Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19752/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal against inheritance costs ruling, finding specific appeal grounds valid and testamentary interpretation plausible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19752/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed Luigi Gaiardoni's appeal against the Venice Court of Appeal's decision regarding inheritance costs. Gaiardoni argued that the lower court incorrectly distinguished between pre-death and post-death legal expenses, violating the testator's explicit instruction that all such costs were hereditary debts. The court found the lower court's reasoning implausible given the testamentary language and upheld the specific nature of Gaiardoni's appeal regarding his personal payment of fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1362 c.c.; Art. 647 c.c.; Art. 653 c.c.; Art. 661 c.c.; Art. 342 c.p.c.: When a testator explicitly assigns the duty to pay legal costs to an executor, a lower court's distinction between pre-death and post-death expenses violates the will if the costs were incurred solely by the executor's initiative.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance costs testamentary duty legal expenses executor testamentary specific appeal grounds false application of law cassation appeal responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 c.c.
Art. 647 c.c.
1362 ss., 647 e 661 c.c.": la sentenza impugnata "non ha saputo interpretare il testamento" e al tempo stesso ha obliterato l'art. 647 c.c. sull'onere che può essere apposto all'istituzione di erede, l'art.
Art. 653 c.c.
sull'onere che può essere apposto all'istituzione di erede, l'art. 653 c.c. sul legato di cosa genericamente determinata e l'art.
Art. 661 c.c.
sul legato di cosa genericamente determinata e l'art. 661 c.c. sul prelegato.
Art. 342 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
art. 647 c.c
1362 ss., 647 e 661 c.c.": la sentenza impugnata "non ha saputo interpretare il testamento" e al tempo stesso ha obliterato l'art. 647 c.c.
art. 653 c.c
sull'onere che può essere apposto all'istituzione di erede, l'art. 653 c.c.
art. 661 c.c
sul legato di cosa genericamente determinata e l'art. 661 c.c.
art. 1362 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 28319/2017
(al riguardo si veda, ex multis, Cass. 28319/2017).
Cass., sez. un., n. 27199/2017
8-11 del ricorso) sono infatti specifici e non generici come ha affermato la Corte d'appello (sui criteri fissati da questa Corte per il rispetto dei requisiti di specificità dell'atto d'appello v., per tutte, Cass., sez. un., n. 27199/2017).
sez. un., n. 27199/2017
8-11 del ricorso) sono infatti specifici e non generici come ha affermato la Corte d'appello (sui criteri fissati da questa Corte per il rispetto dei requisiti di specificità dell'atto d'appello v., per tutte, Cass., sez. un., n. 27199/2017).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13239-2017 proposto da: GAIARDONI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO DALFINI; - ricorrente - contro RIGONI MARIO, RIGONI PIERGIOVANNI, GAIARDONI ROBERTO, RIZZINI GIOVANNI BATTISTA, RIZZINI MARIA LUISA, RIZZINI PIERGIORGIO, rappresentati e difesi dagli avv.ti NICOLA GRANI, STEFANO CALOI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 693/2017 della CORTE D'APPELLOs di VENEZIA, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

16. R.G. 13239/2017 PREMESSO CHE 1. Nel 2003 Francesca Ranaldi e Gaetana Rigoni convenivano in giudizio Lucia e Annamaria Casata, chiedendo al Tribunale di Verona di pronunciare l'annullamento del contratto di vendita di un immobile stipulato tra le parti. Il 3 dicembre 2003 decedeva una delle due attrici, Gaetana Rigoni, che con testamento olografo (riportato alle pp. 3-4 del ricorso), dopo avere nominato eredi tutti i nipoti e quale esecutore testamentario il nipote Luigi Gaiardoni, ha previsto che quest'ultimo "dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese legali necessarie al proseguimento della causa civile"; ha poi precisato che "in caso di esito vittorioso della causa lascio a Francesca Ranaldi l'usufrutto dell'edificio (oggetto di causa) e a mio nipote Luigi Gaiardoni la nuda proprietà., ma egli dovrà provvedere a sue spese al pagamento nei confronti delle signore Casata (le controparti) di ogni somma eventualmente prevista nella sentenza di annullamento del contratto [..], fatta eccezione per le spese legali che saranno a carico dell'eredità".

