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Ordinanza — n. 19923/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against will nullity ruling due to lack of necessary co-litigants and insufficient handwriting evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19923/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Flavio Moretti against the lower court's declaration of nullity for a holographic will. Moretti argued that the appellate court erred in dismissing claims regarding missing necessary co-litigants and the absence of comparative handwriting samples for specific digits. The court held that the lower courts correctly applied procedural rules and that the evidence presented was insufficient to overturn the finding of incomplete authorship.

Regesto Legislator

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Art. 102, 167, 115 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 157 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The court of appeal's rejection of an appeal regarding the nullity of a holographic will due to lack of necessary co-litigants and insufficient comparative handwriting evidence is not subject to cassation review.

Parole chiave

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holographic will nullity necessary co-litigants comparative handwriting samples procedural violation burden of proof successione legittima accertamento della qualità di erede validità del testamento

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
b) Il quinto motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione dell'art. 132, n.
Art. 157 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 2697 c.c.: la Corte d'appello, nell'affermare che era stata raggiunta la prova della non completa attribuibilità del testamento alla de cuius, si è basata su valutazioni del consulente tecnico palesemente errate ed omissive così invertendo l'onere della prova.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-
art. 602 c.c
art. 2697 c.c
Il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 2697 c.c.: la Corte d'appello, nell'affermare che era stata raggiunta la prova della non completa attribuibilità del testamento alla de cuius, si è basata su valutazioni del consulente tecnico palesemente errate ed omissive così invertendo l'onere della prova.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n.12307/2015
sez. un., n.12307/2015
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Testo completo

a seguente STAGNALAZIONE Plat XECUPERO ORDINANZA C.U. an. co. l guair DPIL 115/02 sul ricorso 2717-2017 proposto da: MORETTI FLAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO LANZA; - ricorrente - contro RINALDI SILVIA, RINALDI ALESSANDRA, MONTORIO GIOCONDA, GHIZZI MATTEO, RINALDI ANNA MARIA, MONTORIO GIORGIO, RINALDI ROSANNA, GHIZZI MICHELA, VACCA MARIA ANNA, GASPARI SILVANA, GHIZZI GIORGIO, RINALDI NICOLETTA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS, 86, presso lo studio dell'avvocato PAOLA GHEZZI, che li rappresenta e difende unitamente alle avvocato RICCARDO CINTI, - controricorrenti - contro ZAUPA ROBERTO, ANGIOLOA VACCA; - intimati - avverso la sentenza n. 2408/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

20. R.G. 2717/2017 PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 166/2015, accoglieva la domanda di Claudio, Anna Maria e Clotilde Rinaldi e dic:hiarava la nullità del testamento olografo attribuito a Maria Luigia Fides Rinaldi che istituiva quale unico erede Flavio Moretti, per difetto di integrale olografia, e dichiarava per l'effetto aperta la successione legittima della de cuius.

2. La sentenza era impugnata da Flavio Moretti con atto articolato in nove motivi. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 25 ottobre 2016, n. 2408, ha rigettato il gravame.

3. Avverso la pronuncia Flavio Moretti ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Silvana Gaspari, Ros.;anna, Nicoletta, Alessandra e Silvia Rinaldi (quali eredi di Claudio Rinaldi), Maria Anna Vacca (quale erede di Arrigo Vacca), Giorgio e Gioconda Montorio (quali eredi di Clotilde Rinaldi), Giorgio, Michela e Matteo Ghizzi (quale erede di Loretta Montorio, a sua volta erede di Clotilde Rinaldi) e Anna Maria Rinaldi. Gli intimati Angiola Vacca e Roberto Zaupa non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in sei motivi.

1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e ne è pertanto opportuna la trattazione congiunta.

a) Il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 167 e 115 c.p.c.": il giudice d'appello, come quello di primo grado, ha erroneamente respinto il primo motivo di appello ritenendo integro il contraddittorio, così rigettando l'eccezione del ricorrente di carenza di litisconsorti necessari; nel giudizio di primo grado, e precisamente nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., il ricorrente, dopo avere rilevato che gli attori non avevano provato la loro qualità di eredi legittimi della de cuius, aveva evidenziato che lo "schema riassuntivo della genealogia della de cuiusv era documento privo di alcuna valenza certificativa e riportava anche il nome di altre persone, ossia anche Gianni Rinaldi, Battista Rinaldi, Silvio Rinaldi, Anna Rinaldi, Maria Luisa Vacca e Luigi Vacca.

b) Il secondo motivo contesta "violazione degli artt. 183, 100 e 115 c.p.c.": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto infondato il secondo motivo di gravame, in quanto la qualità di eredi non sarebbe stata contestata tempestivamente, quando invece la contestazione è stata tempestiva, essendo avvenuta con la memoria sopra ricordata, e non avrebbe valore quale riconoscimento della qualità ereditaria degli attori la transazione conclusa tra le parti. I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello, nel rigettare i primi due motivi di gravame, ha rilevato come il ricorrente avesse lamentato la carenza di litisconsorzio, erroneamente ritenuto integro dal primo giudice, e la mancata dimostrazione della qualità di eredi da parte degli attori, limitandosi a fare riferimento allo schema prodotto dagli attori, schema nel quale erano indicati anche nominativi diversi da quelli dei medesimi attori.

