.
art. 1062 c.c
Elio Ludini ; -ricorrente - contro Amore Slvatore, Miceli Giovanni, Miceli Angelo e Dieli Maria; Possesso illegittimo porzione immobile – Ripristino confini - Costituzione servitù ex art. 1062 c.c.
art. 342 c.p
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.
art. 1489 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 03/04/2003
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18800/2017proposto da: "e-distribuzione S.p.A." (già denominata "Enel Distribuzione S.p.A.") , società con unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, alla Via Ombrone n. 2 (C.F. e P . Iva : 05779711000), in persona dell'Avv. Ma rco Mammoliti, suo procuratore, giusta procura in notar Nicola Atlante di Roma del 30.12.2015 ( Rep. n. 51646; Racc. n. 25632 ), rapp resentata e difesa dall'Avv. Vittorino Lo Giudice (C.F. : LGD VTR 58C16 B428M) del foro di Calta g irone, giusta procura speciale in c a lce al ricors o , ed elett ivamen te dom icilia ta in Roma, alla Via Alberico II n. 33,presso l o studio dell'A vv .

Elio Ludini ; -ricorrente - contro Amore Slvatore, Miceli Giovanni, Miceli Angelo e Dieli Maria; Possesso illegittimo porzione immobile – Ripristino confini - Costituzione servitù ex art. 1062 c.c. Express Holding s.r.l. in liquidazione a socio unico; Excelsia Nove s.r.l.; -intimati – -avverso la sentenza n. 130 / 20 1 7 emess a d a l la Corte d’appello di Catan i a in data 24/01/2017e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto Con atto di citazione del 10.2.2006 Amore S a lvatore, Miceli Giovanni, Miceli Angelo e Dieli Maria citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Caltagirone, la Enel s.p.a. e la Excelsia s.r.l., al fine di sentir dichiarare l’illegittimo possesso o detenzione da parte della prima di una porzione di immobile di loro proprietà, ordinare alla stessa Enel s.p.a. il ripristino dei confini, dichiarare l’inadempimento contrattuale della Excelsia Nove s.r.l. per aver omesso di riposizionare i confini e condannare entrambe al risarcimento dei danni.

Deducevano gli attori: -di aver acquistato in comproprietà (per la quota di 1/3 quanto ad Amore Salvatore, per la quota di 1/3 quanto a Miceli Giovanna e per il restante terzo quanto a Miceli Angelo e D ieli Maria) , con atto pubblico del 15.9.2005, dalla Excelsia Nove s.r.l . l'immobile sito nel territorio del Comune di Vizzini, SS. Siracusana, costituito da due fabbricati con area annessa, catastalmente distinto al foglio n. 57, particella 247, subalterni 2,3 e 4; - che una porzione della superficie degli immobili acquistati era occupata da manufatti dellaEnel s.p . a . che , nonostante formale d iffida , non aveva provveduto al rilascio di tali aree, persistendo nell’occupazione illegittima delle stesse, per tal via ledendo il loro diritto di poter disporre in modo pieno ed esclusivo di quanto acquistato.

Costituitasi in lite la società Excelsia Nove s.r.l. (cui, in corso di causa, era subentrata la Express Holding s.r.l., quale successore a titolo universale) che, eccependo l’inesistenza di un suo obbligo di provvedere al ripristino degli esatti confini dell'immobile, contestava la domanda chiedendone il rigetto. Costituitasi in lite anche la Enel Distribuzione s.p.a., chiedeva rigettarsi la domanda,deducendo che gli attori avevano acquistato l’immobile a corpo ed erano consapevoli della situazione di fatto e della preesistenza delle servitù passive gravanti sul fondo in favore dellaEnel.

