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Ordinanza — n. 19868/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of commission claim due to lack of proof of mediator registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19868/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed Francesco Palmisano's appeal against the lower court's dismissal of his claim for €25,500 in commission fees. Palmisano argued he was a registered mediator, but the appellate court had rejected his appeal because he failed to prove his registration, rendering the mediation contract void. The Court found the lower court erred in applying Article 348 bis of the Civil Procedure Code, as the lack of registration was not definitively proven, thus allowing the appeal to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 348 bis c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: The appellate court's declaration of inadmissibility based on unproven lack of mediator registration is erroneous when the registration status remains uncertain, requiring the case to be remanded for further examination of the claim's validity.

Parole chiave

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mediator registration commission claim appellate inadmissibility void contract civil procedure code prova della proprietà iscrizione d'ipoteca requisito della firma

Disposizioni normative citate

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Art. 348 bis c.p.c.
2017 la Corte di appello di Bari dichiarò inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis cod.
Art. 345, comma 3 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 345, comma 3, cod.
Art. 232, comma 1 c.p.c.
167, comma 1, e 183, comma 6, e dell’art. 232 cod.
art. 348 bis cod. proc. civ
2017 la Corte di appello di Bari dichiarò inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., l’appello proposto da Palmisano Francesco avverso la sentenza n.
art. 232 cod. proc. civ
167, comma 1, e 183, comma 6, e dell’art. 232 cod. proc. civ.
art. 183 cod. proc. civ
art. 177 cod. proc. civ
Irrilevante è invece la circostanza che il giudice abbia ammesso le prove circa l’effettivo espletamento da parte del Palmisano dell’attività di mediazione, atteso il principio, sancito dall’art. 177 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4596 del 1978
Cass. n. 9436 del 2018
Cass. n. 4837 del 2018
9436 del 2018; Cass. n. 4837 del 2018 ).
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Testo completo

o la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Palmisano Francesco Vito Nunzio, rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Antonio Morollo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Antonino Marazzita in Roma, via Vincenzo Tangorra n.9. Ricorrente contro Aceto Maria Maddalena, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Emanuele Virgintino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Carlo Cipriani in Roma, via Federico Confalonieri n.

1. Controricorrente e Aceto Vittoria, rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati Giovanni Chicco e Nicola Mililllo, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari, via Argiro n.

56. Controricorrente e Aceto Stefania.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b R.G. N. 9540/2017. Numero registro generale 9540/2017 Numero sezionale 2719/2021 Numero di raccolta generale 19868/2022Intimata Data pubblicazione 20/06/2022 avverso la sentenza n. 2083 del Tribunale di Bari, depositata il 13. 4. 2016 e l’ordinanza della Corte di appello di Bari n. 414, depositata il 9. 2.2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15. 12. 2021 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi. Fatti di causa e ragioni della decisione Con ordinanza n. 414 del 9. 2. 2017 la Corte di appello di Bari dichiarò inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., l’appello proposto da Palmisano Francesco avverso la sentenza n. 2083 del 13. 4. 2016 del Tribunale di Bari, che aveva respinto la sua domanda nei confronti di Aceto Maria Maddalena, Aceto Stefania e Aceto Vittoria Maria Teresa per il pagamento della somma di euro 25.500,00 a titolo di provvigione per l’attività di mediazione da lui svolta per la vendita di un immobile di loro proprietà.

La Corte, precisato che la domanda era stata respinta dal Tribunale per non avere l’attore provato la propria iscrizione all’albo dei mediatori, che costituiva il presupposto legittimante del suo diritto a ricevere la provvigione, affermò che l’impugnazione proposta non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta, tenuto conto, da un lato, della mancata prova da parte del Palmisano della propria iscrizione all’albo dei mediatori e della inammissibilità della produzione in appello del relativo certificato di iscrizione e, dall’altro, che, in difetto di tale presupposto, il contratto di mediazione è affetto da nullità e di conseguenza il compenso del mediatore non esigibile.

Per la cassazione di entrambe le decisioni ricorre, con atto notificato il 7. 4. 2017, Palmisano Francesco, sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsi Aceto Mara Maddalena e Aceto Vittoria, mentre Aceto Stefania non ha svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Le controricorrenti hanno depositato memoria.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :

D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b R.G. N. 9540/2017. Numero registro generale 9540/2017 Numero sezionale 2719/2021 Il primo, articolato motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazioneNumero di raccolta generale 19868/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 degli artt. 101, 112, 115, 116 e 183, comma 4, degli artt. 167, comma 1, e 183, comma 6, e dell’art. 232 cod. proc. civ. Con una prima censura il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto non raggiunta la prova della sua iscrizione all’albo dei mediatori immobiliari nonostante la produzione in primo grado del certificato della Camera di commercio, da cui risultava che egli esercitava attività di “ agente di affari in mediazione per immobili “ e la mancata contestazione sul punto in sede di comparsa di risposta, avendo le convenute sollevato tardivamente l’eccezione soltanto dopo il deposito delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ.