La Corte ha precisato che da un lato lo schema è una mera rappresentazione della genealogia della defunta e che dall'altro lato gli attori avevano dedotto di essere, insieme al cugino Arrigo Vacca, gli unici parenti in vita della de cuius e perciò gli unici chiamati alla successione; a fronte di tale allegazione - ha proseguito la Corte d'appello - l'attore non aveva indicato quali soggetti fossero invece ancora in vita e dovessero essere citati in causa. In tal modo la Corte d'appello ha correttamente seguito l'orientamento di questa Corte secondo il quale, quando un soggetto agisce nel processo nella qualità di erede del defunto, spetta alla controparte, che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri eredi, fornire la relativa prova (cfr., al riguardo, da ultimo, Cass. n. 19400/2019).

2) Il terzo motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 602 e 606 c.c.": la Corte d'appello ha ritenuto che "la validità del testamento olografo esiga l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento", così ritenendo nullo il testamento quando mancava la certa olografia solo della data e della parola "Coriano", quale indicazione del luogo di redazione dell'atto. Il motivo non può essere accolto. Come ha riconosciuto lo stesso ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte "la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità" (così Cass. n. 20703/2013); pertanto "nel testamento [..] l'apposizione [della data] ad opera di terzi [..], se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione" (così Cass. n. 27414/2018).

La Corte d'appello, sulla base delle risultanze del consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuta raggiunta la prova della non attribuibilità della parola "Coriano" e della data del testamento alla de cuius, così escludendo la completa autografia del testamento richiesta a pena di nullità dagli artt. 602 e 606 c.c.

3) Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati.

a) Il quarto motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 157, comma 2, c.p.c.": con il quarto motivo d'appello il ricorrente aveva lamentato che il giudice di primo grado avesse fatto interamente proprie le argomentazioni della consulenza tecnica grafologica svolta in corso di causa, evidenziando che la mancanza di olografia non era stata provata e che gli esiti della consulenza erano erronei e contraddittori, avendo in particolare escluso l'esistenza di scritture di comparazione in ordine alle cifre 1 e 4; al riguardo la Corte d'appello ha rigettato il motivo, ritenendo nuova la doglianza relativa all'esistenza di una scrittura di comparazione circa la cifra 4 della data, così assoggettando la doglianza alla disciplina di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. implicitamente applicata dalla Corte d'appello.

b) Il quinto motivo contesta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.": l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio per la quale l'assenza di autografe scritture comparative in ordine alle cifre 1 e 4 limita una esaustiva verifica in merito alla corrispondenza o meno di tutte le cifre componenti la suddetta data è errata, in quanto le cifre 1 e 4 sono chiaramente visibili in tre "manoscritture autografe di comparazione"; pertanto la Corte d'appello, nell'affermare quanto alla cifra 1 che la questione era già stata chiarita dal consulente d'ufficio in sede di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, omette l'esame di un fatto decisivo ed espone una motivazione apparente, non avendo in realtà il consulente d'ufficio fornito chiarimenti.

I motivi non possono essere accolti. Entrambi contestano alla Corte d'appello, sotto differenti profili e richiamando differenti parametri, di non avere considerato l'esistenza di scritture comparative in relazione alle singole cifre 1 e 4, profili esaminati dalla Corte d'appello con accertamento ad essa riservato ed insindacabile da parte di questa Corte di legittimità; in particolare non si ravvisa il vizio della violazione dell'art. 157, comma 2, c.p.c., non avendo la Corte d'appello parlato di nullità in relazione al riconoscimento da parte del difensore del ricorrente di mancanza di scritture comparative.

4) Il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 2697 c.c.: la Corte d'appello, nell'affermare che era stata raggiunta la prova della non completa attribuibilità del testamento alla de cuius, si è basata su valutazioni del consulente tecnico palesemente errate ed omissive così invertendo l'onere della prova. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente richiama il precedente di questa Corte secondo cui "la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l'onere della relativa prova secondo i principi generali dettati in materia di accertamento negativo" (così Cass., sez. un., n.12307/2015).

Il ricorrente però non considera che la Corte d'appello, lungi dall'invertire l'onere della prova, ha ritenuta raggiunta la prova della non completa provenienza del testamento dalla de cuius, così ritenendo che gli originari attori avessero assolto al loro onere probatorio. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 10.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-