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Ordinanza — n. 19749/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per renunciation under CPC rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19749/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant had previously challenged a lower court ruling regarding bank checks, he later submitted a signed act of renunciation to the registry. The court ruled that the lack of notification to the respondent did not invalidate the withdrawal, thereby terminating the proceedings without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 1, c.p.c.: A cassation appeal is extinguished upon the timely submission of a valid act of renunciation by the appellant, regardless of whether the opposing party has been notified.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinguishment of proceedings renunciation of action CPC procedural rules responsabilità per prospetti d'emissione avviso dei difetti notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 1, c.p.c.
In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.) e nessuna pronuncia è necessaria quanto alle spese di lite del presente giudizio, in mancanza dello svolgimento di difese da parte della resistente.
Art. 391, ultimo comma, c.p.c.
390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 14 legge n. 689/1981
27211/2017 del Giudice di pace di Roma - nel merito, confermava la responsabilità dell'appellante per avere emesso sette assegni bancari privi di provvista, tempestiva la notificazione della contestazione che decorreva dall'accertamento dell'infrazione ex art. 14 legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560 del 2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14331/2010 R.G. proposto da AVANZI ENZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Caria, con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Carlo Felice n. 63, presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9736 depositata il 9 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Milena Falaschi. FATTO E DIRITTO Enzo Avanzi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9736 pubblicata il 9 novembre 2017, la quale - nel respingere l'appello interposto dal medesimo Avanzi avverso la sentenza n. 27211/2017 del Giudice di pace di Roma - nel merito, confermava la responsabilità dell'appellante per avere emesso sette assegni bancari privi di provvista, tempestiva la notificazione della contestazione che decorreva dall'accertamento dell'infrazione ex art. 14 legge n. 689/1981 e non già dall'elevazione del protesto, richiedendosi il completamento del procedimento istruttorio.

La Prefettura di Roma è rimasta intimata. Fissata udienza camerale al 13 gennaio 2022, in imminenza della stessa il ricorrente depositava in cancelleria copia di atto di rinuncia sottoscritto sia dalla parte sia dal difensore. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. E', infatti, priva di rilievo ostativo la circostanza che tale atto - sottoscritto sia dal difensore del ricorrente sia dallo stesso ricorrente - non sia stato comunicato alla parte resistente, rimasta intimata.

In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.) e nessuna pronuncia è necessaria quanto alle spese di lite del presente giudizio, in mancanza dello svolgimento di difese da parte della resistente. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 13 gennaio 2022