La seconda censura denunzia che il giudice di primo grado abbia omesso di indicare alle parti la questione della asserita nullità della mediazione, rilevandola d’ufficio in sentenza, senza provocare su di essa il contraddittorio, ed abbia anzi, per così dire, rassicurato l’attore al riguardo, dando ingresso alle prove da lui richieste in ordine all’attività di mediazione da lui in concreto espletata. Con una terza censura il ricorso si duole che non sia stato considerato il comportamento confessorio della convenuta Aceto Stefania, che aveva versato all’attore la quota di provvigione a suo carico, e la mancata comparizione delle altre convenute all’udienza fissata per il loro interrogatorio formale.

Il motivo è fondato con riferimento alla prima censura. Va premesso che la sentenza di primo grado ha motivato il rigetto della domanda al pagamento della provvigione ritenendo che il documento prodotto dall’attore, consistente in una visura della Camera di commercio di Bari, si limitava ad attestare che l’attività svolta dall’attore era quella di “ mediazione per immobili “, senza tuttavia documentare la iscrizione all’albo dei mediatori immobiliari, e che tale valutazione è stata confermata dal giudice di secondo grado, che ha affermato che tale atto attestava la mera iscrizione nel registro delle imprese, non l’iscrizione nell’apposito albo dei mediatori istituito dalla legge n. 39 del 1989.F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b R.G. N. 9540/2017. Numero registro generale 9540/2017 Numero sezionale 2719/2021 Tanto precisato, la doglianza è fondata avendo il giudice di merito incentrato Numero di raccolta generale 19868/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 le proprie ragioni sul presupposto che la parte dovesse fornire prova diretta dell’iscrizione all’albo dei mediatori, non conformandosi all’orientamento di questa Corte, secondo cui l'onere della prova dell'iscrizione nell'albo dei mediatori, previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, che grava sul soggetto che vanta il diritto alla provvigione, può essere assolto non solo mediante prova diretta ma anche mediante la prova per testimoni o per presunzioni ( Cass. n. 11539 del 2013 ).

In particolare, si è precisato che la prova per presunzione può consistere nell'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio ( Cass. n. 20556 del 2021; Cass. n. 26292 del 2007 ). Le altre censure sono invece infondate. Quanto alla seconda, perché la questione del difetto di prova della iscrizione in discorso non è stata rilevata dal giudice in sentenza, ma risulta eccepita dalle parti convenute. Irrilevante è invece la circostanza che il giudice abbia ammesso le prove circa l’effettivo espletamento da parte del Palmisano dell’attività di mediazione, atteso il principio, sancito dall’art. 177 cod. proc. civ., secondo cui le ordinanze istruttorie, avendo natura ordinatoria, “ non possono mai pregiudicare la decisione della causa “, la cui considerazione esclude che costituisca vizio di nullità della sentenza la discordanza tra la statuizione in essa adottata, sia di rito che di merito, e l’ordinanza istruttoria adottata nel corso del procedimento.

L’ultima censura è infine destituita di fondamento, tenuto conto del principio che, in tema di obbligazioni solidali, gli effetti dell’atto compiuto dal singolo debitore si estende agli altri obbligati soltanto nel caso in cui siano ad essi favorevoli e non anche quando siano pregiudizievoli, il quale comporta che il riconoscimento del debito, fatto da un condebitore, anche qualora abbia gli estremi della confessione stragiudiziale, non esercita effetti sugli altri ( Cass.n. 4596 del 1978 ). A tali rilevi merita aggiungere che la qualificazione della condotta del debitore come confessione presuppone un apprezzamento di fatto demandato dalla legge al solo giudice di merito, che sfugge pertanto ai poteri di questa Corte di legittimità e che il mero pagamento da parte di una F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b R.G. N. 9540/2017. Numero registro generale 9540/2017 Numero sezionale 2719/2021 delle convenute costituisce una circostanza da cui non può essere presunta, Numero di raccolta generale 19868/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 come invece sostiene il ricorrente, il fatto incerto della sua iscrizione all’albo, ben potendosi nel caso di specie il pagamento ricondursi all’adempimento di un’obbligazione naturale.

La dedotta violazione dell’art. 232, comma 1, cod. proc. civ. non sussiste, atteso che, ai sensi di tale disposizione, il giudice può, non deve, ritenere ammessi i fatti nel caso in cui la parte chiamata a rendere l’interrogatorio non compaia alla relativa udienza, con l’effetto che una tale valutazione va ricondotta ad un potere discrezionale, posto a base del principio del libero convincimento del giudice, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità ( Cass. n. 9436 del 2018; Cass. n. 4837 del 2018 ). Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., censurando la decisione della Corte di appello di inammissibilità della produzione in giudizio del certificato attestante l’iscrizione del Palmisano all’albo dei mediatori immobiliari, va dichiarato assorbito.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e la causa è rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione, rigettandolo per il resto, e dichiara assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021. Il Presidente Pasquale D’Ascola F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P