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Ordinanza — n. 19719/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's unilateral withdrawal of the appeal without opposing party consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19719/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Giuffrida against the bankruptcy proceedings extinguished. The appellant's lawyer formally withdrew the appeal on May 9, 2022, while no other parties appeared. The court ruled that such a unilateral withdrawal is effective and terminates the proceedings without requiring acceptance from the opposing side.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal, duly executed by the appellant and their counsel, produces immediate extinction of the proceedings and renders the judgment final, without the necessity of acceptance by the opposing parties.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings finality of judgment Civil Procedure Code bankruptcy proceedings opposing party consent ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 306 c.p.c.
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
Art. 391 c.p.c.
23840/2008); − poiché nessuno dei soggetti intimati si è costituito non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 390 c.p
art. 306 c.p
− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 27759/2017 Numero sezionale 1194/2022 Numero di raccolta generale 19719/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass.
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − poiché nessuno dei soggetti intimati si è costituito non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

27/05/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27759/2017 R.G. proposto da: GIUSEPPE GIUFFRIDA elettivamente domiciliato in CATANIA, VIA CECCHI, 4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DONATI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO DONATI – ricorrente – contro FALLIMENTO EUROCOPES SOC COOP ARL – intimato – nonché contro ANGELO MARIA TRINGALE, SEBASTIANO PALADINO, GAETANO PALADINO, NICOLO' GRISLEY, DOMENICO GAROZZO, CARMELO LOMBARDO, CARMELO CASELLA, FRANCESCO DI STEFANO, ANGELO TRINGALE, GUGLIELMO ALESSI, ANGELO F i r m a t o D a :

M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 27759/2017 Numero sezionale 1194/2022 Numero di raccolta generale 19719/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 PEZZINO DE GERONIMO, MILANO ASSICURAZIONI SPA, UNICREDIT SPA, MARCELLO CONTI – intimati – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 10/10/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − GIUSEPPE GIUFFRIDA, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 10/10/2016; − in seguito alla notifica del suddetto ricorso nessuna delle parti intimate si è costituita; − in data 9 maggio 2022, con atto ritualmente sottoscritto, MASSIMO DONATI ha rinunciato al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia è regolarmente avvenuta con atto sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato;

− nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.; − trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare R.G. 27759/2017 - Pagina nr. 2 di 3 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 27759/2017 Numero sezionale 1194/2022 Numero di raccolta generale 19719/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − poiché nessuno dei soggetti intimati si è costituito non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c. p.c.;

− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − è inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018 - Rv. 650803 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015 (Rv. 636979 - 01). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 maggio 2022. Il Presidente MAURO MOCCI R.G. 27759/2017 - Pagina nr. 3 di 3 F i r m a t o D a :

M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G