Il processo è stato riassunto da Luigi Gaiardoni. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 114/2009, ha rigettato la domanda e ha condannato le parti attrici a pagare euro 17.358,68 a titolo di spese legali. Gaiardoni ha impugnato la sentenza.

2. Nel frattempo Gaiardoni ha promosso nei confronti degli altri sei coeredi il presente giudizio, chiedendo e ottenendo un decreto che ingiungeva il pagamento del rimborso pro quota delle spese legali, in ragione di euro 2.479,81 per ciascun erede. Il decreto è stato opposto e l'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Verona, che con sentenza n. 3075/2013 ha revocato il decreto. La sentenza è stata impugnata da Gaiardoni. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza 29 marzo 2017, n. 693, ha rigettato l'appello, confermando la pronuncia di primo grado sulla base del seguente ragionamento: se le spese per il proseguimento della causa sorte sino alla morte della de cuius costituivano suoi debiti personali, rientranti nelle passività dell'asse, le spese successive non potevano invece qualificarsi ereditarie, essendo sorte solo per iniziativa autonoma di Gaiardoni, che ha riassunto il processo a titolo personale di coerede, essendo d'altro canto solo suo l'interesse processuale; circa la deduzione del ricorrente di avere pagato le spese con denaro proprio, la Corte d'appello ha poi ritenuto che la questione era in ogni caso stata denunciata con motivo non specifico.

3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione Luigi Gaiardoni. Resistono con controricorso Giovanni Battista Rizzini, Maria Luisa Rizzini, Piergiorgio Rizzini, Roberto Gaiardoni, Mario Rigoni e Piergiovanni Rigoni. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Per ragioni di priorità logica, va esaminato per primo il secondo motivo. Il motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 647 e 661 c.c.": la sentenza impugnata "non ha saputo interpretare il testamento" e al tempo stesso ha obliterato l'art. 647 c.c. sull'onere che può essere apposto all'istituzione di erede, l'art. 653 c.c. sul legato di cosa genericamente determinata e l'art. 661 c.c. sul prelegato. Il motivo è fondato laddove lamenta la falsa applicazione dell'art.1362 c.c. Il testamento prevede infatti che il ricorrente, nella sua qualità di esecutore testamentario, dovesse provvedere al pagamento, oltre che dei legati, "di tutte le spese legali necessarie al proseguimento della causa civile relativa all'annullamento del contratto di vendita", a tal fine disponendo che tutti i titoli e le somme di denaro fossero "messi a disposizione del nominato esecutore testamentario", ribadendo ancora che le spese legali sarebbero state "a carico della eredità".

Alla luce di tali espressioni letterali l'interpretazione della Corte d'appello, che ha distinto all'interno delle "spese per proseguire la causa" quelle sorte sino alla morte della testatrice e quelle successive che non potrebbero qualificarsi come ereditarie, essendo sorte solo per iniziativa autonoma del ricorrente, è interpretazione non plausibile e come tale si pone in violazione dell'art. 1362 c.c. (al riguardo si veda, ex multis, Cass. 28319/2017).

2) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.342 c.p.c.", in quanto il ricorrente aveva specificamente impugnato la sentenza di primo grado, in particolare contestando di avere provato l'avvenuto pagamento delle spese di lite con denaro proprio, avendo prodotto il proprio estratto conto con la memoria depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 c.p.c., estratto conto dal quale emerge che l'assegno circolare "è stato formato con denari tratti dal conto personale del Gaiardoni". Il motivo è fondato. I motivi d'appello (riportati alle pp. 8-11 del ricorso) sono infatti specifici e non generici come ha affermato la Corte d'appello (sui criteri fissati da questa Corte per il rispetto dei requisiti di specificità dell'atto d'appello v., per tutte, Cass., sez. un., n. 27199/2017). II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data