Con sentenza n. 24 del 22.02.2012,il Tribunale di Caltagirone rigettava la domanda,condannando gli attori al pagamento delle spese processuali. Avverso detta sentenza,con atto dell’11.06.2012, Amore Salvatore, Miceli Giovanni, Miceli Angelo e Dieli Maria proponevano appello. LaExpress Holding s. r . l . in liquidazione e la Enel Distribuzione s . p . a ., nel costituirsi in giudizio, chiedevano il rigetto dell’appello. Con sentenza del 2 4 . 1 .20 1 7 , la Corte d’appello di Catan i a dichiarava cessata la materia del contendere tra gli appellanti e le società Express Holding s.r.l. e Excelsia Nove s.r.l., ordinava alla Enel Distribuzione s.p.a. di rilasciare agli appellanti, libero e sgombro da ogni manufatto, l’immobile sito nel Comune di Vizzini, SS Siracusana, costituito da due fabbricati con area annessa (catastalmente distinto al foglio n. 57, p.lla 247, subb. 2, 3 e 4), e di provvedere al ripristino dei giusti confini, rigettava la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti nei confronti della Enel Distribuzione s.p.a. e confermava per il resto la sentenza di primo grado,sulla base delle seguenti considerazioni: - occorreva prende re atto dell’ i ntervenuta transazione tra parte appellante, da un lato,e la Excelsia Nove s.r.l. e la Express Holding s.r.l. , dall’altro, con conseguente rinuncia all'azione della prima nei confronti di dette società; - quanto alla domanda proposta nei confronti della Enel s.p.a., premesso che il Tribunale non aveva accolto la stessa sull’assunto che all’art. 2 del contratto di compravendita del 15.09.2005 venivanofatte salve le servitù ex art. 1062 c.c. costituitesi pereffetto dei conferimenti eseguiti da Enel s.p.a. nei confronti delle altre società del gruppo, in atti non vi era né risultava prodotto alcun atto o documento che comprov asse , in riferimento al fondo acquistato degli appellanti, precorsi conferimenti immobiliari o “strumentali” dell’Enel in virtù dei quali po te ss e dirsi legalmente costituita servitù ex art. 1062 c.c. su porzione del terreno in questione né l’epoca in cui tali conferimenti sarebbero avvenuti e la loro consistenza; -del resto, poiché i modi di costituzione delle servitù sono tipici, nel caso di accertamento negoziale delle servitù, pur non essendo necessario l'uso di formule specifiche, era necessario che risult asser o senza incertezze o fossero determinabili in base a prefigurati elementi oggettivi, gli estremi idonei a dimostrare il reale intento delle parti, quali l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, il peso e l'utilità costituenti il contenuto della servitù e la determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della stessa; - n é p oteva ritenersi che al terzo acquirente di un fondo servente la servitù fosse ex s e opponibile, diversamente occorrendo che il titolo costitutivo di essa fosse trascritto ovvero - inequivocabilmente e non clausole generiche o di mero stile quale il riferimento “allo stato di fatto” - ne fossefatta menzione nell'atto di trasferimento; - né ancora, in difetto di qualsiasi allegazione o produzione de ll’appellata Enel s.p.a. idonea a comprovare l’ effettiva esistenza o preesistenza della servitù, potevacondividersi quanto ritenuto dal giudice dì prime cure circa il fatto che il bene venne trasferito con i pesi e le servitù sullo stesso esistenti; - ne discendeva che, relativamente alla porzione di fondo degli appellanti in cui insistevano, in assenza di idoneo titolo, manufatti dell’Enel s.p.a., tale occupazione andava ritenuta illegittima ed ordinato a detta società di lasciare libero e sgombro il fondo stesso per la parte illegittimamente detenuta,nonché di provvedere al ripristino dei confini ; - andav a, invece, rigettata la richiesta di condanna della società Enel s.p.a. al risarcimento dei danni, atteso che, in tema di determinazione del danno da illegittima occupazione di un fondo, tale danno non poteva essere ritenuto ipso facto" e nel caso in esamedifettava l’allegazione e la dimostrazione da parte degliappellanti del lamentato danno.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso "e - distribuzione S.p.A" (già denominata "Enel Distribuzione S.p.A.") , sulla b ase di tr e motivi.

Amore Slvatore, Miceli Giovanni, Miceli Angelo e Dieli Maria, la Express Holding s.r.l. in liquidazione a socio unico e la Excelsia Nove s.r.l., sebbene regolarmente intimati, non hanno svolto difese. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1498, 1483, 1490 e 1492 c.c., per aver la corte d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello a causa della genericità della sua formulazione. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Anche a non voler ritenere che, essendosi pronunciata nel merito del gravame, la corte catanese abbia implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, va segnalato che, in tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, deducendo che l’appellante aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello siatrascritto in modo completo (o, quantomeno, nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure attinenti alla inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso (Sez.

L, Sentenza n. 11477 del 12/05/2010; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021). Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre, dapprima, la genericità e, poi, la non pertinenza dei motivi di gravame proposti dalla controparte, sostenendo che, avendo la medesima posto alla base dell’appello le norme in materia di garanzie per evizione e l’art. 1489 c.c., le stesse avrebbero presupposto l’ignoranza da parte dell’acquirente, rispettivamente, dell’altruità della cosa o della presenza di pesi/oneri sull’immobile a favore di terzi, laddove, nella fattispecie, gli acquirenti sarebbero stati a conoscenza della presenza del manufatto di Enel e, ciò nonostante, avrebbero accettato ugualmente di acquistare il bene.

