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Sentenza — n. 19930/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 19930/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19930/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZA sul ricorso proposto da: Lesti Loredana, Cascianelli Giovanna, Coltellacci Romano Carlo, Macciomei Patrizia, Mannisi Luciano, Sciarra Simona e Tata Antonio, rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Ugo De Carolis n. 101. Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege.

Regesto Legislator

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art. 91 cod. proc. civ, art. 2233 cod. civ; Sentenza — n. 19930/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 2233 cod. civ. e del d.m. n. 55 del 2014, lamenta che il provvedimento impugnato, nel liquidare le spese del giudizio, le R.G. N. 5446/2021. abbia determinate in euro 1.104,00, che rappresenta un importo al di sotto dei minimi tariffari, tenuto conto che il valore della controversia era di euro 1.254,65, sicché, in base allo scaglione corrispondente, la liquidazione non poteva essere inferiore, ai sensi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, a euro 1.198,50.

Parole chiave

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spese di ripristino rettificazione della decisione modificazione delle conclusioni calcolo dell'indennità risarcitoria impugnabilità della decisione di rinvio indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

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art. 91 cod. proc. civ
Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art.
art. 2233 cod. civ
civ., dell'art. 2233 cod. civ.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: Lesti Loredana, Cascianelli Giovanna, Coltellacci Romano Carlo, Macciomei Patrizia, Mannisi Luciano, Sciarra Simona e Tata Antonio, rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Ugo De Carolis n. 101. Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege.

Contro ricorrente avverso il decreto n. 39 della Corte di appello di Perugia, depositato 1'11. 8. 2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5. 5. 2022 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi; R.G. N. 5446/2021. viste udite le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa Con decreto n. 164 dell'Il. 8. 2020 la Corte di appello di Perugia accolse l'opposizione proposta da Lesti Loredana, Cascianelli Giovanna, Coltellacci Romano Carlo, Macciomei Patrizia, Mannisi Luciano, Sciarra Simona e Tata Antonio avverso il provvedimento del consigliere designato che aveva loro liquidato la somma di euro 1.200,00 ciascuno a titolo cii equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 in relazione ad un processo presupposto avente ad oggetto l'applicazione della medesima legge, condannando l'Amministrazione convenuta al maggior importo di euro 1.264,65, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

In particolare, la Corte distrettuale ritenne fondata la censura degli opponenti, secondo cui la somma liquidata dal giudice delegato rappresentava solo la sorte capitale all'esito del giudizio presupposto di equa riparazione, sicché ad essa dovevano essere aggiunti gli interessi legali dalla domanda, pari complessivamente ad euro 64,65. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato 1'11. 2. 2011, hanno proposto ricorso da Lesti Loredana, Cascianelli Giovanna, Coltellacci Romano Carlo, Macciomei Patrizia, Mannisi Luciano, Sciarra Simona e Tata Antonio, affidandosi a due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. Con ordinanza del 13. 12. 2021 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Il Procuratore generale ha deposito le conclusioni scritte indicate in epigrafe.

Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art. 2233 cod. civ. e del d.m. n. 55 del 2014, lamenta che il provvedimento impugnato, nel liquidare le spese del giudizio, le R.G. N. 5446/2021. abbia determinate in euro 1.104,00, che rappresenta un importo al di sotto dei minimi tariffari, tenuto conto che il valore della controversia era di euro 1.254,65, sicché, in base allo scaglione corrispondente, la liquidazione non poteva essere inferiore, ai sensi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, a euro 1.198,50.

Il secondo motivo del ricorso denunzia violazione ed(o falsa applicazione dell'art. 4, punto 2, d.m. n. 55 del 2014 e difetto di motivazione, lamentando che nella liquidazione delle spese la Corte di appello non abbia considerato, senza alcuna motivazione sul punto, la possibilità di aumento in ragione del numero dei ricorrenti. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. L'art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 stabilisce che il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, va determinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

L'art. 10 del predetto codice stabilisce al riguardo il criterio generale secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda. Sulla base di tale criterio di ordine generale questa Corte ha avuto già modo di precisare che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza ( Cass. n. 27871 del 2017;

Cass. n. 536 del 2001 ). Nel caso di specie il giudizio, di carattere contenzioso, instaurato dagli odierni ricorrenti dinanzi alla Corte di appello non investiva l'intero importo liquidato dal consigliere delegato con il provvedimento opposto, pari a euro 1.200,00 per ciascun ricorrente, ma censurava soltanto il fatto che la somma così liquidata non era comprensiva degli interessi all'epoca già maturati. Come risulta dalla lettura del decreto e dello stesso ricorso le parti private avevano infatti avanzato opposizione lamentando che l'indennizzo per l'irragionevole R.G.

N. 5446/2021. durata del processo presupposto, che a sua volta era stato attivato a mente della stessa legge n. 89 del 2001, non avesse preso in considerazione e quindi liquidato gli interessi legali maturati dalla data della domanda di equa riparazione all'epoca proposta. Ne discende che, in applicazione dei principi sopra richiamati, non appare condivisibile il presupposto da cui muove il ricorso, vale a dire che il valore della causa su cui la Corte di appello ha deciso sia pari a euro 1.264,65, con conseguente applicazione dello scaglione corrispondente della tabella, atteso che la domanda proposta aveva ad oggetto soltanto la mancata liquidazione della somma, per interessi maturati, di euro 64,45.

Né in senso contrario può avere rilievo che la Corte di appello, in riforma del provvedimento del giudice delegato, " fermo il resto del contenuto " abbia ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di euro 1.264,65, atteso che la modifica ha interessato l'aumento del solo importo liquidato per interessi legali. Ne consegue l'infondatezza dei motivi, atteso che la somma liquidata a titolo di spese di giudizio è superiore ai valori medi previsti dalla tabella del d.m. n. 55 del 2014 in relazione allo scaglione corrispondente, ed appare ad ogni modo comprensiva dell'eventuale aumento in ragione del numero dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 4 del d.m. citato.

Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 300,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, n