Ha aggiunto che le dette norme invocate con l’atto di appello prevedevano, quali rimedi a tutela dell’acquirente, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto, e non anche l’obbligo di rimuovere un manufatto, come invece invocato nei confronti di Enel. Difetta, invece, del tutto la riproduzione delle difese svolte dagli allora appellanti avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la loro domanda di rilascio proposta nei confronti della Enel s.p.a.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la omessa ed erronea valutazione di fatti decisivi ai fini della decisione, la violazione degli artt.1362 e 1371 c.c., l’erronea ed omessa valutazione del contenuto e delle clausole specifiche del contratto di compravendita e l’erronea e parziale ricostruzione della volontà negoziale delle parti espressa nel contratto, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la corte territoriale erroneamente, a suo dire, interpretato il contenuto oggettivo del contratto di compravendita del 15.9.2005.

3. Con il terzo motivo la ricorrente la menta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 e 1498 c.c. e 112 c.p.c. ed il vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito ritenuto che non si sarebbe mai costituita una servitù in favore di Enel e che, in ogni caso, essa non avrebbe avuto alcun titolo per il mantenimento dell’installazione sul fondo. 3.1. I due motivi, da trattare congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.La corte d’appello ha accolto la domanda proposta dagli originari attori nei confronti della Enel s.p.a. sulla base delle seguenti considerazioni: 1)non risultavano in atti o documenti comprovanti i conferimenti eseguiti da Enel nei confronti delle altre società del gruppo, per effetto dei quali erano state costituite le servitù ex art. 1062 c.c. di cui veniva fatta menzione all’art. 2 del contratto di compravendita del 15.9.2005 (pag. 7); 2)per quanto, all’art. 2 del contratto, venisse precisato che la compravendita era intervenuta a corpo “… ivi comprese le eventuali servitù ex art. 1062 c.c. costituitesi per effetto dei conferimenti eseguiti da Enel s.p.a. in esecuzione del cd.

Decreto Bersani in favore delle altre società del gruppo Enel”, ai fini della costituzione di una servitù, occorreva che dall’atto risultassero senza incertezze, o fossero almeno determinabili sulla base di criteri obiettivi, l’indicazione del fondo dominante e di quello servente, il peso e l’utilità costituenti il contenuto della servitù e la determinazione dell’estensione e delle modalità di esercizio della stessa (pag. 9); 3)perché una servitù fosse opponibile al terzo acquirente di un fondo servente, occorreva che il titolo costitutivo di essa fosse stato trascritto o, almeno, che di esso ne fosse fatta menzione nell’atto di trasferimento (pag. 9).

L'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.

In particolare, in tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito. D’altra parte, l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c., in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 08/03/2017; conf.

Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). Nella fattispecie in esame, premesso che la corte territoriale non ha omesso di considerare l’art. 2 del contratto di compravendita e, per l’effetto, il correlato art. 4, la ricorrente, a ben vedere, propone una interpretazione alternativa delle clausole contrattuali, non prendendo specifica posizione sui rilievi formulati in sentenza in precedenza riportati. Il sindacato di legittimità, invece, non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

In particolare, Enel ha preso espressa posizione solo sul rilievo sub 3) in precedenza riportato (deducendo che la servitù, in realtà, era stata espressamente menzionata nell’atto di trasferimento al terzo del fondo servente), ma non anche sugli altri due, da soli idonei a sostenere l’impianto motivazionale. Orbene, se è vero che, in caso di mancata trascrizione del relativo atto costitutivo, la servitù è inopponibile agli aventi causa, a titolo particolare, del proprietario del fondo servente, che abbiano acquistato in base ad un titolo regolarmente trascritto, a meno che la servitù sia stata portata a loro conoscenza, ed implicitamente da essi accettata, nei rispettivi atti di trasferimento della proprietà, è altrettanto vero che, in quest'ultimo caso, ai fini di detta opponibilità non è sufficiente che, in luogo della descrizione della servitù esistente, l'atto di trasferimento contenga frasi generiche o di mero stile, ricorrenti negli atti notarili (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 03/04/2003).

A tal ultimo riguardo, la ricorrente, sebbene affermi (cfr. pag. 27 del ricorso) che il peso/vincolo sia stato espressamente menzionato nel contratto di compravendita con riferimenti specifici e circostanziati, non fa seguito a tale affermazione la riproduzione della clausola negoziale nella quale si sarebbe in concreto tradotta. Per quanto, poi, abbia richiamato in rubrica la violazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., la ricorrente ha del tutto omesso di indicare in che termini la lettura da lei offerta avrebbe realizzato l’equo contemperamento degli interessi delle parti.

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere dispecificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato. Da ultimo, la circostanza che il manufatto installato dalla Enel preesistesse all’acquisto del fondo operato dai resistenti nel 2005 ed altresì a quello operato dalla di loro dante causa (la Excelsia Nove s.r.l.) il 13.12.2004 non comporta di per sé che la detta installazione fosse legittima.

4. In definitiva,il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.800 ,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); -dichiara la parte ricorrente tenuta al versament